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Della Convenzione 30 Aprile 1926 Tra La Repubblica Di San Marino E La Repubblica Francese In Materia D'estradizione


Published: 1929-01-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984127/della-convenzione-30-aprile-1926-tra--la-repubblica-di-san-marino-e-la-repubblica-francese-in-materia-destradizione.html

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N. 3.
Legge esecutiva della Convenzione 30 Aprile 1926 tra la Repubblica di San Marino e la
Repubblica Francese in materia d'estradizione.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi della facoltà concessaCi dal Consiglio Grande e Generale sin dalla sua Tornata delli 29
maggio 1926;
decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Art. 1.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra la Serenissima Repubblica di San Marino e
la Repubblica Francese stipulata a Parigi il 30 Aprile 1926, che regola l'estradizione reciproca dei
malfattori, le cui ratifiche sono state scambiate a Parigi fra i due Governi il 5 Aprile 1929.
Art. 2.
Si manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Legge che entra
immediatamente in vigore.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 Aprile 1929 (1628 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Girolamo Gozi - Filippo Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi

Convenzione d'estradizione fra San Marino e la Francia
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FRANCESE desiderando regolare per mezzo di una convenzione l'estradizione
reciproca dei malfattori, sono convenuti nella stipulazione che segue:
Art. 1.
Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a conseg are reciprocamente all'altra, nelle
circostanze e condizioni stabilite dalla presente convenzione, gli individui inquisiti o condannati
come autori o complici per uno dei crimini o delitti indicati all'articolo 2 di cui appresso, commesso
sul territorio di uno dei due Stati contraenti, che fossero rifugiati sul territorio dell'altro.
Tuttavia allorchè il crimine o delitto che dà luogo all'estradizione sarà stato commesso fuori del
territorio della parte richiedente, si potrà dar seguito alla domanda quando la legislazione del paese
richiesto autorizzi a procedere per le stesse infrazioni commesse fuori del suo territorio, a meno che
l'estradizione non sia domandata per gli stessi fatti e possa essere ottenuta dal Governo del paese
dove i fatti sono stati commessi.
L'estradizione fra i due paesi sarà sempre subordinata ad una autorizzazione di transito accordata
dal Governo Italiano.
Il termine "territorio" impiegato nel presente articolo designa per la Francia il territorio
metropolitano, quello delle Colonie e Possedimenti quello in cui si esercita la giurisdizione
consolare.
Art. 2.
I crimini e delitti per i quali l'estradizione sarà accordata sono i seguenti:
1° Assassinio;
2° Parricidio;
3° Infanticidio;
4° Avvelenamento;
5° Omicidio;
6° Aborto;
7° Stupro;
8° Attentato al pudore consumato o tentato con o senza violenza;
9° Attentato ai costumi eccitando, favorendo o facilit ndo abitualmente la dissolutezza o la
corruzione dei minorenni dell'uno o dell'altro sesso al disotto dell'età di anni ventuno;
10° Ratto di minorenni;
11° Esposizione di infanti;
12° Bigamia;
13° Percosse e ferite volontarie che abbiano causato o la morte o una malattia o una incapacità al
lavoro personale durante piu' di 20 giorni, o che siano seguite da mutilazione, amputazione o
privazione dell'uso di un membro, cecità, perdita d un occhio o altre infermità permanenti; percosse
e ferite volontarie commesse con premeditazione anche se non abbiano causato una incapacità di
lavoro di almeno 20 giorni;
14° Castrazione;
15° Percosse e ferite verso magistrati nell'esercizio delle loro funzioni;
16° Associazione a delinquere;
17° Minaccie di attentato contro le persone o le proprietà coll'ordine di depositare una somma di
denaro o di adempiere ad altre condizioni;
18° Estorsione;
19° Sequestro o detenzione illegale di persone;
20° Incendio volontario;
21° Furto;
22° Truffa;
23° Abuso di fiducia, sottrazione, concussione;
23° bis. Corruzione di pubblici funzionari;
24° Falsificazione di moneta, introduzione ed emissione fraudolenta di falsa moneta, falsificazione
fraudolenta di carta moneta avente corso legale;
Contraffazione o falsificazione di effetti pubblici o di biglietti di banca, di titoli pubblici o privati,
emissione, messa in circolazione o uso di tali effetti, biglietti o titoli contraffatti o falsificati.
Contraffazione o falsificazione di atti emanati dalpotere sovrano. Contraffazione o falsificazione
dei sigilli di Stato e di bolli e punzoni autorizzati dai rispettivi Governi, anche quando la
fabbricazione o falsificazione abbia avuto luogo furi dello Stato che reclama l'estradizione;
25° Falso in atto pubblico, o autentico, o di commercio, o in atto privato;
26° Uso dei diversi falsi;
27° Falsa testimonianza e falsa perizia;
28° Subornazione di testimoni, di periti e d'interpr ti;
29° Denuncia calunniosa;
30° Bancarotta fraudolenta;
31° Distruzione o danneggiamento, con intento colpevole, di una strada ferrata o di comunicazioni
telegrafiche;
32° Ogni altra distruzione alterazione o danno della proprietà mobiliare o immobiliare;
33° Baratteria;
34° Pirateria ed i fatti assimilabili alla pirateria, a meno che lo Stato richiesto non sia competente
per la repressione e non preferisca riservarsela;
35° Insurrezione di un equipaggio di una nave;
36° Ricettazione di oggetti e ricettazione di malfattori;
37° Ribellione, allorquando questa infrazione è connessa ad un'altra infrazione prevista dalla
presente convenzione;
Nelle qualifiche precedenti sono compresi i tentativi d tutti i fatti puniti come crimine dalla
legislazione del paese che reclama e quelli dei reati di furto, truffa ed estorsione.
In ogni caso l'estradizione non potrà aver luogo:
a) Per i condannati contraddittoriamente o in contumacia che allorquando la pena pronunziata sia
almeno di due mesi di prigionia;
b) Per gli imputati che allorquando il massimo della pena applicabile al fatto, secondo la
legislazione dei due paesi, sia almeno di due anni di prigionia.
In tutti i casi l'estradizione non potrà aver luogo se non quando il fatto, che dà motivo alla domanda
di estradizione, sia punibile secondo la legislazione del paese al quale la domanda di estradizione è
stata indirizzata.
Art. 3.
L'individuo estradato non potrà essere inquisito o giudicato per altra infrazione se non per quella
che ha motivato l'estradizione, ad eccezione dei casi seguenti:
1° Se egli ha domandato di essere giudicato o di subire la sua pena, nel qual caso la sua domanda
sarà comunicata al Governo che lo ha consegnato;
2° Se egli non ha lasciato, durante il mese che segue il suo rilascio definitivo, il paese al quale è
stato consegnato;
3° Se l'infrazione è compresa nella convenzione e se il Governo al quale è stato consegnato ha
ottenuto antecedentemente l'adesione del Governo che ha accordato l'estradizione. Quest'ultimo
potrà, se lo giudica conveniente, esigere la produzi ne dei documenti di cui è menzione nell'articolo
8.
L'estradizione non sarà accordata se l'infrazione, per la quale è domandata l'estradizione, è
considerata dalla parte richiesta come un reato politico o un fatto connesso ad un tale reato.
Art. 4.
L'estradizione non potrà aver luogo se dopo i fattiimputati, l'ultimo atto di procedura o la condanna,
si è maturata la prescrizione dell'azione o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto.
Art. 5.
In nessun caso l'obbligo della estradizione si estende ai nazionali dei due paesi.
Tuttavia le due Alte Parti contraenti si obbligano di inquisire e giudicare, alle condizioni fissate
dalle loro legislazioni, i nazionali rifugiati sul loro territorio, i quali abbiano commesso una
infrazione prevista nel presente trattato sul territorio dell'altra Parte.
Nel caso di richiesta d'estradizione di uno stesso individuo da parte di due Stati per crimini o delitti
distinti, il Governo richiesto delibererà prendendo per base la gravità dei fatti imputati; ed a gravità
eguale la preferenza sarà data in primo luogo al Govern al quale appartiene il fuggitivo, in secondo
luogo alla domanda piu' vecchia di data.
Art. 6.
Se l'individuo reclamato è inquisito o condannato nello Stato richiesto, la sua estradizione potrà
essere differita fino a che le procedure siano abbandonate o che egli sia liberato o assolto o che egli
abbia scontata la sua pena.
Art. 7.
Nel caso in cui l'individuo reclamato fosse perseguito o detenuto, a causa di obbligazioni che egli
avesse contratto verso dei privati, la sua estradizione avrà egualmente luogo ma sotto riserva per i
privati in questione di far valere in seguito i loro diritti davanti l'autorità competente.
Art. 8.
Le domande d'estradizione saranno trasmesse sia per via diplomatica o, in mancanza, per via
consolare, sia direttamente da parte del Governo della R pubblica di San Marino per mezzo del
Segretario di Stato per gli Affari Esteri e, da parte del Governo della Repubblica Francese, per
mezzo del Ministro degli Affari Esteri.
L'estradizione non sarà accordata se non dopo la presentazione dei documenti qui sotto designati:
1° Una sentenza di condanna o un atto di procedura decretante, in modo formale, od operante, di
pieno diritto, il rinvio dell'imputato davanti la giurisdizione repressiva, o un mandato di cattura o
qualsiasi altro atto avente la stessa forza:
2° Una esposizione precisa dei fatti imputati. I documenti citati nei due paragrafi che precedono
saranno presentati nei loro originali o in copia autentica:
3° I contrassegni personali dell'individuo reclamato o i segni particolari che possono servire a
stabilire la sua identità:
4° Il testo della legge o delle leggi penali da applicarsi al fatto incriminato.
Art. 9.
Nei casi urgenti l'arresto provvisorio dell'imputato sarà effettuato su avviso, dato per posta o per
telegrafo, dell'esistenza di un mandato di cattura p rchè questo avviso sia trasmesso in conformità
al primo paragrafo dell'articolo 8.
In tutti i casi lo straniero sarà messo in libertà se, nel termine di 21 giorni dopo il suo arresto, egli
non riceve comunicazione di uno dei documenti citati nel secondo paragrafo dell'articolo 8
L'arresto avrà luogo secondo le forme e le regole prescritte dalla legislazione del Governo al quale
esso è domandato.
Art. 10.
Gli oggetti sequestrati che possono servire quale mezzo di prova, come pure tutti gli oggetto che
possano provenire dal crimine o dal delitto a causa del quale l'estradizione è reclamata, saranno
consegnati, secondo l'apprezzamento dell'autorità competente, al Governo richiedente, anche nel
caso in cui l'estradizione, dopo essere stata accordata, non potesse aver luogo a seguito della morte
o della ulteriore scomparsa dell'individuo reclamato.
In tale consegna saranno compresi pure tutti gli oggetti che l'imputato abbia nascosti e depositati nel
paese e che fossero scoperti in seguito.
Sono tuttavia riservati i diritti che, sugli oggetti indicati nel presente articolo, potessero vantare
terze persone non coinvolte nel procedimento.
Art. 11.
Le spese di arresto, di mantenimento e di trasporto dell'individuo per il quale l'estradizione è stata
accordata, come pure le spese di consegna e di trasporto degli oggetti che, conformemente
all'articolo precedente, devono essere restituiti o consegnati, saranno a carico dei due Stati, nel
limite dei loro territori rispettivi.
Art. 12.
E' formalmente stipulato che l'estradizione, per via di transito sui rispettivi territori degli Stati
contraenti, dell'individuo consegnato all'altra Parte sarà accordata dopo semplice presentazione, di
uno degli atti di procedura citati, secondo i casi, nell'articolo 8, purchè il fatto che serve di base
all'estradizione sia compreso nella presente convenzione e non rientri nelle disposizioni degli
articoli 3, ultimo paragrafo, 4 e 5.
Le spese di transito saranno a carico della Parte richiedente.
Art. 13.
Allorquando nella inquisizione di una causa penale on politica, uno dei due Governi giudicherà
necessaria la deposizione di testimoni domiciliati nell'altro Stato o qualsiasi altro atto d'istruzione
giudiziaria, una commissione rogatoria sarà inviata a l uopo, per mezzo della via indicata
nell'articolo 8 paragrafo primo, e ad essa sarà dato seguito osservando le leggi del paese richiesto.
Le commissioni rogatorie emanate dall'autorità competente straniera e tendenti a fare operare o una
visita domiciliare o un sequestro, non potranno essere eseguite che per i fatti citati nell'articolo 2 e
sotto la riserva espressa nell'ultimo paragrafo dell'articolo 10.
I rispettivi Governi rinunciano ad ogni richiesta avente per iscopo la restituzione delle spese
derivanti dall'esecuzione della commissione rogatori , sempre che non si tratti di perizia la quale
possa richiedere piu' vacazioni.
Art. 14.
In materia penale non politica, allorquando la notifica di un atto di procedura o di una sentenza ad
un individuo residente sul territorio dell'altro paese sarà giudicata necessaria dal Governo dell'una
delle Parti, il documento, trasmesso per la via indicata nell'articolo 8, paragrafo primo, sarà
personalmente notificato, a richiesta del Commissario della Legge della Repubblica di San Marino e
del Pubblico Ministero del luogo della residenza in Francia, per cura di un ufficiale competente e
l'originale constatante l'avvenuta notifica sarà rinviato per mezzo della stessa via al Governo
richiedente, senza restituzione di spese.
Art. 15.
Allorquando in una causa penale non politica, istruta in uno dei due paesi, la produzione dei mezzi
di prova o dei documenti che si trovano in mano delle autorità dell'altro paese, sarà giudicata utile,
le relativa domanda sarà fatta per mezzo della via indicata nell'articolo 8 paragrafo primo, e vi si
darà seguito a meno che delle considerazioni particolar non vi oppongono e sotto l'obbligo della
restituzione dei documenti.
I Governi contraenti rinunceranno a ogni reclamo di spese derivanti nei limiti del loro territorio
rispettivo dall'invio e dalla restituzione dei mezzi di prova e documenti.
Art. 16.
I due Governi s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, senza restituzione di spese, le sentenze di
condanna per crimini e delitti di qualsiasi specie, he saranno pronunziate dai Tribunali dell'uno dei
due Stati contro i cittadini dell'altro. Tale comunicazione sarà fatta mediante l'invio, per vie indicate
dell'articolo 8 paragrafo primo, di un bollettino o estratto al Governo del paese al quale appartiene il
condannato.
Ognuno dei due Governi darà a tal oggetto le istruzioni necessarie alle autorità rispettive.
Art. 17.
La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate al piu' presto possibile.
Essa entrerà in vigore 20 giorni dopo lo scambio delle ratifiche. Essa si applicherà ai crimini e
delitti commessi prima della sua entrata in vigore. Ognuna delle Alte Parti contraenti potrà
denunciarla quando vorrà. Questa denuncia non produrrà effetto, che sei mesi dopo la sua notifica.
IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno
opposto il loro sigillo.
FATTA a Parigi, in doppio originale, il 30 Aprile 1926.
(L S)(firmato) ENRICO GARDA

- testo in francese da pag. 6 a11 B.U. n. 2/1929 -