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Dello Stato Nobiliare


Published: 1931-09-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984122/dello-stato-nobiliare.html

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N. 15.
Legge sull'ordinamento dello Stato Nobiliare.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Il Principe e Sovrano Consiglio dei LX riserva a sé - previo conforme parere del Congresso di Stato
e della Commissione per l'ordine equestre di Sant'Aga a - ogni provvedimento in materia nobiliare.
Art. 2.
I provvedimenti in materia nobiliare sono i seguenti:
Concessione, l'atto sovrano col quale si dà origine ad un nuovo titolo, predicato, stemma gentilizio
o arma di cittadinanza;
Conferma, l'atto sovrano col quale è autorizzato l'uso di un titolo, predicato o stemma conceduti da
potenza estera ad un cittadino sammarinese;
Rinnovazione, l'atto sovrano col quale si fa rivivere un titolo o predicato o stemma già estinto in un
una famiglia;
Riconoscimento, l'atto sovrano col quale è dichiarato legale un titolo, predicato, stemma nobiliare o
di cittadinanza a privati o a enti morali.
Sanatoria, l'atto sovrano col quale, in caso di lacune nelle prove di antiche concessioni o nella
successione di titoli o predicati, è dichiarato legal un titolo, predicato o stemma nobiliare o di
cittadinanza.
Per l'approvazione dei suindicati provvedimenti occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti
al Principe e Sovrano Consiglio dei LX.
Art. 3.
Alle persone, a cui favore è emanato uno dei predetti atti sovrani, sarà spedito un diploma in forma
di lettere patenti con la motivazione della grazia.
Le lettere patenti dovranno contenere il dispositivo del decreto sovrano e la miniatura dello stemma
gentilizio. Saranno firmate dai Capitani Reggenti e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, che
provvederà a tutte le pratiche che si riferiscono alla materia nobiliare e conserverà gli elenchi
ufficiali nobiliari (Libro d'oro della nobiltà sammarinese - Libro araldico dei titoli stranieri - Libro
araldico degli stemmi gentilizi e registro delle armi di cittadinanza).
Le lettere patenti, prima di essere spedite agli interessati, dovranno essere registrate nei detti elenchi
col pagamento della tassa stabilita nella tabella che sarà compilata dal Magistero dell'ordine
Equestre di Santa Agata.
Art. 4.
Le distinzioni nobiliari sono: i titoli, i predicati, gli stemmi gentilizi o le armi di cittadinanza.
Esse non possono formare oggetto di private disposizioni per atti tra vivi e di ultima volontà.
Non si riconoscono distinzioni nobiliari se non si possa giustificare la originaria concessione od
altro modo legittimo di acquisto e la legittima devoluzione a favore dello istante.
Il provvedimento del Principe e Sovrano Consiglio dei LX determinerà se la distinzione nobiliare è
concessa ad personam o è trasmissibile.
Art. 5.
I titoli ammissibili sono quelli di: duca, marchese, conte, visconte, barone, patrizio, nobile.
Art. 6.
La trasmissibilità (ove sia stata concessa) dei titol sopra indicati è quella primogeniale maschile.
Nel caso di parto gemellare o plurimo si considera primogenito il primo venuto alla luce.
Peri titoli di patrizio e di nobile, la trasmissibil tà si verifica in favore di tutti i discendenti.
Art. 7.
La moglie segue la condizione nobiliare del marito e la conserva anche durante lo stato vedovile.
Art. 8.
Il titolo di nobile è attribuito:
1) a coloro che sono in possesso della nobiltà eredita ia e non hanno altra qualificazione nobiliare o
patriziale:
2) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione:
3) agli ultrageniti delle famiglie titolate.
Art. 9.
In linea di massima non si concederanno né si rinnoveranno titoli con l'aggiunta di predicati.
Art. 10.
Per gli stemmi nuovi si asseconderanno possibilmente i desideri dei richiedente, ma si comporranno
in modo che non ledano diritti storici ed anche noningenerino confusioni con altre famiglie e si
curerà che per qualche pezza, figura, motto ed orname tazione apparisca l'origine e il motivo della
concessione.
Art. 11.
E' ammesso il riconoscimento di stemmi per cittadinnza a favore di famiglie non nobili ma di
distinti civiltà quando ne sia dimostrato il pubblico e pacifico possesso per un periodo di tempo non
inferiore ad un secolo.
Le ornamentazioni araldiche di tali stemmi sono limitate dall'elmo adorno di penne dai colori dello
scudo, senza cercine, né svolazzi, né motti.
Gli stemmi delle famiglie nobili si riconoscono, quando si sia dimostrato il pubblico e pacifico
possesso per un periodo di 50 anni. Tali armi saranno sormontate dal titolo maggio di cui gode la
famiglia e da un cimiero coronato. La corona del cimiero indicherà il titolo del concessionario.
Art. 12.
La successione dei titoli, predicati ed attributi nobiliari ha luogo a favore della agnazione maschile
dell'ultimo investito per ordine di progenitura, senza limitazione di grado, con preferenza della linea
sul grado.
I chiamati alla successioni debbono discendere per maschi dallo stipite comune, primo investito, del
titolo.
Art. 13.
I figli legittimi per susseguente matrimonio succedono nei titoli e predicati al pari dei figli legittimi.
I figli naturali, ancorchè riconosciuti e i figli adottivi non succedono nei titoli e predicati a meno che
non intervenga particolare provvedimento di grazia da parte del Consiglio Principe e Sovrano.
Art. 14.
I titoli concessi a femmine spettano alle medesime durante lo stato nubile e non danno luogo a
successione.
Art. 15.
Lo stemma della Repubblica sormontato dalla corona chiusa non può essere usato che dai pubblici
uffici statali.
Art. 16.
Chiunque fa uso di titoli, attribuiti, stemmi che non gli competono è punito a norma dell'art. 403
C.P.. In caso di recidiva la multa può estendersi a lire 5.000.
La decadenza e la sospensione dai titoli nobiliari avrà luogo a norma delle leggi penali (art. 183 e
segg. C.P.) quand'anche il reato corrispondete alla pen comminata da essi leggi, sia stato
irretrattabilmente condannato il colpevole.
16;15
Art. 18.
I titoli, legalmente concessi da Stati esteri, a str nieri residenti in Repubblica saranno riconosciuti
ove sia applicata la reciprocità.
Disposizioni transitorie
16;15
Art. 19.
Il Decreto Consigliare 11 Luglio 1907 è revocato.
16;15
Art. 20.
La Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata ordinerà l'iscrizione di ufficio negli elenchi
nobiliari di tutti coloro che, prima di oggi, ne avr nno acquisito il diritto.
16;15
Art. 21.
Per le future nomine di membri della Commissione dell'Ordine Equestre di Sant'Agata (a norma
della Legge 5 Giugno 1923 N. 20) il Consiglio farà cadere la scelta, per i membri elettivi, almeno su
di una persona ascritto alla nobiltà.
16;15
Art. 22.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Settembre 1931 ( 631 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Angelo Manzoni Borghesi - Francesco Mularoni
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
f.to Giuliano Gozi