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Aggiunte E Modifiche Al Codice Penale E Al Codice Di Procedura Penale


Published: 1933-07-13
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984119/aggiunte-e-modifiche-al-codice-penale-e-al-codice-di-procedura-penale.html

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N. 11.
Legge contenente aggiunte e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano
Consiglio dei LX nella Sua Tornata dellì 13 Luglio 1933:
PARTE I.
Aggiunte al Codice Penale
Art. 1.
Chiunque su questo territorio o all'estero
a) diffonda o comunichi, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose in modo
da menomare il credito o il prestigio dello Stato;
b) oppure svolga comunque una attività tale da recare nocumento agli interessi dello Stato o da
scuotere la fiducia nelle legittime autorità o da offendere il sentimento patrio;
c) oppure contrasti od ostacoli l'azione dei poteri d llo Stato o partecipi ad adunanze pubbliche o
segrete aventi scopi sediziosi;
è punito, sempre che il fatto non costituisca maggior reato, con la prigionia estensibile, secondo la
gravità del caso, da uno a otto anni.
Art. 2.
Chiunque istiga a commettere uno o piu' misfatti è punito per la sola istigazione - ed ove il fatto non
costituisca maggior reato - con la pena stabilita per il reato e per i reati istigati con la diminuzione
da tre a quattro gradi.
Alla pena suindicata soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o piu' misfatti.
Art. 3.
Chiunque tiene intelligenza con stranieri per compiere atti di ostilità contro lo Stato Sammarinese
ovvero per commettere altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la prigionia da otto a dieci
anni semprechè il fatto non costituisca reato maggiore.
PARTE II.
Aggiunta alla Legge Aggiuntiva al Codice Penale del 1897
Art.4.
Il disposto dell'articolo undici della Legge Aggiuntiva al Codice Penale è applicabile a qualsiasi
mezzo o modo riproduttivo del pensiero e non solo alla sua affissione, ma anche alla sua
distribuzione o diffusione.
PARTE III.
Aggiunta al Codice di Procedura Penale
Art. 5.
La concessione della difesa a piede libero nei reatcontemplati nella parte prima di questa legge: nel
Codice Penale Libro I, classe prima e classe seconda titolo primo; nella legge 13 Giugno 1897
Aggiuntiva al Codice Penale art. 1. 2. 3. è interamente devoluta (in deroga all'art. 56 C.P.P.) allo
Ecc.mo Consiglio dei XII che stabilirà, nel caso di concessione, le opportune necessarie garanzie.
PARTE IV.
Disposizioni di polizia
Art. 6.
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dati dall'autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica o di ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la
prigionia fino a tre mesi o con la multa fino a lire mille.
Art. 7.
Chiunque richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare o dà
false indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali è
punito con la prigionia fino a un mese o con la multa fino a lire trecento. Tale pena è applicabile
anche alla contravvenzione di cui all'art. 549 N. 30 Cod. Penale.
Art. 8.
La forza pubblica può procedere all'arresto e alla detenzione delle persone sospette o di qualunque
altra persona, qualora lo ritenga necessario per le indagini di polizia o per restituire o mantenere
l'ordine pubblico.
Disposizioni transitorie
Art. 9.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione. La disposizione di cui all'art. 5
è applicabile ai procedimenti in corso nei quali non siano già state elevate le contestazioni finali.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Luglio 1933 (1632 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri - Settimio Belluzzi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi