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Istituisce La Tassa Di Bollo Sulle Carte Da Giuoco


Published: 1935-03-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984113/istituisce-la-tassa-di-bollo-sulle-carte-da-giuoco.html

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N. 3.
Legge che istituisce la tassa di bollo sulle carte da giuoco.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
E' istituita la tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno o provenienti dall'estero nella
misura di lire una per ogni mazzo composto di un numero superiore di 40 carte e di L.0,50 per ogni
mazzo di 40 carte.
Sono considerate carte da giuoco quelle le cui dimensioni sono superiori a mm. 32x45. Le carte di
tali dimensioni o ad esse inferiori vengono considerate giocattoli e non sono soggette a tassa.
Art. 2.
La tassa di bollo sarà applicata dall'Ispettorato Politico o con l'applicazione di marche o con
l'apposizione di timbro a bollo o con apposite fascette o con altre modalità secondo le disposizioni
che verranno emanate dalla Segreteria degli Affari Interni.
Art. 3.
Chi fabbrica carte da giuoco e le introduce dall'estero deve esserne preventivamente autorizzato per
iscritto dall'Ispettorato Politico, il quale ordinerà le opportune cautele per il controllo dei mazzi
fabbricati o introdotti e per l'applicazione della tassa.
Art. 4.
Chi fabbrica, introduce, vende, possiede in luogo pubblico carte da giuoco in violazione alle norme
stabilite dai precedenti articoli e chiunque, con qualsiasi mezzo o modo o artificio, cerca di sfuggire
al pagamento della tassa di bollo, incorre in contravvenzione punita con la multa da L.10 a L.100
per ogni mazzo non bollato.
E' ammessa la conciliazione in via amministrativa col pagamento, per ogni mazzo, del minimo della
multa.
In ogni caso avrà luogo la confisca delle carte da giuoco cadute in contravvenzione.
Art. 5.
Sarà punito con la prigionia non minore di sei mesi ed estensibile a tre anni colui che avrà
abusivamente applicato o riprodotto o contraffatto il bollo o il segno di cui all'art.2, o avrà
falsificato punzoni, bolli od altri istrumenti atti a detta produzione o contraffare o avrà fatto
scientemente uso di punzoni, bollo o istrumenti falsi icati.
Art. 6.
La presente legge entrerà in vigore dopo un mese della sua legale pubblicazione.
Art. 7.
Entro il giorno precedente all'entrata in vigore tutti i possessori di mazzi di carte da giuoco
dovranno farne denuncia all'Ispettorato Politico e presentarli per l'applicazione della tassa di bollo.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 Marzo 1935 (1634 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Angelo Manzoni Borghesi - Marino Michelotti
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi