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Sulle Tasse Di Registro


Published: 1936-03-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984110/sulle-tasse-di-registro.html

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N. 4.
Legge che apporta modifiche alla Legge sulle tasse di registro.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Alla tariffa allegata alla Legge sulle tasse di registro 14 marzo 1918, N. 11, vengono portate le
seguenti modifiche ed aggiunge:
1) N. 1 - I. - per imponibili fino a L. 2000 - tassa progressiva: 3 per cento
per imponibili oltre le L. 2000 - tassa progressiva: 4 per cento
N. 1. - II. - tassa proporzionale: 2 per cento
N. 1. - IV. - tassa proporzionale: 0,75 per cento;
2) N.i 3,24 25 sub. I, lett. b. - tassa proporzionale: 3 per cento;
3) N.i 8 e 9 - tassa proporzionale: 1 per cento;
4) N.i 11 e 12 - tassa proporzionale: 0,30 per cento;
5) N.i 13,14, 15, 16, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42 - tassa fissa: lire 5;
6) N.i 17, 18, 20, 22, 23, 25 sub. I, lett. a - tassa proporzionale: 0, 35 per cento;
7) N. 19: a) Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite mediante aggio o premio, e loro
cessioni - tassa proporzionale: 1 per cento;
(Osservazione: La tassa si applica sull'ammontare del premio cumulato in ragione della durata della
convenzione e sui maggiori corrispettivi pattuiti).
b) Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata - tassa proporzionale:
0,35 per cento;
(Osservazione: La tassa si applica sulla somma promessa dall'assuntore).
8) N. 21 - Appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per
somministrazioni periodiche od approvvigionamenti, e loro cessioni - tassa proporzionale: 1 per
cento;
9) N. 20 sub. I, lett. a, 26 sub. III e sub. IV, 2938 e 45 - tassa fissa: lire 10;
10) N. 26 sub. I, lett. b:
a) tassa proporzionale 2 per cento
b) idem 0,40 per cento sub. III - idem 0,75 per cento;
11) N. 44 - Atti notarili e generalmente tutti gli atti civili e stragiudiziali non contemplati dalla
presente tariffa per una determinata tassa progressiva, proporzionale o fissa - tassa fissa: lire 5;
Atti e documenti di ogni specie che il Conservatore trovi inserti negli atti pubblici e privati, e atti
che, sebbene esenti per loro natura o per le disposizioni dell'art. 80 della Legge, fossero presentati
volontariamente per essere registrati - tassa fissa: lire 3;
12) Decreti di volontaria giurisdizione emessi dall'Autorità giudiziaria - tassa fissa: lire 4;
13) Autenticazione fatte dai notai delle firme apposte alle scritture private - tassa fissa: lire 5.
Art. 2.
Alle presenti disposizioni sono soggetti tutti gli atti che saranno presentati alla registrazione dopo
l'entrata in vigore di esse; per quelli però di data nteriore, pei quali non fosse ancora scaduto il
termine normale di registrazione, e questa fosse eseguita entro tale termine, si applicheranno le
precedenti disposizioni di tariffa.
Art. 3.
La presente legge entrerà in vigore il 15 aprile 1936.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Marzo 1936 (1635 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Pompeo Righi - Marino Morri
IL SEGRETARIO DI STATO a.i.
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi