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Stabilisce E Determina La Indennita Spettante Ai Dipendenti Governativi, Non Ammessi Alla Stabilita Dell'impiego, All'atto Della Cessazione Del Servizio O Dell'incarico


Published: 1936-11-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984108/stabilisce-e-determina-la-indennita-spettante-ai-dipendenti-governativi%252c-non-ammessi-alla-stabilita-dellimpiego%252c-allatto-della-cessazione-del-serv.html

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N. 13.
Legge che stabilisce e determina la indennità spettante ai dipendenti governativi, non ammessi
alla stabilità dell'impiego, all'atto della cessazione del servizio o dell'incarico.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
I dipendenti governativi, non ammessi alla stabilità dello impiego e non compresi nella Legge 8
Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni, avranno diritto, all'atto della cessazione dell'impiego o incarico o
servizio, ad una indennità corrispondente a tanti mesi della media degli stipendi o compensi o salarii
annualmente percepiti quanti sono gli anni del servizio prestato: dedotto il primo anno nel caso in
cui il servizio non sia stato affidato per un periodo di tempo superiore all'anno.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità l'anno iniziato si considera compiuto solo se è
oltrepassato il primo semestre.
Sono esclusi dalla presente disposizione:
1) I militi, i sotto ufficiali della Gendarmeria per i quali rimane ferma l'applicazione dell'art. 29 del
Regolamento 19 Dicembre 1935 N. 22;
2) la Guardia Repubblicana e gli altri Corpi Militar .
Art. 2.
L'indennità di cui al precedente articolo viene corrisposta per qualsiasi motivo cessi l'impiego o
servizio o incarico fatta solo eccezione per i casidi cui all'art. 4.
Art. 3.
La indennità, ove il dipendente muoia durante il servizio o prima che egli stesso ne abbia effettuato
il ritiro, spetta al coniuge e ai figli.
Se concorre solo il coniuge esso ritira la intera indennità che sarebbe spettata al defunto. Se
concorrono solo figli essi dividono l'indennità in parti eguali. Se concorrono coniuge e figli il primo
ritira il terzo della indennità e il rimanente viene diviso tra i figli.
In ogni altro caso la indennità che sarebbe spettata al dipendente deceduto sarà attribuita, ridotta di
due terzi, agli eredi testamentarii e, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi.
Art. 4.
Il diritto a conseguire l'indennità si perde ove il dipendente sia licenziato a seguito e per effetto di
una delle condanne specificate nella seconda parte dell'art. 8 della Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle
pensioni.
Per altro, anche in tale caso, al coniuge e ai figli spetta un terzo dell'indennità che, all'atto del
licenziamento, sarebbe stata liquidata al dipendente.
Art. 5.
La indennità cui hanno diritto i dipendenti e le loro famiglie non può essere ceduta, nè sequestrata
nè pignorata nè incamerata se non nei casi, nei modi e nella misura della Legge 27 Maggio 1899
sulla pignorabilità degli stipendi.
Art. 6.
Sullo stipendio o compenso o salario dei dipendenti compresi nella presente legge viene effettuata,
per tutta la durata del servizio (fatta eccezione pel primo anno ove a norma dell'art. 1 non debba
essere calcolato nella indennità), una ritenuta del tre per cento.
Art. 7.
Il Governo si riserva di corrispondere le indennità direttamente o a mezzo di Istituto di
Assicurazioni.
Art. 8.
La presente legge prende inizio col 1. Aprile 1937. Il servizio prestato prima di tale data non è
compreso nella indennità di cui all'art. 1.: è solo calcolato agli effetti di evitare la deduzione del
primo anno.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 Novembre 1936 (1636 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Morri - Gino Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi