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Bilanci Di Previsione Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2008 E Bilanci Pluriennali 2008/2010


Published: 2007-12-21
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 2007

LEGGE 21 DICEMBRE 2007 N.129

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E BILANCI PLURIENNALI 2008/2010

Art.1
(Bilancio di Previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (Allegato “A”):

Stato Previsionale dell’Entrata
Titolo 1 - Entrate tributarie €602.675.300,00
Titolo 2 - Entrate extratributarie € 64.837.040,00
Titolo 3 - Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali
e rimborsi di crediti € 6.961.000,00
Titolo 4 - Entrate derivanti dall’accensione di mutui € 12.724.349,15
Titolo 5 - Partite di giro € 38.446.000,00
Totale Generale Entrate €725.643.689,15

Stato Previsionale dell’Uscita
Titolo 1 - Spese correnti €619.362.272,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale € 59.197.350,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti € 8.638.066,63
Titolo 4 - Partite di giro € 38.446.000,00
Totale Generale Uscite €725.643.689,15

Art.2
(Bilancio di Previsione dell’A.A.S.F.N.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica per
l’esercizio finanziario 2008 (Allegato “B”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti € 6.526.000,00
Titolo 2 - Entrate straordinarie € 5.000,00
2
Titolo 3 - Movimenti di capitale € //
Titolo 4 - Contabilità speciale €17.245.000,00
Titolo 5 - Partite di giro € 1.758.200,00
Totale Generale Entrate €25.534.200,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Uscite correnti € 5.954.000,00
Titolo 2 - Uscite in conto capitale € 100.000,00
Titolo 3 - Movimenti di capitale € 477.000,00
Titolo 4 - Contabilità speciale €17.245.000,00
Titolo 5 - Partite di giro € 1.758.200,00
Totale Generale Uscite €25.534.200,00

Art.3
(Bilancio di Previsione dell’A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l’esercizio
finanziario 2008 (Allegato “C”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti € 29.380.000,00
Titolo 2 - Entrate patrimoniali € 5.000,00
Titolo 4 - Contabilità speciali € 1.000.000,00
Titolo 6 - Partite di giro € 12.955.700,00
Totale Generale Entrate € 43.340.700,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Spese correnti € 11.000.000,00
Titolo 2 - Spese straordinarie € 18.185.000,00
Titolo 3 - Spese in conto capitale € 200.000,00
Titolo 5 - Contabilità speciali € 1.000.000,00
Titolo 6 - Partite di giro € 12.955.700,00
Totale Generale Uscite € 43.340.700,00

Art.4
(Bilancio di Previsione dell’A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per
l’esercizio finanziario 2008 (Allegato “D”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti € 67.091.000,00
Titolo 2 - Movimenti di capitale € 9.752.000,00
Titolo 3 - Contabilità speciali € 1.855.500,00
Titolo 4 - Partite di giro € 1.094.356,00
Totale Generale Entrate € 79.792.856,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Uscite correnti € 59.934.000,00
Titolo 2 - Movimenti di capitali-Spese in conto capitale € 8.999.000,00
Titolo 3 - Contabilità speciali € 5.610.000,00
Titolo 4 - Partite di giro € 1.094.356,00
Totale Generale Uscite € 75.637.356,00
3

Art.5
(Bilancio di Previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l’esercizio
finanziario 2008 (Allegato “E”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate ordinarie € 4.835.000,00
Titolo 2 - Entrate straordinarie € 300.000,00
Titolo 3 - Entrate diverse € 260.500,00
Titolo 4 - Partite di giro € 130.000,00
Totale Generale Entrate € 5.525.500,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Spese correnti € 5.124.500,00
Titolo 2 - Spese straordinarie € 170.000,00
Titolo 3 - Oneri non ripartibili € 6.000,00
Titolo 4 - Spese in conto capitale € 95.000,00
Titolo 5 - Rimborso di prestiti € //
Titolo 6 - Partite di giro € 130.000,00
Totale Generale Uscite € 5.525.500,00

Art.6
(Bilancio di Previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale per l’esercizio finanziario
2008 (Allegato “F”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate correnti € 263.089.300,00
Titolo 2 - Entrate in conto capitale € 260.000,00
Titolo 4 - Partite di giro € 13.948.000,00
Totale Generale Entrate € 277.297.300,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Uscite correnti € 264.642.900,00
Titolo 2 - Uscite in conto capitale € 1.730.000,00
Titolo 3 - Partite di giro € 13.948.000,00
Totale Generale Uscite € 280.320.900,00

Art.7
(Bilancio di Previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Università degli Studi per l’esercizio finanziario 2008
(Allegato “G”):

Stato Previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrata ordinaria € 2.720.000,00
Titolo 2 - Entrata straordinaria € 2.048.470,00
Titolo 3 - Entrata in conto capitale € 881.530,00
Titolo 4 - Partite di giro € 400.000,00
4
Totale Generale Entrate € 6.050.000,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Spese correnti € 5.410.000,00
Titolo 2 - Spese conto capitale € 240.000,00
Titolo 3 - Partite di giro € 400.000,00
Totale Generale Uscite € 6.050.000,00

Art.8
(Bilancio di Previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per
l’esercizio finanziario 2008 (Allegato “H”):

Totale Costi €2.467.725,00
Totale Ricavi €2.494.803,00
Utile di esercizio previsto € 27.078,00

Art.9
(Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)

A norma dell’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di Previsione dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione
Marittima per l’esercizio finanziario 2008 (Allegato “I”):

Stato Previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 371.400,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € 35.000,00
Titolo 4 – Movimento di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 31.800,00
Totale Generale Entrate € 438.200,00

Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Spese correnti € 381.200,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale € 15.200,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale € 10.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro € 31.800,00
Totale Generale Uscite € 438.200,00

Art. 10
(Bilancio di Previsione dell’Ente di Stato dei Giochi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dell’articolo 10 della Legge 27
dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell’Ente di
Stato dei Giochi per l’esercizio finanziario 2008 (Allegato “L”):

Stato Previsionale dell’Entrata
Titolo 1 – Entrate Ordinarie € 283.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie € //
Titolo 4 – Movimento di Capitale € //
Titolo 5 – Partite di Giro € 28.900,00
Totale Generale Entrate € 311.900,00


5
Stato Previsionale dell'Uscita
Titolo 1 - Spese correnti € 259.000,00
Titolo 2 - Spese in Conto Capitale € 24.000,00
Titolo 3 - Movimenti di Capitale € //
Titolo 4 – Partite di Giro € 28.900,00
Totale Generale Uscite € 311.900,00


Art.11
(Bilanci Pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di
competenza, i seguenti Bilanci Pluriennali per il triennio 2008/2010:
1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "M");
2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "N");
3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "O");
4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "P");
5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "Q")
6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "R");
7) Bilancio Pluriennale dell’Università degli Studi (Allegato “S“);
8) Bilancio Pluriennale dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “T”);
9) Bilancio Pluriennale dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “U”).


Art.12
(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)

Sono autorizzati l’impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di
ciascun capitolo di uscita del Bilancio di Previsione dello Stato.
Le spese pluriennali continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti,
possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18
febbraio 1998 n.30.
Con l’approvazione del Bilancio si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le
spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei
mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell’esecuzione di contratti o di disposizioni di
legge, come da Allegato “V”.


Art.13
(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l’accertamento, la riscossione ed il
versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata
di spettanza dello Stato.


Art.14
(Ripartizione fondi di riserva)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei
pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi, gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 “Fondo di
riserva per spese impreviste”, 1-3-2480 “Fondo di riserva per spese obbligatorie” e 1-3-2490 “Fondo
di intervento” e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non
utilizzate.

6
Art.15
(Variazione Partite di Giro)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie
variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui
corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.16
(Programmi lavori A.A.S.P.)

Nell’ambito dello stanziamento previsto sul capitolo 2-4-6440 “Fondo di dotazione A.A.S.P.
per investimenti” è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i lavori di
manutenzione - straordinaria e l’esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere - direttamente o
indirettamente - l’Azienda Autonoma di Stato di Produzione.
Sul capitolo di cui al superiore comma troveranno imputazione anche gli oneri per la
progettazione esecutiva delle opere definite dal Congresso di Stato.
Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l’erogazione di quote mensili dello stanziamento del
Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-4-2590 e 2-4-
6443.

Art.17
(Trasferimenti all’A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni, anche periodiche,
a rendere conto, sulla base di apposita convenzione annuale nella quale deve essere definito il
programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2008, il relativo costo preventivato
nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.
L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere, per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e
dell'Amministrazione delle Poste, i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di
francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al
versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di
Previsione dello Stato.
Rimane affidata, per l’esercizio finanziario 2008, all’A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni
di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Art.18
(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare, per acconti, il contributo per l’anno 2008 di €
4.835.000,00 al C.O.N.S di cui all’articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.19
(Convenzionamenti agevolati per l’agricoltura)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n.22 e 20
settembre 1989 n.96, fino a concorrenza dell'importo complessivo di €2.000.000,00, con
imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti
capitoli di spesa.

Art.20
(Convenzionamenti agevolati per le imprese)

In applicazione della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed integrazioni e
con i criteri di accesso previsti dall’articolo 60 della Legge 16 dicembre 2004 n.172, il Congresso di
7
Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito disponibili per la
concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di
€4.000.000,00, con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul
capitolo 2-5-7220.

Art.21
(Convenzionamenti agevolati per gli studenti)

Il Congresso di Stato, ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n.5 e del Decreto Delegato 28
settembre 2006 n.104, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia, fino a concorrenza dell'importo complessivo di
€155.000,00, con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per
i prestiti pregressi, da imputare sul capitolo 1-10-5130.

Art.22
(Convenzionamenti agevolati per l’edilizia sovvenzionata)

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive
modifiche ed integrazioni, a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito e le società
finanziarie disponibili ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata legge, fino a
concorrenza dell'importo massimo di €29.000.000,00, con la corresponsione di un contributo in
conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sul capitolo 2-8-7450.
Il Congresso di Stato è impegnato a presentare, entro il 31 maggio 2008, un progetto di legge
finalizzato alla revisione della normativa vigente in tema di edilizia sovvenzionata allo scopo di
disciplinare in un testo unico i criteri e le modalità di erogazione e la rivalutazione dell’entità dei
finanziamenti.

Art.23
(Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all’articolo 154 della Legge 19 luglio
1995 n.87, fino a concorrenza dell’importo complessivo di €250.000,00, con la corresponsione di un
contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul
capitolo 2-8-7465.

Art.24
(Convenzionamenti agevolati alle imprese per la ricerca)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n.16 e
del Decreto 15 febbraio 2006 n.36, fino a concorrenza dell’importo complessivo di €4.000.000,00,
con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, da imputare sul capitolo 2-5-7221.
Il Segretario di Stato competente è impegnato a redigere un rapporto, da presentarsi al
Consiglio Grande e Generale, sull’utilizzo di tale capitolo al fine di potere valutare gli effetti e
l’incidenza che tale voce della legge di bilancio ha sulla crescita delle imprese della Repubblica.

Art.25
(Convenzionamenti agevolati per interventi comparto turistico – commerciale)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2008, con gli Istituti di Credito
disponibili per l’erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alla Legge 13 dicembre 2005 n.179 e
del Decreto 30 maggio 2006 n.78, fino a concorrenza dell’importo complessivo di €6.000.000,00,
8
con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, da imputare sul capitolo 2-5-7225.

Art.26
(Ripartizione fondi di spesa)

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta
dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-
1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e
Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale
destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.27
(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l’anno 2008 il contributo
dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici è stabilito in €1.696.433,35 con imputazione sul
capitolo 1-1-1450.

Art.28
(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello,
alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-6-7280 "Quota
contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.29
(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)

Agli effetti dell’articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l’A.A.S.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di €420.000,00 da imputare sui pertinenti
capitoli del Bilancio di Previsione dell’Azienda medesima.

Art.30
(Trasferimenti all’I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell’articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n.112, il
Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’esercizio 2008,
un fondo di dotazione per l’assistenza sanitaria, da imputare sul capitolo 1-9-4590, nella misura di
€52.800.000,00 nonché un fondo per il servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-9-4610,
nella misura di €9.900.000,00.

Art.31
(Recupero forfetario quote pensioni a carico dell’I.S.S.)

Il recupero forfetario a carico dell’I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in
correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3, di cui al capitolo 1080, è stabilito nella misura del 10%
dell’importo registrato sul capitolo 1-3-2670.

Art.32
(Accensione di mutuo presso Banca Centrale e sistemi di garanzia dei depositanti)

Ai sensi del Decreto-Legge 15 ottobre 2007 n.112 il Congresso di Stato è autorizzato a
stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per l’importo di €10.500.000,00,
mutuo decennale finalizzato al sostegno del sistema bancario sammarinese.
9
Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare entro il 30 giugno 2008, apposito decreto
delegato in attuazione dell’articolo 100 della Legge 17 novembre 2005 n.165, relativo ai sistemi di
garanzia per la protezione dei depositanti, che recepisca le garanzie proprie dei sistemi bancari e
finanziari consolidati, armonizzandone i principi fondamentali alla normativa dell’Unione Europea
in materia di tutela del risparmiatore.

Art.33
(Interventi sanitari straordinari)

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 nn. 48 e 49 per l’esercizio finanziario
2008 vengono imputati sul capitolo 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.34
(Ripartizione capitolo 1-3-2650)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire, fra i
capitoli pertinenti, lo stanziamento di cui al capitolo 1-3-2650 “Oneri retributivi e per le
ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato” e
di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art.35
(A.A.S.S. – utilizzo di riserve)

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per il 2008, ad utilizzare
proprie riserve fino ad €1.750.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di
investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri
sono posti a carico dell’A.A.S.S.

Art.36
(A.A.S.S. – Settore Fognature)

In ottemperanza alla Legge 30 ottobre 2003 n.147, nell’ambito dei trasferimenti all’A.A.S.S.
per il 2008, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all’Azienda medesima €1.000.000,00 sul
capitolo 1-3-2501 “Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature” ed €1.000.000,00 sul capitolo 2-5-6431
“Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature”.

Art.37
(Stanziamenti vincolati- capitoli 2-4-6442 e 2-5-6432)

Per l’esercizio finanziario 2008 lo stanziamento vincolato sul capitolo 2-4-6442 “Fondo di
dotazione A.A.S.P. per investimenti vincolati - utilizzo avanzo di amministrazione di esercizi
precedenti”, pari a €3.300.000,00, sarà destinato, per €1.600.000,00 alla prosecuzione degli
interventi indicati alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 35 della Legge 18 dicembre 2006
n.135, e per €1.700.000,00 alla prosecuzione dei lavori indicati alla lettera b) del comma e
dell’articolo sopra menzionato.
Per l’esercizio finanziario 2009 lo stanziamento vincolato, di complessivi €2.700.000,00,
sarà destinato, per €1.300.000,00 ai medesimi lavori previsti alla lettera a) del secondo comma
dell’articolo 35 della Legge 18 dicembre 2006 n.135, e per €1.400.000,00 ai lavori previsti alla
lettera b) di cui al comma e all’articolo sopra menzionato.
Sul capitolo 2-5-6432 “Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti vincolati - Utilizzo
avanzo di amministrazione di esercizi precedenti” gli stanziamenti, per gli anni 2008 e 2009,
ammontano a €2.000.000,00 per ciascun anno e sono destinati agli interventi sulla sottostazione
elettrica e per la messa in sicurezza delle linee elettriche.


10
Art.38
(Adeguamento capitoli per Imposta Generale sui Redditi e Imposta sulle Importazioni)

A decorrere dall’esercizio finanziario in corso il Congresso di Stato, in presenza di maggiori
accertamenti dell’imposta generale sui redditi e dell’imposta sulle importazioni che comportano
maggiori rimborsi delle imposte stesse, è autorizzato ad adeguare gli stanziamenti in entrata e in
uscita previsti sui capitoli 20 “Imposta generale sul reddito”, 260 “Imposta sulle merci importate”, 1-
3-2870 “Rimborsi imposte Ufficio Tributario” e 1-3-2890 “Rimborso dell’imposta sulle
importazioni”, nel rispetto dell’equilibrio del Bilancio.
L’adeguamento di cui al comma che precede potrà avvenire entro il 31 maggio dell’anno
successivo.

Art.39
(Mutuo a pareggio)

E’ autorizzata l’accensione di un mutuo a pareggio del deficit di Bilancio 2008 fino a
€8.624.349,15.

Art.40
(Promozione ed incentivi per il comparto turistico- commerciale)

Lo stanziamento previsto sul capitolo 1-3-2396 “Fondo per la promozione ed incentivi per il
comparto turistico- commerciale”, pari a €2.000.000,00, sarà destinato per:
a) gli interventi di riqualificazione ed incentivazione del settore turistico e di quello commerciale
con particolare riferimento al Centro Storico di San Marino Città che verranno definiti attraverso
appositi provvedimenti legislativi;
b) il progetto della San Marino Card, che sarà regolamentato da apposito decreto delegato, quale
strumento per fidelizzare la clientela aumentando la convenienza degli acquisti in Repubblica e
premiando la fedeltà dei consumatori. L’obiettivo di incrementare le vendite all’interno del
territorio potrà essere attuato anche attraverso una contestuale e mirata riduzione dell’imposta
monofase;
c) l’attuazione del Piano Strategico del Turismo e del Piano di Valorizzazione del Commercio
intesi quali strumenti strategici e multidisciplinari per il rilancio del settore nell’ambito di un
progetto di modernizzazione e sviluppo del Paese;
d) la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti tipici dell’artigianato e dei prodotti
agroalimentari ed enogastronomici tradizionali sammarinesi, anche mediante la certificazione
degli stessi.
I provvedimenti di cui sopra saranno oggetto di confronto con le associazioni di categoria del
settore di appartenenza.


Art.41
(Interventi di promozione del sistema economico)

Sul capitolo 1-3-2305 “Iniziative ed oneri di promozione del sistema economico” è previsto
uno stanziamento di €250.000,00.
Si dà mandato al Congresso di Stato di predisporre un progetto di promozione del sistema
economico sammarinese, che individui i settori maggiormente in grado di apportare sviluppo e
competitività al sistema Paese.
Tale piano sarà costruito attraverso l’individuazione di forme di comunicazione idonee a
promuovere il sistema economico a livello sopranazionale anche per il tramite di agenzie
internazionali di comunicazione specializzate nei settori indicati al primo comma dell’articolo 50
della Legge 13 dicembre 2005 n. 179.


11
Art.42
(Esposizione Universale di Shanghai 2010)

In considerazione del ruolo che riveste la partecipazione della Repubblica di San Marino
all’Esposizione Universale di Shanghai 2010 per la promozione e l’immagine del nostro Stato a
livello turistico - commerciale e in generale per tutto il sistema Paese, è istituito, presso la Segreteria
di Stato per il Turismo, lo Sport, le Telecomunicazioni, i Trasporti e la Cooperazione Economica, “il
Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all’Esposizione Universale
di Shanghai 2010”.
Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare apposito decreto delegato che disciplini la
struttura, le modalità organizzative e gestionali del Commissariato Generale sopra indicato.
Tutte le spese relative alla partecipazione di San Marino all’Esposizione Universale di
Shanghai 2010 verranno imputate sull’apposito capitolo 1-7-3936 denominato “Oneri per la
partecipazione all’Esposizione Universale di Shanghai 2010”. Per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e
2010 gli stanziamenti previsti su tale capitolo saranno rispettivamente pari a €500.000,00,
€500.000,00 ed €900.000,00.
Limitatamente alle attività ed operazioni effettuate in Cina, il decreto delegato sopra indicato
potrà prevedere eventuali deroghe alle attuali procedure amministrative contabili.
Il decreto delegato dovrà altresì disciplinare i termini e le modalità della presentazione della
previsione di spesa, del rendiconto delle spese sostenute e del Bilancio consuntivo della
partecipazione all’Esposizione Universale di Shanghai 2010, da trasmettersi al competente organo di
controllo.

Art.43
(Riforma della Pubblica Amministrazione)

Secondo i principi e le linee guida contenuti nell’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e
Generale del 16 maggio 2007, nella Legge Costituzionale n.183/2005, nella Legge Qualificata
n.184/2005 e nel contratto di pubblico impiego, al fine di supportare il processo di riforma
dell’Amministrazione è istituito il capitolo 1-1-1396 “Riforme della Pubblica Amministrazione e
Istituzionale” con uno stanziamento di €130.000,00 destinato alla predisposizione dei necessari
documenti normativi, contrattuali ed amministrativi, all’adozione degli atti già individuati nei tempi
prefissati, al miglioramento della funzionalità dell’attività esecutiva ed amministrativa, all’adozione
di risposte coerenti al processo di evoluzione del sistema istituzionale economico e sociale nonché
alla prestazione di servizi sempre più efficaci e coerenti alle esigenze dell’utenza, al contenimento
della spesa, alla razionalizzazione dei servizi pubblici ed alla graduale eliminazione del precariato.

Art.44
(Sostituzione Titolo I della Legge 22 marzo 1986 n.38)

L’intero Titolo I della Legge 22 marzo 1986 n.38, così come sostituito dall’articolo 37 della
Legge n.155/1986 modificato e integrato dall’articolo 1 della Legge n.55/2004 è sostituito dal titolo
seguente:

“TITOLO I

Art.1
(Redditi prodotti all’estero)

I redditi prodotti all’estero da persone fisiche residenti sono esenti da imposta; esse sono
tuttavia tenute a dichiararli, fatta eccezione per i redditi di capitali consistenti in interessi, premi ed
altri frutti derivanti da obbligazioni ed ogni altro titolo di credito diverso dalle azioni.
Se alla formazione del reddito complessivo delle persone giuridiche ed enti assimilati
concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte su tali redditi ivi pagate a titolo definitivo o da
ritenersi tali, comunque non ripetibili, sono ammesse in detrazione dell’imposta netta dovuta fino
12
alla concorrenza della quota di imposta sammarinese corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti
all’estero e il reddito complessivo. L’imposta netta e la quota d’imposta sono quelle desumibili,
dopo le variazioni positive e negative di reddito, nel quadro “B” del modello IGR “P”.
Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per
ciascun Stato.
Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma, la detrazione dovrà essere effettuata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale il reddito estero ha concorso a
formare il reddito complessivo e in tale dichiarazione vengono comprese le imposte di pertinenza
che sono state definitivamente pagate prima della sua presentazione. Il credito per le imposte pagate
all’estero non può eccedere l’ammontare dell’imposta netta dovuta sul reddito complessivo.
La detrazione non spetta se il reddito estero non è stato dichiarato ovvero in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla.
Qualora il periodo al quale appartengono tali redditi prodotti all’estero non coincida con
quello in cui le imposte estere sono state effettivamente pagate, salvo quanto previsto al comma
precedente, la detrazione deve avvenire nella dichiarazione relativa a questo periodo sempre con
riferimento all’anno di competenza economica, tenendo conto delle eventuali rettifiche in aumento
del reddito estero recuperabili entro tre anni.
L’imposta estera effettivamente pagata e non recuperata rispetto a quella detraibile ai sensi
del secondo comma diventa componente negativa di reddito deducibile nella dichiarazione relativa al
successivo periodo d’imposta.
Ad eccezione dei redditi prodotti all’estero tramite stabile organizzazione, il reddito estero da
considerare ai fini del calcolo del credito d’imposta, di cui ai commi precedenti, deve essere
determinato moltiplicando l’utile complessivo per il rapporto tra il ricavo estero lordo ed i ricavi
totali.”.


Art.45
(Modifica dell’articolo 64 della Legge 17 novembre 2005 n.165)

All’articolo 64 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è aggiunto il seguente comma:
“7. I contratti stipulati nell’esercizio di attività riservate, ivi compresi quelli relativi all’emissione
di strumenti finanziari, possono prevedere che la disciplina del rapporto sia regolata da una legge
diversa da quella sammarinese nonché prevedere clausole derogatorie alla giurisdizione
sammarinese, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.”.


Art.46
(Finanziamenti alla Ricerca)

L’articolo 9 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 è così sostituito:
“Per l’attuazione degli interventi, previsti dalla Legge 27 gennaio 2006 n.19, lo Stato concede
incentivi fiscali in forma di credito di imposta, credito agevolato e sgravi contributivi, nelle modalità
e nelle misure previste da regolamenti attuativi da adottarsi tramite appositi decreti delegati.”.


Art.47
(Decreti di attuazione in materia di Ricerca)

L’articolo 11 della Legge 27 gennaio 2006 n.19 è così sostituito:
“Il Congresso di Stato adotta, mediante decreti delegati apposita disciplina attuativa ove
saranno indicate forme di valutazione, modalità di presentazione e finanziamento dei progetti di
ricerca.”.



13
Art.48
(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)

E’ istituito il capitolo 2-5-6435 denominato “Fondo per interventi finalizzati al risparmio
energetico, idrico e al contenimento delle fonti di inquinamento” con uno stanziamento di
€500.000,00.
Tale importo verrà utilizzato, attraverso l’emanazione di appositi decreti delegati e
provvedimenti legislativi, per incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili e per l’acquisto di
autoveicoli, ad uso civile, a basso impatto ambientale, nonché per l’adeguamento dei veicoli già
immatricolati.
Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati per individuare i
criteri, le modalità di erogazione e l’entità dei contributi finalizzati ad interventi connessi al
risparmio energetico ed idrico, procedendo ad una differenziazione tra interventi su edifici esistenti
ed interventi su edifici di nuova costruzione, sulla base della destinazione d’uso degli stessi.
Si dà mandato al Congresso di Stato di promuovere iniziative finalizzate all’utilizzo razionale
delle fonti di energia, alla diminuzione di emissioni di fattori inquinanti, alla riduzione dei consumi
energetici, alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche disponibili.

Art.49
(Istituzione di una Consulta per l’Europa)

Si dà mandato al Segretario di Stato per gli Affari Esteri di predisporre apposito regolamento
che istituisca e disciplini la Consulta per l’Europa.
Gli stanziamenti previsti sul capitolo 1-2-1810 “Oneri per la Consulta per l’Europa” pari ad
€100.000,00, per l’esercizio 2008, saranno destinati: al finanziamento di spese relative a convenzioni
con collaboratori esterni per l’organizzazione di convegni sia a San Marino che all’estero, alla
copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale specializzato, alla raccolta di materiale e
informazioni.

Art.50
(Strumenti di protezione sociale)

- Certificato di Credito Sociale
Il secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 44 della Legge 18 dicembre 2006 n.135 sono
così sostituiti:
“Le risorse finanziarie pari a €700.000,00 stanziate sul capitolo 1-3-2409 “Fondo per
interventi connessi alla politica dei redditi” saranno destinate, per l’anno 2008, a sgravi contributivi
per l’assistenza domiciliare e a soggetti che siano in condizioni socialmente svantaggiate su base
familiare con particolare attenzione:
1. alla composizione ed al numero del nucleo familiare;
2. alle famiglie monoreddito con minori a carico;
3. al sostegno della disabilità e del disagio sociale in genere;
4. ai nuclei familiari con difficoltà sociali;
5. alla contribuzione dei costi di assistenza alle persone anziane;
6. ai nuclei di soli pensionati che debbano provvedere al proprio sostentamento.
Si dà mandato al Congresso di Stato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le
Associazioni di Categoria, di disciplinare, con l’adozione di apposito decreto delegato, le modalità
ed i criteri di impiego delle risorse, nonché di valutare un eventuale aggiornamento delle stesse.”.

- Sostegno del ruolo della famiglia
E’ dato mandato al Congresso di Stato di procedere alla individuazione di:
- idonei incentivi a sostegno di coloro che, per seguire famigliari la cui situazione di invalidità, per
minorazioni o menomazioni, fisiche o psichiche, sia tale da rendere necessaria un’assistenza
continua, debbano richiedere aspettative o anticipare l’uscita dal mercato del lavoro;
14
- interventi fiscali finalizzati ad una revisione delle politiche tariffarie connesse al quoziente
familiare;
- interventi connessi alla tutela e al sostegno della maternità, prevedendo l’opportunità di
introdurre facilitazioni e sgravi contributivi nell’assunzione di dipendenti in sostituzione
temporanea delle lavoratrici in maternità, aspettativa post-partum e partime;
- politiche di sostegno e risorse per l’approntamento delle strutture necessarie al completamento
dell’offerta dei servizi per i nuclei familiari anche mediante la nascita di micronidi, centri per
bambini genitori, spazi per bambini, di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.68, valutando altresì
l’opportunità di consentirne la gestione ad associazioni non profit attraverso la stipula di apposite
convenzioni volte al contenimento delle tariffe a carico dell’utenza.
Il Congresso di Stato si impegna a presentare, entro il 30 aprile 2008, una proposta di
revisione della normativa vigente in merito alle modalità ed ai criteri di erogazione degli assegni
familiari e relativa rivalutazione degli importi, allo scopo di definire interventi coordinati, organici e
complessivi a sostegno del ruolo della famiglia.

- Ammortizzatori sociali
Si dà mandato al Congresso di Stato di verificare e di adottare interventi sull’impianto
normativo che regola il mercato del lavoro con la finalità di integrare e riformare gli aspetti legati
agli ammortizzatori sociali.

Art.51
(Interventi a sostegno della disabilità)

Al fine di perseguire l’obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle
associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, ed in attuazione del documento
“Verso una società giusta”, sul capitolo 1-3-2397 “Fondo per interventi sulla disabilità” è previsto
uno stanziamento di €100.000,00 destinato a:
1. integrare, potenziare e/o attivare i servizi per le persone diversamente abili;
2. favorire una ricerca costante di condizioni materiali, sociali e culturali in una dinamica
complessa per permettere di integrarsi nel tessuto sociale;
3. ridurre il disagio connesso alla disabilità per migliorare la qualità della quotidianità;
4. facilitare spostamenti per attività lavorative, formative e turistiche per soggetti con diminuita
autonomia fisica;
5. promuovere occasioni di incontro fra disabili e non;
6. orientare ed assistere il processo di ricerca/mantenimento di occasioni di reddito compatibili;
7. sollevare le famiglie dai carichi materiali e psicologici connessi alla cura del disabile grave;
8. creare ambienti lavorativi funzionali alla sperimentazione di mestieri e attività, che producano
identità sociali riconosciute;
9. introdurre elementi complementari finalizzati ad una migliore qualità della vita;
10. contrastare fenomeni di isolamento ed emarginazione sociale di individui e gruppi familiari.

Art.52
(Politiche Giovanili)

Il capitolo 1-8-4305 denominato “Fondo per le Politiche Giovanili” con uno stanziamento di
€150.000,00 è finalizzato all’attuazione di provvedimenti e di specifici progetti in favore dei giovani
e all’attuazione del piano biennale per le politiche giovanili, previsto dall’articolo 9 della Legge 30
luglio 2007 n.91 “Legge Quadro per l’attivazione di politiche a favore dei giovani”.
I benefici di cui alla Legge 27 giugno 2003 n.88 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

Art.53
(Nuova Pianificazione Urbanistica)

Per la definizione di nuovi strumenti di pianificazione territoriale, che permettano di superare
le attuali previsioni del Piano Regolatore Generale, per realizzare un riassetto delle infrastrutture
15
pubbliche e garantire per il futuro uno sviluppo sostenibile mirato al miglioramento della qualità
urbana ed ambientale, alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione dei centri storici e del patrimonio
artistico, sul capitolo 2-4-6607 “Oneri per la pianificazione urbanistica del Territorio” è previsto uno
stanziamento pari a €300.000,00.

Art.54
(Riforma del Catasto)

E’ dato mandato al Congresso di Stato di predisporre un progetto di legge che definisca nuovi
criteri tecnici per la descrizione della consistenza effettiva dei beni immobili, che introduca nuove e
precise modalità di valutazione delle rendite e dei valori immobiliari.
Per la fase straordinaria di rilevamento necessaria alla attuazione della riforma, è istituito il
capitolo 2-4-6608 “Oneri per la Riforma del Catasto” con uno stanziamento di €200.000,00.
L’applicazione dei nuovi criteri per la valutazione delle rendite e dei valori immobiliari nel
calcolo delle imposte è subordinata alla adozione di apposito decreto delegato.

Art.55
(Educazione linguistica e diritto allo studio)

In considerazione dell’elevato valore strategico attribuito alla politica estera e alle relazioni di
carattere internazionale di alto livello per lo sviluppo del Paese e della necessità che i giovani ed i
cittadini della Repubblica di San Marino abbiano un’adeguata competenza nelle lingue straniere, con
una particolare attenzione alla lingua inglese, è istituito il capitolo 1-10-4880 denominato “Iniziative
di educazione linguistica” con uno stanziamento di €80.000,00.
Lo stanziamento è finalizzato:
a) all’implementazione al Curricolo Verticale di Lingua Inglese, dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria Superiore, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 1° luglio 2005 n.98;
b) al potenziamento, all’interno dell’offerta formativa di ogni scuola, dello studio della Lingua
Inglese, ampliando il sistema dei laboratori linguistici, anche in rete, e intensificando le attività
elettive;
c) alla promozione della mobilità degli studenti e degli insegnanti attraverso scambi di ospitalità tra
studenti e insegnanti di Paesi diversi, stages e soggiorni per esperienze di studio e di lavoro
all’Estero;
d) allo sviluppo di interventi educativi e di formazione scolastica per adulti, riproponendo corsi
serali per adulti e aprendo esperienze in territorio di English Camp oltre che per ragazzi e
studenti, anche per adulti.
Il Congresso di Stato è impegnato ad elaborare e a proporre modifiche e integrazioni alla
Legge 21 gennaio 2004 n.5 “Del diritto allo studio”, al fine di consentire un accesso più agevole e
vantaggioso ai suoi benefici per tutti i giovani che indirizzeranno la loro scelta di studi verso corsi
universitari, parauniversitari e professionalizzanti maggiormente conformi alle esigenze ed alle linee
di sviluppo della Repubblica sul piano sociale, economico e finanziario, preventivamente individuate
e segnalate.

Art.56
(Proventi servizi Corpi Militari per attività sportive, ricreative e di vigilanza)

E’ dato mandato al Congresso di Stato di disciplinare con appositi decreti delegati:
a) quali servizi pubblici richiesti in occasione di eventi culturali e sportivi possano essere garantiti
dai Corpi di Polizia e dall’A.A.S.P. e con quale partecipazione dei privati alle spese;
b) la facoltà di adesione per privati cittadini ed imprese, previo pagamento di apposita quota la cui
entità verrà definita da apposito decreto sopraccitato, all’attività di vigilanza fornita dai Corpi
Militari anche per il tramite di collegamento tecnologico con la Centrale Operativa delle Forze
d’Ordine.


16
Art.57
(Interventi per la conservazione di edifici con valore di monumento)

Si autorizza il Congresso di Stato ad adottare decreto delegato, contenente norme di
agevolazione fiscale, finalizzato all’attuazione di interventi di risanamento conservativo e di restauro
di manufatti e beni immobili storici con valore di monumento ai sensi della Legge 28 ottobre 2005
n.147.

Art.58
(Ristrutturazione del debito pubblico)

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare apposito progetto di legge atto a disciplinare
l’emissione ed il collocamento al pubblico di un prestito obbligazionario finalizzato alla
ristrutturazione del debito pubblico attualmente in essere e al finanziamento di investimenti di medio
e lungo periodo quali: acquisizione e ristrutturazione di aree e immobili siti nei Centri Storici,
interventi per il completamento delle sedi istituzionali, di rappresentanza e culturali, realizzazione
del piano sulla sicurezza stradale, potenziamento delle aree verdi anche attraverso nuove
acquisizioni, completamento del Centro Uffici e reperimento sedi per gli Enti Autonomi, interventi
sulle strutture sociali, con priorità per i plessi scolastici, la realizzazione del nuovo asilo nido e il
completamento del servizio mense anche mediante la collaborazione del Fondo Servizi Sociali.

Art.59
(Informatizzazione e semplificazione delle procedure)

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare interventi finalizzati all’attuazione del
processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione che consenta la graduale
eliminazione dei documenti cartacei in favore di un crescente dialogo informatizzato tra gli Uffici.
In tale ambito si collocano: l’introduzione del protocollo informatico e del progetto di
gestione dei flussi documentali, l’uso della firma elettronica e l’adozione della carta di identità
elettronica, l’ammodernamento dell’ordinamento contabile dello Stato, degli strumenti di gestione e
controllo della finanza pubblica e la riforma della struttura del bilancio dello Stato.
E’ dato mandato al Congresso di Stato di avviare uno studio finalizzato alla realizzazione di
una rete wireless di tipo hotspot.
Considerato che il processo di informatizzazione statale consentirà un miglioramento dei
servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione in termini di efficienza ed efficacia, è dato mandato
al Congresso di Stato di adottare decreto delegato relativo all’eliminazione delle imposte di bollo
disciplinate dalla Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modifiche.
Con il decreto sopra menzionato si dovrà procedere alla conversione degli oneri di imposta
sopra indicati in altre forme di entrata a favore dello Stato.

Art.60
(Disciplina del volontariato e del non profit)

Si dà mandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 30 marzo 2008 progetti di legge
atti a riformare la disciplina concernente le associazioni di volontariato e il non profit.

Art.61
(Obiettivi prioritari per la popolazione anziana)

Il Congresso di Stato è impegnato a proseguire l’iter di approvazione del progetto di legge
“Carta dei diritti delle persone anziane, tutela e valorizzazione del loro ruolo nella società”.
In attuazione di quanto previsto all’articolo 11 del progetto indicato al comma che precede e
a seguito dell’elaborazione del previsto programma da parte del gruppo di lavoro, saranno
individuate le azioni, gli interventi che si renderanno necessari, partendo da un censimento delle
necessità attuali e da una proiezione di quelle a medio e lungo periodo.
17
La copertura finanziaria di tali interventi troverà imputazione per l’anno 2008 nei capitoli di
pertinenza dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.62
(Impegni programmatici)

Il Consiglio Grande e Generale prende atto degli impegni programmatici contenuti nella
relazione politico – programmatica al Bilancio e nel Documento di Programmazione Economica per
l’anno 2008. Il Consiglio Grande e Generale dà mandato al Congresso di Stato per darvi esecuzione
adottando gli opportuni provvedimenti.

Art.63
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2007/1707 d.F.R.





I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva







IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta