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Inquadramento Di Personale Ai Sensi Dell'accordo Governo-Oo.ss. Sul Precariato Interno Del 13 Dicembre 2007


Published: 2008-02-29
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Microsoft Word - D040-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 26 febbraio 2008.

LEGGE 29 FEBBRAIO 2008 N.40

INQUADRAMENTO DI PERSONALE AI SENSI DELL’ACCORDO GOVERNO – OO.SS.
SUL PRECARIATO INTERNO DEL 13 DICEMBRE 2007

Art.1

E’ autorizzato l’inquadramento del personale di cui all’Accordo Governo – Organizzazioni
Sindacali del 13 dicembre 2007, ratificato dal Consiglio Grande e Generale con Delibera n. 13 del
29 gennaio 2008, e già inserito nell’“Elenco personale di cui all’articolo 3 dell’Accordo in merito
al Precariato interno – in servizio nella qualifica superiore –”, allegato all’Accordo
Governo/Organizzazioni Sindacali dell’1 dicembre 2005 sul Precariato interno e così come
risultante dalle parziali modifiche ed integrazioni di cui agli Accordi del 25 maggio 2006, del 9
novembre 2006 e del 6 settembre 2007, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della Legge 22
febbraio 2006 n. 45, fatta salva la valutazione prevista dall’Accordo del 13 dicembre 2007, che è
rimessa alle Parti contraenti l’Accordo medesimo.
L’inquadramento avverrà nella qualifica e nel livello già riconosciuto con gli Accordi di cui
al comma precedente, fermo restando quanto stabilisce l’articolo 40 della Legge 20 dicembre 2002
n.112.
I relativi e conseguenti adempimenti amministrativi saranno espletati a cura della Segreteria
di Stato per gli Affari Interni.

Art.2

Gli effetti economici derivanti dall’inquadramento nelle nuove qualifiche riconosciute, se
spettanti, decorreranno dall’1 giugno 2004, così come stabilito dall’articolo 3, lettera c), della Legge
22 febbraio 2006 n.45.

Art.3

Gli oneri finanziari a carico del Bilancio dello Stato, derivanti dall’applicazione della
presente legge, saranno imputati sul cap. 1-3-2650 “Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i
miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato” - residui anni 2004,
2005, 2006, 2007. Per l’esercizio 2008 si provvede mediante imputazione della maggiore spesa sui
pertinenti capitoli di bilancio riferiti alle spese di personale, sulla base degli stanziamenti all’uopo
stabiliti con Legge di Bilancio 21 dicembre 2007 n.129.





Agli oneri posti a carico degli Enti del Settore Pubblico Allargato si provvede mediante
utilizzazione degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli di spesa dei bilanci dei singoli Enti
interessati, all’uopo espressamente autorizzati con Legge di Bilancio 21 dicembre 2007 n.129.

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 29 febbraio 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Alberto Selva




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta