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Provvedimenti In Materia Matrimoniale E In Difesa Della Razza


Published: 1942-09-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984082/provvedimenti-in-materia-matrimoniale-e-in-difesa-della-razza.html

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N. 33.
Legge contenente provvedimenti in materia matrimoniale e in difesa della razza.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei
LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
Il matrimonio del cittadino sammarinese di razza ari na con persone appartenenti ad altra razza è
proibito.
Art. 2.
Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino Sammarinese con persona di nazionalità
straniera, o con apolide non nato in questo territorio ivi non residente oltre i dieci anni, è
subordinato al preventivo consenso della Reggenza, sentito, occorrendo, il Consiglio dei XII.
I trasgressori sono puniti con la prigionia fino a tre mesi e con la multa fino a lire diecimila.
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i cittadini italiani non sono considerati stranieri.
Art. 4.
E' vietato ai cittadini Italiani di contrarre matrimonio in questa Repubblica in violazione alle
disposizioni contenute nel Regio Decreto Legge 17 Novembre 1938 n. 1728 contenente
provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Art. 5.
Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile il
matrimonio celebrato in violazione all'art. 1 nonchè all'art. 4 in quanto si riferisce al matrimonio d
cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza. E qualora la trascrizione
sia avvenuta nè sarà ordinata la revoca con decreto del Commissario della Legge sentito il parere
del Procuratore del Fisco.
L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimonii
celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 nonchè dell'art. 4, in quanto riguarda il
matrimonio di cittadino italiano con persona di nazionalità straniera, è tenuto a farne denunzia alla
competente autorità.
Art. 6.
L'autorità giudiziaria non prenderà in esame azioni per annullamento o per nullità di matrimonio,
contratto all'estero da cittadini non sammarinesi, se non quando, oltre alle condizioni volute dalle
disposizioni statutarie, ricorra anche quella di un soggiorno su questo territorio di almeno sei mesi.
Art. 7.
La presente legge avrà applicazione a cominciare dal quindicesimo giorno della sua legale
pubblicazione e fino a che non sarà in modo espresso abrogata.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 Settembre 1942(1642 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Settimio Belluzzi - Celio Gozi
IL SEGRETARIO DI STATO
a.i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi