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Istituisce Una Tassa Sul Reddito Degli Enti Morali E Delle Societa In Surrogazione Delle Tasse Sui Trasferimenti


Published: 1943-07-01
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984074/istituisce-una-tassa-sul-reddito-degli-enti-morali-e-delle-societa-in-surrogazione-delle-tasse-sui-trasferimenti.html

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N. 12.
Legge che istituisce una tassa sul reddito degli enti morali e delle società in surrogazione delle
tasse sui trasferimenti.
Noi Capitani
Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio
dei LX nella Sua Tornata odierna:
Art. 1.
In surrogazione delle tasse sui trasferimenti è dovuta dagli enti morali e dalle società, anche se
aventi sede all'estero, una tassa di lire tre per ogni cento lire del loro reddito immobiliare
assoggettato ad imposta normale sul reddito.
Art. 2.
Sono esenti dalla tassa gli istituti di carità e di beneficenza, di istruzione e di educazione esistent
legalmente nello Stato.
Art. 3.
Dal reddito da assoggettarsi a tassa si deduce l'ammontare annuo della imposta normale sul reddito.
Art. 4.
La tassa non si applica se il reddito non supera le mil lire annue.
Art. 5.
Le variazioni di reddito hanno effetto nell'anno successivo a quello in cui sono verificate.
Art. 6.
Entro il 15 aprile di ogni anno l'Ufficio Tributario deve trasmettere all'Ufficio del Registro e delle
Ipoteche un elenco degli enti soggetti a tassa con l'indicazione per ciascuno di essi del reddito
assoggettato ad imposta per l'anno in corso e dell'imposta normale che lo grava.
Deve altresì entro 15 giorni dalla compilazione dei ruoli suppletivi dare le medesime indicazioni
circa le annualità di reddito non comprese nei ruoli principali degli anni di competenza.
Art. 7.
Entro il 15 maggio di ogni anno il Conservatore delle Ipoteche compila il ruolo per la riscossione
della tassa.
Detto ruolo resta in pubblicazione dal 16 al 31 maggio presso l'Ufficio del Registro e delle Ipoteche
ed il Conservatore ne dà notizia ai contribuenti mediante affissione di apposito manifesto.
Tale pubblicazione tiene luogo di notifica individuale e la liquidazione della tassa diventa definitiva
qualora non venga prodotto ricorso contro di essa entro il termine perentorio di quindici giorni.
Art. 8.
La tassa deve essere pagata all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche in due rate uguali dal 1° al 15
luglio e dal 1° al 15 dicembre di ogni anno.
Il ritardo nel pagamento è punito con la soprattassa del cinque per cento.
Art. 9.
Per la riscossione della tassa, per il modo di decidere le controversie in materia e per quant'altro non
sia contemplato dalla presente legge si fa riferimento, in quanto siano applicabili, alle disposizioni
della legge sulle tasse di registro.
Art. 10.
La presente Legge si applicherà con effetto dal 1° luglio 1943 e la tassa pel corrente anno dovrà
essere pagata interamente da 1° al 15 dicembre.
Pel corrente anno i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono prorogati di trenta giorni.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Marzo 1942 (1642 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Carlo Balsimelli - Renato Martelli
IL SEGRETARIO DI STATO
a. i. PER GLI AFFARI INTERNI
Giuliano Gozi