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Disciplina La Vendita, Distribuzione E Esportazione Del Vino 1


Published: 1944-01-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984071/disciplina-la-vendita%252c-distribuzione-e-esportazione-del-vino--1.html

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N. 2.
Legge che disciplina la vendita, distribuzione e esportazione del vino. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio di Stato nella Sua
Tornata odierna:
Art. 1.
E' vietata l'esportazione, in qualsiasi quantità, del vino comunque detenuto entro il territorio della
Repubblica.
La Commissione Governativa per la pubblica Annona potrà permettere l'esportazione in casi
eccezionali e in vista di gravi motivi.
Art. 2.
Le esistenze attuali e successive di vino presso chiunque s'intendono a disposizione del fabbisogno
e del consumo e non dovranno mai assumere il carattere di incetta.
Art. 3.
Il prezzo di vendita del vino al dettaglio non dovrà mai superare le lire cento (L. 100) al grado
Ettolitro.
Art. 4.
La Commissione Governativa per la Pubblica Annona, ccorrendo, è autorizzata ad emettere tutte le
disposizioni complementari in materia per la razionale cessione e distribuzione del vino al consumo.
Art. 5.
Tutte le disposizioni in materia di vino emanate in precedenza da qualsiasi Autorità s'intendono
abrogate.
Art. 6.
I contravventori andranno soggetti alle sanzioni e penalità previste dalla Legge 27 giugno 1942 N.
21 contenente disposizioni penali e di procedura penale in materia di Annona e di merci di pubblica
necessità.
Art. 7.
La presente Legge entra in vigore il 1 Febbraio 1944.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 Gennaio 1944 (1643 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Marino Della Balda - Sante Lonfernini
IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.