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Istituisce La Commissione Governativa Per L'edilizia E Modifica Le Attribuzioni Della Commissione Governativa Per La Conservazione Dei Monumenti E Degli Oggetti D'antichita E D'arte


Published: 1944-05-31
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984069/istituisce-la-commissione-governativa-per-ledilizia-e-modifica-le-attribuzioni-della-commissione-governativa-per-la-conservazione-dei-monumenti-e-degl.html

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N. 17
Legge che istituisce la Commissione Governativa per l'Edilizia e modifica le attribuzioni della
Commissione Governativa per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e
d'arte.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio di Stato nella Sua Seduta
del 31 Maggio 1944.
Art. 1.
La Commissione per la conservazione dei monumenti di cui alle leggi 10 giugno 1919 e 22 marzo
1926 estende le proprie attribuzioni all'approvazione dei progetti ed al controllo delle costruzioni
edilizie per conto dello Stato e dei privati. Essa pertanto assume il nome di Commissione
Governativa per l'Edilizia e per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte.
Art. 2.
A deroga delle leggi 10 giugno 1919 e 22 marzo 1926 la Commissione è costituita di sette membri e
cioè del Conservatore anziano del Museo, dell'Ingegere governativo, dell'Insegnante di Storia
dell'Arte nel Liceo, dell'Ufficiale Sanitario e dei tre membri della Commissione dei Lavori pubblici.
La Commissione nominerà nel proprio seno un presidente d un segretario.
Art. 3.
La Commissione avrà le attribuzioni di cui alla legg 10 giugno 1919 n. 17, e inoltre curerà
l'applicazione della legge 7 luglio 1919 n. 28 sulla pubblica edilizia e del regolamento per l'edilizia.
Inoltre dovrà esprimere pareri sui progetti di piani regolatori o di sistemazioni urbane, sui progetti
di impianti di servizi pubblici per quanto riguarda l'estetica, sui monumenti da erigersi sia in località
pubbliche, sia nelle chiese e nei cimiteri.
Potrà proporre al ministero della Ecc.ma Reggenza lo studio o la esecuzione di opere di bonifica
urbana e di restauro dei centri abitati, specialmente per quanto riguarda l'estetica e l'igiene.
Ed infine potrà essere incaricata dell'alta sorveglianza di importanti opere governative di edilizia e
di urbanistica.
Art. 4.
La Commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni curerà:
1) che non sia manomesso il patrimonio artistico della Repubblica tanto che appartenga allo Stato
quanto che sia di proprietà privata;
2) che i nuovi fabbricati o i restauri, gli adattamenti, le modifiche di quelli vecchi risultino conformi
alle leggi, siano intonati all'ambiente, decorosi, privi di difetti o di errori di qualsiasi genere e
contribuiscano all'estetica dei centri urbani;
3) che siano osservate le norme di igiene dell'abitato.
Art. 5.
Per il restauro o la costruzione o l'ampliamento di centri urbani o di rioni di qualche importanza la
Commissione stabilirà i criteri di massima cui dovranno attenersi i progettisti e i costruttori,
specialmente per quanto riguarda l'ambiente cui gli edif ci dovranno essere intonati, l'altezza dei
fabbricati, l'ampiezza delle strade, degli spazi di isolamento e dei cortili.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 Giugno 1944 (1643 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Balsimelli - Sanzio Valentini
IL SEGRETARIO DEGLI INTERNI
Giuseppe Forcellini