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La Riforma Del Sistema Di Elezione Dei Capitani Reggenti


Published: 1945-03-24
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984056/la-riforma-del-sistema-di-elezione-dei-capitani-reggenti.html

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N. 15.
Legge per la riforma del sistema di elezione dei Capitani Reggenti.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 Marzo
1945;
Decretiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
A parziale riforma della Rubrica XIII - libro I degli Statuti che tratta la elezione dei Capitani
Reggenti, il Consiglio Grande e Generale, rinnovato nell'Arengo Elettorale delli 11 Marzo 1945, il
quale ha implicitamente sanzionato la proposta propugnata pubblicamente dalla lista dei candidati
eletti con due terzi dei voti; per corrispondere all esigenze del tempo e alle progressive sorti della
Repubblica, nonchè per investire l'Eccellentissima Reggenza di maggiore imperio e responsabilità
nell'esercizio delle sue funzioni, delibera e statuisce che il procedimento in uso del pubblico
sorteggio dei nominatori e dei candidati venga sostituito dal sistema della elezione diretta; che in un
giorno della seconda decade di marzo e settembre, convo ato all'uopo il Consiglio Grande e
Generale nelle ore pomeridiane, la Reggenza pro tempore accompagnata dai Segretari di Stato, dai
Consiglieri, Magistrati, e Dignitari dello Stato, scortata dalla Guardia e dalla Banda Militare debbasi
recare in corteo nella Plebale per assistere ad una funzione propiziatoria all'altare del nostro Patrono
San Marino, affinchè il Patrio Consiglio sia bene ispirato nella scelta dei nuovi Reggenti della
Repubblica; che tornata a Palazzo la Reggenza col seguito, debbasi aprire la seduta, e dichiarata
valida qualunque sia il numero dei Consiglieri intervenuti venga formato il seggio per il controllo
delle votazioni nelle persone dei due Segretari di Stato, del pro Camerlengo e del pro Fiscale, e due
Assistenti scelti su proposta della Reggenza pro tempore fra i Consiglieri non eleggibili alla
Reggenza e che tale seggio venga insediato nella sala degli scrutini per ricevere le proposte di
candidatura e procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione; che la votazione per la
Reggenza avvenga per scheda nella quale ciascun Consigliere segni il nome dei due candidati
preferiti alla Reggenza e alla chiamata del Segretario si rechi a deporla in un'urna davanti al seggio
di scrutinio e che non ottenendo nessuna scheda la m ggioranza assoluta dei voti, venga esperito il
ballottaggio valido qualunque sia il numero dei voti ot enuti; che siano eleggibili alla Reggenza
cittadini originari della terra di San Marino e dell'età non minore di anni venticinque idonei al
governo della Repubblica;
che verificato in sede di scrutinio l'esito della votazione i Reggenti eletti debbano essere proclamati
solennemente dal balcone del Palazzo o dal ballatoio interno dell'atrio, previ tre squilli di tromba,
dal Segretario degli Affari Interni presenti i Reggnti pro tempore, i Dignitari, i Funzionari dello
Stato ed il Clero, con l'uso di questa formula:
"Per ordine dell'Eccellentissima Reggenza pro tempore annuncio al popolo della libera terra di San
Marino che il Consiglio Grande e Generale nella seduta odierna, invocata l'Assistenza del nostro
glorioso Patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto Capitani
Reggenti per il semestre .....
...............................................................
i Signori......................................................
Art. 2.
La presente Legge entra in vigore immediatamente.
San Marino, dalla Nostra Residenza, 24 Marzo 1945 (1644 d.F.R.)
I CAPITANI REGGENTI
Teodoro Lonfernini - Leonida Suzzi Valli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini