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Obbligatorieta Della Vaccinazione Antitifo - Paratifica 1


Published: 1945-05-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984051/obbligatorieta-della-vaccinazione--antitifo----paratifica--1.html

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N. 27.
Legge sulla obbligatorietà della vaccinazione antitifo - paratifica. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 15 maggio
1945;
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Per motivi di profilassi pubblica è resa obbligatoria la vaccinazione antitifo - paratifica per via
sottocutanea per le persone comprese nelle categorie seguenti:
a) personale sanitario e di assistenza (Medici, Farmacisti, Ostetriche, Infermieri); personale addetto
ai servizi generali ospedalieri; personale addetto ai servizi d'igiene e profilassi (Laboratorio
d'analisi, disinfezione, trasporto malati);
b) personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta ed allo smercio del latte e
loro famigliari; personale addetto alla consegna, al trasporto ed alla vendita del pane; personale
addetto ai mattatoi, al trasporto ed alla vendita delle carni;
c) tutto il personale addetto alla conduzione di esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, caffè, trattorie,
osterie, negozi di generi alimentari, verdura e frutta) con estensione ai famigliari quando l'esercizio
è nello stesso fabbricato dell'abitazione ed in comunicazione con questa; venditori ambulanti;
d) personale addetto alla Polizia Mortuaria, alla nettezza urbana; lavandaie;
e) componenti, a qualsiasi titolo, le convivenze (istituti, collegi, caserme) col personale addetto a
tutti i servizi;
f) insegnanti ed alunni delle scuole elementari e secondarie ad iniziare dall'ottavo anno di età
incluso;
g) persone temporaneamente residenti per sfollamento nel territorio della Repubblica.
L'obbligo della vaccinazione potrà inoltre essere est so dalla Segreteria degli Affari Interni, su
proposta dell'Ufficio di Igiene e Sanità, a tutti gli altri casi di riconosciuta necessità ai fini di una
piu' completa profilassi della febbre tifoide.
Art. 2.
Sono esclusi dall'obbligo delle vaccinazione coloro che hanno già sofferto l'infezione tifosa,
regolarmente denunziata ed accertata dall'Ufficio di Igiene e Sanità, o che risultino in condizioni da
esserne esentati, per malattia o per età, a giudizio ell'Ufficiale Sanitario.
Art. 3.
La vaccinazione è gratuita e seguirà nel tempo, nei luoghi e nei modi che, previo accordo con la
Segreteria di Stato per gli Affari Interni, saranno stabiliti dall'Ufficio di Igiene e Sanità.
I Medici privati potranno eseguire la vaccinazione pr vio nella osta da parte dell'Ufficiale Sanitario
ed osservando le disposizioni che dallo stesso saranno impartite.
Art. 4.
L'Ufficio di Igiene e Sanità terrà la registrazione di tutti i vaccinati e rilascerà gratuitamente i
relativi certificati.
Art. 5.
Per quanti non adempiranno all'obbligo della vaccinazione prescritto dalla presente Legge entro il
30 Giugno 1945 vengono disposti i seguenti provvedim nti:
Sospensione per i dipendenti dell'Amm.ne Governativa o degli Enti Pubblici;
Ritiro della licenza o del permesso di soggiorno da parte dell'Ispettorato Politico rispettivamente per
i conducenti di esercizi pubblici e per i temporanem nte residenti;
Allontanamento per i componenti le convivenze.
Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie il c rtificato di subita vaccinazione è compreso fra
i documenti prescritti per l'iscrizione alle varie classi e per l'ammissione agli esami.
Art. 6.
La presente Legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Maggio 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.