N. 53.
Legge sull'applicazione del Decreto Penale.(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 29
Agosto 1945:
Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:
Art. 1.
Il limite di applicazione del decreto penale di cuiall'art. 2 della Legge 9 Settembre 1919 n. 35 e
all'art. 5 della Legge 27 Giugno 1942 n. 21 è elevato alle lire tremila di pena pecuniaria.
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 Settembre 1945 (1644 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Alvaro Casali - Vittorio Valentini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini
(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.