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Istituisce Una Imposta Straordinaria Ad Valorem Sulle Merci E Sulle Derrate, Destinate Al Traffico, Importate Su Questo Territorio 1


Published: 1945-12-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984029/istituisce-una-imposta-straordinaria-ad-valorem-sulle-merci-e-sulle-derrate%252c-destinate-al-traffico%252c-importate-su-questo-territorio-1.html

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N. 73.
Legge che istituisce una imposta straordinaria ad valorem sulle merci e sulle derrate,
destinate al traffico, importate su questo territorio (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 Dicembre
1945;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge:
Art. 1.
A carico di coloro che non hanno domicilio o stabile residenza su questo territorio è istituita
un'imposta straordinaria ad valorem sulle merci e derrate da essi o a mezzo di terze persone
importate dal 19 Gennaio 1942, qualora dette merci siano destinate al traffico o possano costituire
oggetto di commercio palese, occulto o mediante opera di terzo, sia che i titolari delle derrate o
merci rivestano o non rivestano la qualità di commercianti.
Art. 2.
La imposta è stabilita in ragione del 5% del valore delle derrate e delle merci all'atto della
applicazione della presente Legge e, per le merci già esportate con regolare autorizzazione, all'atto
della esportazione.
Art. 3.
Il valore delle derrate e delle merci di qualsiasi genere è dichiarato dal titolare delle medesime o, in
mancanza di dichiarazione, accertato dall'Ufficio Tecnico Governativo.
Quando il valore dichiarato è inferiore di un terzo a quello riconosciuto corrente in comune
commercio dall'Ufficio Tecnico è applicata a carico del titolare una sopratassa del 25%.
Art. 4.
Sia la imposta del 5% sul valore delle derrate o delle merci, sia la sopra tassa di L. 25% sono
versate direttamente alla Tesoreria dello Stato la quale rilascerà apposita ricevuta su bollettario a
madre e figlia, con la indicazione dell'imposta, del valore dichiarato, del valore rettificato
dall'Ufficio Tecnico e delle soprattassa.
Art. 5.
Il versamento, sia della imposta ad valorem sia della soprattassa, deve essere effettuato in unica
soluzione presso la Tesoreria dello Stato, la quale h facoltà del fermo conservativo a mezzo della
forza pubblica, sulle derrate e sulle merci, a garanzia sia del debito d'imposta sia della sopratassa,
qualora esista fondato timore che i titolari delle derrate e delle merci possano sottrarsi al pagamento
dell'imposta stessa.
Art. 6.
E' in facoltà della Tesoreria dello Stato, sentito il Congresso di Stato, concedere, caso per caso, il
pagamento in tre rate mensili della imposta ad valorem e della eventuale sopratassa, qualora i
titolari delle merci e derrate diano idonea garanzi per il pagamento del loro debito rateale.
Art. 7.
La Tesoreria dello Stato per ottenere l'eventuale pgamento forzato seguirà la procedura
sommarissima di mano regia.
Art. 8.
L'esistenza delle merci, delle derrate e dei titolari delle medesime, è accertata dall'Ufficio di Polizia
subito dopo la pubblicazione della presente Legge, salvo ai titolari delle derrate e delle merci
dichiarare, per iscritto, al detto Ufficio il valore delle stesse, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della presente Legge.
Art. 9.
Il Comando della Gendarmeria è tenuto a collaborare con l'Ispettorato di Polizia Urbana per
l'adempimento di quanto è prescritto nella presente Legge, la quale entra in vigore subito dopo la
sua pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 Dicembre 1945 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Secondo Fiorini
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.