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Amnistia, Indulto E Commutazione Di Pena 1


Published: 1946-07-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984022/amnistia%252c-indulto-e-commutazione-di-pena--1.html

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N. 30.
Legge concedente amnistia, indulto e commutazione di pena. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 23 Luglio 1946:
Art. 1.
E' concessa amnistia : a) per i reati punibili con pe a detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria,
non superiore nel massimo ad un anno - b) per i reati punibili con pena diversa da quella detentiva -
c) per i reati previsti dal Decreto 3 Novembre 1943 N. 47.
Sono esclusi dall'amnistia: I° i reati di azione privata per i quali esista la querela della parte lesa -
II° i reati annonarii (Leggi 27 Giugno 1942 N. 21 e 22 - Ordinanze della Commissione Governativa
per la Pubblica Annona e di altre Autorità) - III° i recidivi specifici nel reato di furto.
Art. 2.
Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo precedente sono condonate le pene detentive per i soli
reati d'azione pubblica non superiori ai tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da
infliggersi.
Il condono per i reati annonarii è limitato fino alla prigionia di due mesi e alla multa fino a lire 2
mila.
Art. 3.
Sono esclusi dall'amnistia e dal condono i reati e le pene di qualsiasi natura, di cui alla legge 23
Ottobre 1944 N. 33.
Art. 4.
Nel caso di concorso di reati e di pene l'amnistia si applica ai singoli reati; il condono si applica
dopo il cumulo delle pene a termini di legge.
Art. 5.
L'amnistia deve essere applicata, qualora il provvedim nto venga richiesto dall'interessato, anche se
è già intervenuta l'esecuzione della pena.
Art. 6.
L'amnistia e il condono non danno diritto: a) alla restituzione delle cose confiscate nè di quelle la
cui confisca è obbligatoria per disposizioni di legg - b) al rimborso delle somme comunque già
pagate all'Erario.
Art. 7.
L'amnistia è applicata dal Commissario della Legge nei processi in corso d'istruttoria, in quelli già
definiti ma non ancora trasmessi al Giudice di primo grado e in quelli già definiti dal Giudice
competente ad emettere il giudizio in ogni altro caso.
Il condono è applicato dal Giudice che emette la sentenza di condanna e, nel caso di condanna
passata in cosa giudicata, dal Commissario della Legge.
Art. 8.
Ai condannati in base alla Legge 23 Ottobre 1944 N. 33 la sola pena inflitta è commutata in esilio in
ragione di due mesi per ogni mese di pena ancora da scontare.
La commutazione si applica solo a coloro che si trovan detenuti per espiazione di pena.
Art. 9.
La presente Legge si applica ai reati commessi fino al giorno anteriore a quello della sua
approvazione da parte del Consiglio Grande e Generale.
In ogni caso rimangono salvi i diritti e le azioni civili spettanti alle parti lese e ai terzi.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.