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Cani 6 Giugno 1922, N 19


Published: 1946-07-23
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984019/cani-6-giugno-1922%252c-n-19.html

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N. 36.
Aggiunte alla Legge sui cani 6 giugno 1922, n. 19.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo le seguenti aggiunte approvate dal Consiglio Grande e Generale
nella sua tornata delli 23 Luglio 1946:
Art. 1
L'elenco dei possessori di cani che presentano denuncia dopo il 30 giugno di ogni anno deve essere
trasmesso dall'Ispettore di Polizia Urbana all'Ufficio del Registro e delle Ipoteche entro il mese di
gennaio dell'anno successivo.
Le tasse relative devono essere pagate nel mese di febbraio.
Art. 2.
Il ritardo nel pagamento della tassa sui cani è punito con la multa del cinque per cento dell'importo
dovuto.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 Luglio 1946 (1645 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Vincenzo Pedini
IL SEGRETARIO DI STATO
f.f. PER GLI AFFARI INTERNI
G. Giacomini