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La Bonifica Agraria


Published: 1946-10-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984013/la-bonifica-agraria.html

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N. 57.
Legge per la bonifica agraria.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 29 Ottobre 1946:
Art. 1.
Il Governo, allo scopo di favorire l'esecuzione di opere atte ad incrementare l'efficienza produttiva
dei terreni e l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata, delibera di partecipare, a norma dei
seguenti articoli, alla spesa per l'impianto di vigneti specializzati e di filari di viti, di frutteti
specializzati od in consociazione, scassi di terreni da consolidare con piante boschive, scassi di
piantagioni orticole, ed opere di drenaggio.
Art. 2.
Agli agricoltori che, entro il periodo autunno 1946 primavera 1947, eseguiranno lavori tra quelli
sopra indicati, sarà concesso un contributo pari al t enta, quarantacinque e sessanta per cento della
spesa effettivamente sostenuta per la mano d'opera impiegata nei lavori medesimi.
La categoria del contributo sarà determinata dalla Commissione Agraria tenuto conto del reddito
agricolo e della condizione piu' o meno agiata dell'agricoltore.
Agli effetti del contributo verrà esclusivamente considerato l'impiego di mano d'opera locale
assunta tramite la Confederazione Generale del Lavoro.
Il contributo verrà liquidato dalla Commissione Agraria a lavoro ultimato e debitamente accertato.
Art. 3.
A tutti gli agricoltori coltivatori diretti, possessori di un solo fondo, indipendentemente dal
contributo per lavoro a cui abbiano diritto, verrà concesso altresì un contributo di L. 7 per ogni vite
piantata con un minimo di n. 100, di L. 30 per ogni pianta da frutto piantata con un minimo di n. 15,
di L. 60 per ogni olivo piantato con un minimo di n. 15.
Detto contributo sarà corrisposto a lavoro ultimato e quando, con apposito collaudo, sarà accertata
la razionalità della piantagione.
Art. 4.
La domanda per la concessione dei contributi dovrà essere presentata alla Commissione Agraria,
con il relativo piano di spesa, entro il 30 novembre 1946.
La Commissione, prima di accordare il contributo, dvrà accertare il concorso dei requisiti di cui ai
precedenti articoli, l'effettivo impiego di mano d'pera prescritta ed il rapporto suo con l'entità del
lavoro, nonchè la razionalità del lavoro stesso e la buona qualità delle piante messe a dimora.
Art. 5.
Per l'applicazione del presente decreto è stanziata la somma di lire 4.500.000 delle quali 450.000
potranno essere impiegate per spese generali ed impreviste.
Art. 6.
Il presente decreto entra in vigore subito dopo la su pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Ottobre 1946 (1646 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Filippo Martelli - Luigi Montironi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini