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Stabilisce La Corresponsione Della 13A Mensilita Agli Impiegati E Della 53A Settimana Agli Operai


Published: 1946-12-19
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984010/stabilisce-la-corresponsione-della-13a-mensilita-agli-impiegati-e-della-53a-settimana-agli-operai.html

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N. 68.
Legge che stabilisce la corresponsione della 13a mensilità agli impiegati e della 53a settimana
agli operai.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella sua Tornata delli 19 Dicembre 1946:
Art. 1.
E' concessa la 13a mensilità per l'anno solare 1946pari allo stipendio attuale percepito,
comprensivo delle indennità caroviveri e dell'aumento già concesso, escluse le altre indennità e gli
assegni famigliari, ai dipendenti statali e parastat li.
Art. 2.
E' pure concessa la 53a settimana agli operai statali e p rastatali in misura proporzionale alle
giornate di lavoro da essi prestate e cioè pari a 48 ore di paga da 150 giornate in su, a 36 ore di paga
da 100 a 150, a 24 ore di paga da 50 a 100, a 12 ore di paga da 25 a 50 in base alle tariffe attuali e di
ciascuna categoria.
Art. 3.
Le superiori disposizioni sono estendibili ai dipend ti ed agli operai di industrie, di enti e di privat
con esclusione degli assegni famigliari.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Dicembre 1946 (1646 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Filippo Martelli - Luigi Montironi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini