N. 41.
Legge che aumenta la tassa annuale per l'esercizio della caccia. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
ValendoCi delle facoltà concesseCi dal Consiglio Grande e Generale 1. Settembre 1947;
Promulghiamo e decretiamo:
Art. 1.
La tassa annuale di cui all'art. 2 N. 5 della Legge 16 Settembre 1926 N. 28; modificata con legge 25
Luglio 1945 N. 49 per l'esercizio della caccia, è elevata rispettivamente a L. 500 e a L. 250.
Art. 2.
La presente Legge entra in vigore il giorno dopo la su approvazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 1. Settembre 1947 (1646 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Marino Della Balda - Luigi Zafferani
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.