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Fissa La Tassa Dovuta Dalle Societa Per La Patente Annuale Di Esercizio Di Commercio E Di Industria 1


Published: 1949-04-26
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983983/fissa-la-tassa-dovuta-dalle-societa-per-la-patente-annuale-di-esercizio-di-commercio-e-di-industria-1.html

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N. 33.
Legge che fissa la tassa dovuta dalle società per la patente annuale di esercizio di commercio e
di industria.(1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 26 aprile 1949.
Art. 1.
Le società iscritte nel pubblico registro delle società a norma dell'articolo 19 della legge 21
dicembre 1942, n. 45, otterranno la patente di esercizio di cui agli art. 1, 8, 11 della legge 8 marzo
1927 e l'annuale rinnovazione dopo aver pagata una tass pari a L. 0,25 per ogni cento lire del
capitale sociale e, in ogni caso, non inferiore a L. 25.000 annuali.
Art. 2.
Le società che non adempiranno all'obbligo di cui al precedente articolo saranno, d'ufficio, radiate
dal registro delle società.
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Disposizione transitoria.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge le società già esistenti dovranno pagare la
tassa di cui all'art. 1 per l'anno in corso, ridotta proporzionalmente alla durata di tempo già
trascorso. Non sarà dovuto alcun supplemento per le frazioni di mese.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Maggio 1949 (1648 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata in data 19 maggio 1949.