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Amnistia Ed Indulto 1


Published: 1949-09-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983978/amnistia-ed-indulto-1.html

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N. 47.
Legge concedente amnistia ed indulto (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente elegge approvata dal Consiglio Grande e Generale
nella seduta del 17 settembre 1949.
Art. 1.
E' concessa amnistia e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne: a) per i reati punibili con
pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, non superiore nel massimo ad un anno; b) per
i reati punibili con pena diversa da quella detentiva.
Art. 2.
Nei casi in cui non è applicabile l'amnistia sono condonate le pene detentive non superiori ai tre
anni e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori infl tte o da infliggere.
Il condono si ha come non concesso quando il condannato per misfatti contro la proprietà a fine di
lucro o contro la integrità della persona commetta, entro il termine di cinque anni, altro misfatto
della stessa specie per il quale gli venga inflitta pena detentiva superiore ad un anno. In questo caso
si procederà al cumulo delle pene a norma dell'art. 44 e seguenti del Codice Penale.
Art. 3.
Sono interamente condonate, anche agli effetti penali sclusi quelli elettorali, le condanne inflitte in
applicazione della legge 23 ottobre 1944, n. 33.
Art. 4.
Nel concorso di reati l'amnistia si applica ad ogni si golo reato.
Nel concorso di pene il condono si applica dopo il cumulo a termini di legge.
Art. 5.
L'amnistia e il condono non danno diritto: a) alla restituzione delle cose confiscate, nè di quello la
cui confisca è obbligatoria per disposizione di legg ; b) al rimborso delle somme comunque pagate
all'Erario.
In ogni caso rimangono salvi i diritti e le azioni civili spettanti alle parti lese e ai terzi.
Art. 6.
L'amnistia e il condono sono applicati dai Giudici se il procedimento è già stato loro trasmesso per
la sentenza, dal Commissario della Legge in ogni altro caso.
Art. 7.
In relazione ai provvedimenti emanati in base alla legge 16 novembre 1944, n. 37, si dispone, in via
di grazia, quanto segue:
a) agli impiegati dispensati con servizio effettivo di anni 15 compiuti ed a quelli già collocati in
riposo con revoca della pensione, è concessa ai prim la pensione che sarebbe stata liquidata all'atto
della dispensa ed ai secondi ripristinata quella già ottenuta e l'una e l'altra aumentate come appresso:
1) fino a L. 1000 - dodici volte;
2) fino a L. 2000 - nove volte;
3) da L. 2000 in su - sei volte; tale provvedimento ha effetto dal 1° luglio 1949;
b) agli impiegati dispensati con servizio inferiore ai 15 anni compiuti e agli incaricati è concessa
l'indennità che sarebbe spettata in base alle leggivi enti all'atto della cessazione del servizio.
Art. 8.
La presente legge si applica ai reati commessi fino a tutto il 23 luglio 1949.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Settembre 1949 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI
Ferruccio Martelli - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

ERRATA CORRIGE
Nella legge 17 settembre 1949, n. 47, concedente amnistia e condono, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale 31 ottobre 1949, n. 5, all'art. 7, lett.a, n. 3 invece di "da L. 3000 in su" leggasi "da L. 2000
in su".