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28 Giugno 1937, N 5, Sui Contratti Delle Donne E Delle Persone Incapaci 1


Published: 1949-10-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983976/28-giugno-1937%252c-n-5%252c-sui-contratti-delle-donne-e-delle-persone-incapaci-1.html

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N. 49.
Legge che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 1937, n. 5, sui contratti delle donne e delle
persone incapaci (1).
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 29 ottobre 1949:
Art. 1.
Il limite di "lire cinquecento" di cui all'art. 3, n. 2, della legge 28 giugno 1937, n. 5, sui contratti
relativi alle donne ed alle persone incapaci è elevato a "lire venticinquemila".
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 novembre 1949 (1649 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Agostino Biordi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.