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Per L'imposta Sul Reddito 1


Published: 1950-09-14
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983964/per-limposta-sul-reddito--1.html

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N. 25.
Legge che modifica l'articolo 18 della legge per l'imposta sul reddito. (1)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 14 settembre 1950:
Art. 1.
L'articolo 18 della legge 16 marzo 1922, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Ai fini della esatta determinazione dei redditi pro i delle società ed enti di cui all'art. 16 è sempre
in facoltà dell'Amministrazione Finanziaria, oltrechè di verificare le voci del bilancio sulla scorta
delle scritture contabili, di tener conto di tutti gli elementi e di dati concreti di valutazione e
comparazione da essa raccolti all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, allo scopo di
rettificare il reddito da assoggettare ad imposta, in relazione alla situazione economica dell'azienda,
che sia desunta dalle circostanze e dagli elementi di cui sopra.
L'Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare, sia nell'avviso di accertamento che nelle
decisioni, i motivi di fatto in base ai quali ha proceduto alla rettifica del reddito di bilancio".
Art. 2.
La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 settembre 1950 (1650 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Primo Taddei
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI f.f
G. Giacomini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.