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La Formazione Del Catasto Dei Fabbricati


Published: 1950-09-21
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983962/la-formazione-del-catasto-dei-fabbricati.html

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N. 28.
Legge per la formazione del catasto dei fabbricati.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata del 21 settembre 1950:
Art. 1.
In esecuzione del decreto 21 febbraio 1949, n. 11, il nuovo catasto dei fabbricati sarà formato per
unità immobiliari e con accertamento diretto da parte di periti catastali delegati dal Governo.
Art. 2.
Unità immobiliare è ogni parte di costruzione o insieme di costruzioni che, nello stato in cui si
trova, sia di per sè stessa utile.
Art. 3.
Le unità immobiliari saranno geometricamente rappresentate in sviluppi in scala di 1:200 delle
particelle edilizie.
Art. 4.
Entro il 31 maggio 1951 tutti i possessori di fabbricati sono obbligati a presentare all'Ufficio
Tributario e del Catasto, nella scala indicata all'rticolo precedente, una planimetria dei fabbricati
posseduti e dei quali verrà loro fornito il disegno esterno, compilata, secondo le norme che verranno
indicate da detto ufficio, da uno dei periti designati dal Governo.
Art. 5.
Chi non presenterà la planimetria nel termine sopraindicato incorrerà nella multa da 3.000 a 10.000
lire e sarà tenuto alla rifusione delle spese per la secuzione d'ufficio della planimetria stessa.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 1950 (1650 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Giuseppe Forcellini - Primo Taddei
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI ff.
G. Giacomini