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L'assicurazione Obbligatoria Contro Gli Infortuni Sul Lavoro E Le Malattie Professionali


Published: 1952-04-29
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983953/lassicurazione-obbligatoria-contro-gli-infortuni-sul-lavoro-e-le-malattie-professionali.html

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LEGGE 29 aprile 1952, n. 12.
Modifiche alla legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
sua tornata delli 29 aprile 1952:
Art. 1.
Al terzo comma dell'art. 25 della legge 24 gennaio 1939 e successive modificazioni è sostituito il
seguente:
"Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella,
nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno
mensile di lire quindicimila per tutta la durata di detta assistenza. Noi si fa luogo ad integrazione
quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di
ricovero o da parte di altri enti".
Art. 2.
All'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 35 della legge indicata è sostituito il seguente:
"L'assegno è di lire cinquantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti
di cui al n. 2 del presente articolo, di lire sessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli
aventi i detti requisiti, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti e di lire
quarantamila negli altri casi".
Art. 3.
La nuova misura dell'assegno mensile, prevista dal terzo comma dell'art. 25 si applica ai casi di
infortunio avvenuto dal 1° gennaio 1951 e di malattia professionale manifestatasi da tale data,
nonchè con effetto dal 1° gennaio 1951, in favore dei titolari di rendita in corso a tale data, o
liquidata successivamente per casi avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1951.
Le nuove misure degli assegni per morte si applicano ai casi di morte per infortunio avvenuti a
decorrere dal 1° gennaio 1951 o di malattia professionale manifestatasi da tale data.
Art. 4.
Il salario annuo minimo di L. 120.000 e quello massimo di lire 270.000 previsti dall'art. 5 della
legge 15 ottobre 1949 sono elevati rispettivamente a lire 135.000 ed a lire 300.000.
Art. 5.
Le rendite in corso al 1° gennaio 1951 per inabilità permanente di grado dal 30 al 100% o per morte
relative ai casi di infortunio avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o a malattie professionali
verificatesi prima di tale data, sono rivalutate, con decorrenza dal 1° luglio 1950, in base ai
coefficienti indicati nell'allegata tabella con riferimento:
a) al salario in base al quale fu liquidata la rendita originaria o questa fu modificata per nuovo
infortunio;
b) all'anno in cui avvenne l'infortunio o si verificò la malattia professionale che determinò la rendita
originaria o, se questa fu modificata per nuovo infrtunio, all'anno in cui questo avvenne.
Per la valutazione di cui al precedente comma si tiene conto altresì:
a) per le rendite d'inabilità, del grado di inabilità in base al qual fu liquidata la rendita in corso;
b) per le rendite per morte, della composizione famigliare dei superstiti prevista dall'art. 35 della
legge indicata.
La rendita rivalutata non può essere inferiore nè superiore a quella corrispondente rispettivamente ai
limiti minimo e massimo di salario stabiliti dall'articolo precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano che alle rendite che saranno liquidate dal 1°
gennaio 1951 per infortuni avvenuti prima del 1° gennaio 1949 o per malattie professionali
verificatesi prima di tale data: in questi casi è assunto quale salario base quello secondo il quale
avrebbe dovuto essere liquidata la rendita e, quale anno di riferimento, quello nel quale è avvenuto
l'infortunio o si è verificata la malattia professionale.
Qualora la rendita rivalutata o liquidata ai sensi del presente artico risulti inferiore a quella già
calcolata a norma dell'art. 6 della legge 15 ottobre 1949, la vendita sarà corrisposta in quest'ultima
misura.
Per le rendite liquidate per infortuni avvenuti o per malattie professionali verificatesi a far inizio dal
1° gennaio 1949 ed in corso alla data del 1° luglio 1950, entro i limiti minimo e massimo stabiliti
con l'art. 5 della legge 15 ottobre 1949, la rivalut zione sarà effettuata sulla base delle classi di
salario di competenza, entro i nuovi limiti di cui al precedente art. 4.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1952 (1651 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Morganti - Mariano Ceccoli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini
ALLEGATO A.
Elenco delle lesione che possono dar luogo all'assegno per assistenza personale continuativa.
1°) Riduzione dell'acutezza visiva tale da permetter soltanto il conteggio delle dita alla distanza
della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o piu' grave.
2°) Perdita anatomica degli arti superiore.
3°) Perdita anatomica di nove dita delle mani, compresi i due pollici.
4°) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei due arti
inferiori.
5°) Perdita degli arti inferiori per amputazione bilaterale:
a) da un lato, sopra il terzo inferiore della coscia e, dall'altro, al terzo inferiore della gamba o al di
sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando impossibile l'applicazione di protesi.
6°) Perdita di un mano e di ambedue i piedi, anche se possibile l'applicazione di protesi.
7°) Perdita di un arto superiore e di un arto inferior per amputazione di altezza tale che abbiano per
conseguenza inabilità permanente assoluta.
8°) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica
e sociale.
9°)Malattie generali che rendano necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto.
ALLEGATO B.
Tabella dei coefficienti per i quali va moltiplicata la retribuzione annua.
- Tabella pag. 11 B.U. n. 2/1952 -