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Modifiche Alle Leggi Penali E Di Procedura Penale E Procedura Civile


Published: 1953-06-12
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983940/modifiche-alle-leggi-penali-e-di-procedura-penale-e-procedura-civile.html

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LEGGE 12 giugno 1953, n. 15.
Modifiche alle leggi penali e di procedura penale eprocedura civile.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella
seduta del 12 giugno 1953:
Art. 1.
Le pene pecuniarie stabilite dal Codice Penale e dall successive leggi di carattere penale emanate a
tutto il 1918 sono aumentate venti volte tanto nel minimo quanto nel massimo.
Le pene pecuniarie stabilite nelle leggi speciali emanate dal 1919 a tutto il 1945 sono sestuplicate
tanto nel minimo quanto nel massimo.
In ogni caso la pena pecuniaria minima non potrà esser inferiore alle lire duecento.
Art. 2.
Nei casi in cui la pena è dal Codice Penale graduat secondo l'ammontare del danno pecuniario, tale
ammontare deve, ad ogni effetto, essere moltiplicato per trecento.
Art. 3.
In relazione all'art. 156 del Codice Penale ogni giorno di prigionia corrisponderà a lire duecento di
multa.
Art 4.
Il limite di applicazione del decreto penale di cuiall'art. 2 della legge 9 settembre 1919, n. 35, è
elevato alle lire diecimila di pena pecuniaria.
03;15
Art. 5.
E' fissato in lire mille il deposito: a) per gli appelli da sentenze e provvedimenti civili; b) per i
ricorsi di terza istanza o di revisione da sentenze di appello o per i ricorsi straordinari contro i
giudicati civili.
E' fissato in lire cinquecento il deposito per gli appelli dalle sentenze penali ordinarie e sommarie.
03;15
Art. 6.
La competenza del Giudice Conciliatore è elevata a lire cinquemila.
03;15
Art. 7.
Le cause civili di valore non superiore alle lire ventimila saranno svolte in carta da bollo da L. 25.
03;15
Art. 8.
Le cause promosse davanti alla Magistratura del Lavoro saranno svolte in carta libera.
03;15
Art. 9.
La tassa fissa per l'iscrizione nell'albo dei difensori (art. 3 decreto 27 gennaio 1920, n. 2) è elevata a
lire duemila.
03;15
Art. 10.
Le disposizioni degli art. 2 e 3 sono applicabili anche ai procedimenti in corso. Quelle dell'art. 1
saranno applicate solo ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
03;15
Art. 11.
La legge 4 dicembre 1947, n. 52, è abrogata ad eccezione dell'art. 7.
La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1953.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 giugno 1953 (1652 d.F.R.).
I CAPITANI REGGENTI
Vincenzo Pedini - Alberto Reffi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini