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Disposizioni In Materia Di Discriminazione Razziale, Etnica, Religiosa E Sessuale


Published: 2008-04-28
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983937/disposizioni-in-materia-di-discriminazione-razziale%252c-etnica%252c-religiosa-e-sessuale.html

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Microsoft Word - D066-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2008.


LEGGE 28 APRILE 2008 N.66


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA,
RELIGIOSA E SESSUALE


Art.1

Dopo l’articolo 179 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 179 bis
(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati
all’orientamento sessuale)

Chiunque diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o
etnico, o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali, religiosi o legati all’orientamento sessuale, ovvero incita a commettere o commette
violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati
all’orientamento sessuale, è punito con la prigionia di secondo grado.
Per i reati aggravati dalla circostanza della discriminazione razziale, etnica, nazionale o
religiosa, o legata all’orientamento sessuale, di cui all’articolo 90, comma 1, punto 1, si procede in
ogni caso d’ufficio.”.

Art.2
(Modifiche all’articolo 90, comma 1, punto 1) del Codice Penale)

L’articolo 90, comma 1, punto 1) del Codice Penale è modificato come segue:

“1) per commettere altro reato; per occultare un reato precedente o per distruggerne le
prove; per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo di altro reato
ovvero per motivi abbietti o futili o per finalità di discriminazione razziale, etnica, nazionale,
religiosa o legata all’orientamento sessuale.”.


2


Art.3
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.




Data dalla Nostra Residenza, addì 28 aprile 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta