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Norme Sulla Procedura Penale E Sul Segreto Istruttorio Nel Processo Penale


Published: 2008-06-17
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Microsoft Word - D093-2008.doc
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 10 giugno 2008.


LEGGE 17 GIUGNO 2008 N.93



NORME SULLA PROCEDURA PENALE
E SUL SEGRETO ISTRUTTORIO NEL PROCESSO PENALE

Art.1
(Finalità)

1. Nell’attesa della riforma del Codice di Procedura Penale, la presente legge si propone lo
scopo di avviare l’adeguamento delle norme processuali vigenti ai principi costituzionali in materia
ed in particolare a quello di tutela del diritto di difesa in ogni grado del procedimento ed a quello di
speditezza, economicità, pubblicità e indipendenza dei giudizi sanciti dall’articolo 15, secondo e
terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese, e dall’articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Art.2
(Registro delle notizie di reato)

1. Le notizie di reato, pervenute al Giudice Inquirente, debbono essere immediatamente
iscritte, a cura dello stesso Giudice Inquirente, su apposito registro tenuto dal cancelliere.
2. In caso di notizia pervenuta in periodo di chiusura degli uffici del Tribunale, la relativa
iscrizione deve essere effettuata nel giorno di apertura degli uffici immediatamente successivo,
facendo menzione dei motivi del ritardo.
3. Le iscrizioni sono effettuate sul registro nell’ordine cronologico in cui le notizie sono
pervenute al Giudice Inquirente e recano la data e l’ora in cui sono state eseguite e la sottoscrizione
del Giudice Inquirente e del cancelliere.
4. Nelle iscrizioni sono riportati sinteticamente tutti gli elementi delle notizie di reato
conosciuti al momento della registrazione, fra i quali le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in
cui il reato sembra essersi realizzato, il nome della persona indiziata, della parte lesa, del querelante,
del denunziante, ed una provvisoria qualificazione giuridica del fatto.
5. Gli elementi della medesima notizia di reato pervenuti successivamente sono annotati in
calce alla primitiva iscrizione nei modi e termini di cui ai commi che precedono.
6. Nelle iscrizioni deve essere altresì indicato il numero progressivo del fascicolo che raccoglie
la notizia di reato e gli elementi su cui essa si fonda e ogni altro dato o documento ad essa relativo,
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anche se pervenuto successivamente.

Art.3
(Diritto alla difesa)

1. Eccettuati i casi previsti dal successivo articolo 5, il Giudice Inquirente svolge tutta l’attività
istruttoria in generale, e quella relativa alla raccolta e alla formazione delle prove in particolare, nel
pieno rispetto del diritto della difesa del prevenuto, delle prerogative del Procuratore del Fisco e dei
diritti delle parti private tutelati dalla legge in sede penale.
2. Il prevenuto, legalmente assistito, e il Procuratore del Fisco, hanno piena facoltà di proporre
le proprie difese, memorie e deduzioni e hanno altresì diritto di esaminare e di estrarre copia di tutti
gli atti del fascicolo processuale ivi compresa la registrazione della notizia di reato; il Giudice
Inquirente deve fare in modo che essi possano partecipare ovvero essere rappresentati agli
incombenti istruttori.
3. Fatta eccezione per gli atti processuali contenenti dati e notizie coperti da segreto bancario ai
sensi dell’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, la parte lesa, ritualmente costituita in
giudizio, ha diritto di ricevere su sua richiesta copia degli atti processuali e di proporre in qualunque
fase del processo memorie, istanze o documentazione; può richiedere al Giudice Inquirente, che
motiva la decisione sulla istanza, di assistere, eventualmente solo attraverso il difensore o perito,
anche nella fase istruttoria ad accessi, perquisizioni e perizie. Il Giudice Inquirente nega
l’autorizzazione nel caso la richiesta formulata dalla parte lesa, ritualmente costituita in giudizio,
rappresenti grave pregiudizio dei diritti di difesa del prevenuto, ovvero sia in contrasto con
fondamentali esigenze di riservatezza delle indagini condotte, o con il segreto bancario, o con il
regime di cui al successivo articolo 5.
4. La parte lesa ha l’obbligo di partecipare ai confronti con il prevenuto disposti dal Giudice
Inquirente.
5. Restano ferme le facoltà della Polizia Giudiziaria che ha il compito di ricercare d’iniziativa,
nel rispetto delle garanzie di legge, gli elementi utili alle indagini, salvo diverse e specifiche
indicazioni impartite dal Giudice, al quale dovrà essere comunque comunicata nel più breve tempo
possibile la notizia di reato ed ogni elemento utile alle indagini in corso.

Art.4
(Comunicazione giudiziaria)

1. Nel termine perentorio di 30 giorni dalla iscrizione della notizia di reato o dalle sue
successive integrazioni, ad eccezione dei casi di cui al successivo articolo 5, il Giudice Inquirente,
dovrà dare comunicazione personalmente al prevenuto ed al Procuratore del Fisco degli elementi di
fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, così come iscritti nel registro delle notizie
di reato di cui al precedente articolo 2, salvo che il fascicolo non sia stato archiviato per manifesta
infondatezza o per altre motivazioni.
2. La comunicazione dovrà avvenire presso la sede del Tribunale Unico, alla presenza del
prevenuto il quale potrà farsi assistere da un suo difensore. Il prevenuto firmerà apposito verbale di
avvenuta comunicazione.
3. Qualora nel termine di 30 giorni il Giudice non sia riuscito a convocare il prevenuto, ovvero
questi non si sia presentato, ovvero non abbia sottoscritto il verbale di cui al comma precedente, il
Giudice, entro il termine perentorio dei 30 giorni successivi, a mezzo di plico raccomandato,
confezionato in modo tale da garantirne la riservatezza, provvede ad inviare al prevenuto ed al
Procuratore del Fisco apposita comunicazione nella quale devono essere sinteticamente ma
chiaramente indicati gli elementi di fatto e di diritto del reato per il quale si sta procedendo, così
come iscritti nel registro delle notizie di reato di cui al precedente art. 2, salvo che il fascicolo non
sia stato archiviato.
4. In caso di destinatario per il quale non sia nota la residenza o altro luogo in cui la
comunicazione possa essere inviata, essa è notificata all’avvocato d’ufficio, il quale, eventualmente
consultando la Polizia Giudiziaria, dovrà fare quanto possibile per trasmetterla al destinatario.
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5. L’invio della comunicazione giudiziaria, in assenza del verbale di notifica di cui al
precedente comma secondo, è atto la cui osservanza è prescritta a pena di nullità assoluta di tutti gli
atti successivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 229 del Codice di Procedura Penale.

Art.5
(Istruttoria ed atti istruttori in regime di temporanea segretezza o in regime di urgenza)

1. Ove sussistano particolari ragioni di carattere eccezionale che inducono a ritenere che
l’intera attività istruttoria possa essere portata a compimento con successo solamente in regime di
segretezza, il Giudice Inquirente, in deroga a quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, dichiara
lo stato di temporanea segretezza dell’istruttoria a mezzo di decreto motivato
2. Il Giudice Inquirente procede in modo analogo quando da assoggettare al regime di
temporanea segretezza siano solamente alcuni atti istruttori o qualora la necessità di segretezza
emerga successivamente.
3. Il regime di segretezza temporanea dell’istruttoria o degli atti istruttori, che avrà
conseguente validità anche nei confronti della Polizia Giudiziaria per l’esecuzione di attività
delegate, si protrae solamente per il tempo strettamente necessario all’utile compimento degli atti;
esso tuttavia non può superare il periodo massimo di sei mesi dalla registrazione della notizia di
reato, prorogabile per una sola volta per un periodo massimo di ulteriori tre mesi quando ricorrano
gravi ragioni.
4. In caso di segretezza dell’istruttoria il termine per le comunicazioni giudiziarie riprende a
decorrere dalla cessazione del relativo regime.
5. In caso di segretezza di alcuni atti, il Giudice provvede, tramite il cancelliere, alla custodia
riservata degli stessi e del provvedimento che dispone in tal senso in separato fascicolo fino al loro
completamento, fermo restando il termine per l’invio della comunicazione giudiziaria e, per tutti gli
altri atti, l’esercizio delle facoltà previste nel precedente articolo 3.
6. In caso di esecuzione di atti di acquisizione di prova in via di urgenza, e non sottoposti al
regime di segretezza, e per i quali sussiste l’obbligo di notifica alle parti, il Giudice Inquirente,
qualora ciò non sia stato ancora fatto, dovrà altresì notificare contestualmente la comunicazione
giudiziaria al prevenuto ed al Procuratore del Fisco. In caso di irreperibilità del destinatario e per
soggetti dei quali non sia nota la residenza o altro luogo in cui la comunicazione e l’atto di
acquisizione di prova in via di urgenza possano essere recapitati, gli stessi verranno notificati al
difensore d’ufficio, il quale, eventualmente consultando la Polizia Giudiziaria, dovrà fare quanto
possibile per trasmetterli al destinatario.

Art.6
(Speditezza dei processi penali)

1. Il Giudice Inquirente nel rispetto del principio della speditezza dei processi di cui all’articolo
15, terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese, deve provvedere con celerità al completamento della fase
istruttoria e deve quindi provvedere alla pubblicazione del processo e all’emissione del Decreto per
la fissazione dell’udienza dibattimentale, ovvero procedere per l’archiviazione ai sensi dell’ articolo
135 del Codice di Procedura Penale, nel più breve tempo possibile.
2. In ogni caso, il Giudice Inquirente deve provvedere alla pubblicazione del processo e
conseguentemente all’emissione del Decreto per la fissazione dell’udienza dibattimentale, ovvero a
procedere per l’archiviazione, entro il termine perentorio che è stabilito in un terzo del tempo
occorrente per la prescrizione del reato più grave. Quest’ultimo termine va calcolato senza tener
conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze né delle cause di
sospensione o di interruzione della prescrizione, fatta eccezione per il periodo di sospensione
previsto dall’articolo 56 del Codice Penale, per il periodo necessario per l’esecuzione delle perizie
disposte dal giudice a mente dell’articolo 3 delle norme di attuazione del Codice Penale e, inoltre,
per il periodo strettamente necessario per l’esecuzione delle rogatorie internazionali.
3. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il processo si ha comunque per pubblicato,
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indipendentemente da ogni pronuncia in tal senso da parte del Giudice Inquirente.
4. Il fascicolo è pertanto trasmesso dal Cancelliere al Magistrato Dirigente, il quale, verificato
lo stato della procedura e, sentite le parti private, previo parere conforme del Procuratore del Fisco,
avoca a sé la causa e ne dispone l’archiviazione. Ove però ritenga che fu impossibile osservare il
termine per caso fortuito o forza maggiore, ha facoltà di concedere una dilazione non superiore a
trenta giorni. Non sono ammesse ulteriori o diverse dilazioni; in particolare, nel caso di specie, non
può essere accordata dilazione da parte del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria.
5. Il Magistrato Dirigente, inoltre, informa immediatamente la Commissione Consiliare per gli
Affari di Giustizia ed il Consiglio Giudiziario ordinario del ritardo accertato e di tutti i
provvedimenti adottati in conseguenza.
6. Il ritardo può dare luogo a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano le ulteriori
condizioni previste dall’articolo 9 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144.

Art.7
(Modifiche al Codice di Procedura Penale)

1. All’articolo 135 del Codice di Procedura Penale sono aggiunti i seguenti commi:
“Il Decreto che ordina il passaggio degli atti all’archivio deve essere tempestivamente
notificato al Procuratore del Fisco, al prevenuto, al danneggiato, al querelante e al denunziante e
comunicato al Magistrato Dirigente.
Contro tale Decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso da parte del prevenuto
e della parte lesa, al Giudice delle Appellazioni Penali, diverso da quello competente a decidere nel
merito in base ai naturali criteri di assegnazione del lavoro giudiziario, il quale si esprime entro 30
giorni con ordinanza motivata.
L’ordinanza del Giudice delle Appellazioni Penali che accoglie motivatamente il ricorso
dispone altresì la riapertura dell’istruttoria e manda al Magistrato Dirigente per l’assegnazione del
fascicolo ad altro Giudice Inquirente.”.
2. Il quarto comma dell’articolo 181 del Codice di Procedura Penale è sostituito dai seguenti:
“La motivazione della sentenza deve essere congrua, chiara e comprensibile, e deve essere
comunque depositata in cancelleria entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Il ritardo nel deposito può dare luogo a responsabilità civile del magistrato quando ricorrano
le ulteriori condizioni previste dall’articolo 9 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 e
deve comunque essere segnalato dal Cancelliere al Magistrato Dirigente che a sua volta, compiuti
gli accertamenti del caso, informa le parti private ed il Procuratore del Fisco.
Il Magistrato Dirigente, inoltre, informa immediatamente il Consiglio Giudiziario ordinario
e la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia dei casi di cui al precedente comma.
Il termine per il deposito delle motivazioni relative alle sentenze già pubblicate da almeno
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è di 90 giorni a decorrere dalla medesima
entrata in vigore, con le comminatorie ai sensi del citato articolo 9 della Legge Costituzionale n.
144/2003.”.

Art.8
(Pubblicità dei processi)

1. Fino alla pubblicazione del processo, ed anche dopo la pubblicazione per i processi che
riguardano minorenni, per i processi che riguardano i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, e per i dati e le notizie coperti da
segreto bancario ai sensi dell’art. 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, i magistrati, i cancellieri
ed ogni altro dipendente del Tribunale hanno l’obbligo di non divulgare o comunque pubblicare in
qualsiasi forma, gli atti del processo, la documentazione acquisita e il loro contenuto, e rimangono
assoggettati al rispetto del segreto d’ufficio di cui all’articolo 29, lettera b), della Legge 22
dicembre 1972, n. 41, e all’articolo 377 del Codice Penale, mentre gli avvocati, i periti, d’ufficio e
di parte, nonché i loro dipendenti e collaboratori rimangono assoggettati al rispetto del segreto
professionale di cui all’articolo 192 del Codice Penale; chiunque violi le disposizioni di cui sopra è
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punito ai sensi dell’articolo 192 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
2. I fascicoli relativi ai processi pubblicati e archiviati, a meno che non si tratti di processi che
riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, e ad esclusione dei dati e delle notizie coperte da
segreto bancario, ai sensi dell’ articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, possono essere
rilasciati alle parti del processo ed ai loro difensori, agli Ecc.mi Capitani Reggenti ed alla
Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei
componenti della Commissione stessa; il Giudice può rilasciare i superiori fascicoli anche a soggetti
che abbiano un legittimo interesse, con provvedimento motivato che può contenere limitazioni
all’uso della copia.
3. Le sentenze ed i provvedimenti di archiviazione, a meno che non si tratti di processi che
riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, sono pubblici, ad esclusione delle parti contenenti
dati e notizie coperti da segreto bancario ai sensi dell’ articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.
165. Chiunque può prenderne visione od estrarne copia.
4. Le sentenze, nei casi di processi che riguardano minorenni e di processi per i reati di cui agli
articoli 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 177 bis, 177 ter e 177 quater del Codice Penale, verranno
messe a disposizione per la sola consultazione e con la sola indicazione delle iniziali dei nomi e dei
cognomi dei soggetti che a vario titolo abbiano partecipato al processo.
5. Il contenuto di atti processuali, nonché delle sentenze e provvedimenti di archiviazione,
ovvero di documenti raccolti nel corso di processo penale, limitatamente a quelle parti per le quali
l’ordinamento prevede un regime di segretezza speciale, restano comunque assoggettati a tale
regime; colui che divulga ovvero utilizza impropriamente il loro contenuto è punito con le pene
previste dagli articoli 191 e 192 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Art.9
(Divieto di pubblicazione)

1. Al Codice Penale è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 192 bis
(Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale)

È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con qualunque mezzo di
diffusione, degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza
speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse e del loro contenuto.
È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni a qualunque
titolo coinvolti nel processo penale, fino a quando non siano diventati maggiorenni. È altresì vietata
la pubblicazione di elementi che possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minori.
È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa
mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di mezzi di coercizione fisica, salvo che la persona vi
consenta.
Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi precedenti, è punito con la multa di euro
12.000.
In caso di recidiva o qualora la violazione di cui al primo comma sia effettuata durante la
campagna elettorale a danno di uno dei candidati delle diverse liste concorrenti, oltre alla multa
prevista dal precedente comma si applica l’interdizione di II grado dalla professione.”.

Art.10
(Norme transitorie e finali)

1. La presente legge si applica a tutti i processi penali per i quali la notizia di reato sia
pervenuta al Giudice Inquirente in epoca posteriore alla sua entrata in vigore.
2. La presente legge non si applica ai processi pendenti alla data di entrata in vigore qualora
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essi vengano pubblicati ed archiviati entro i nove mesi successivi.

Art.11
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 2008.



Data dalla Nostra Residenza, addì 17 giugno 2008/1707 d.F.R.



I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta