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Riorganizzazione Dei Servizi Di Vigilanza Sulle Attivita' Economiche


Published: 2008-06-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983905/riorganizzazione-dei-servizi-di-vigilanza-sulle-attivita-economiche.html

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Microsoft Word - D095-2008.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta dell’11 giugno 2008.


LEGGE 18 GIUGNO 2008 N.95


RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE


TITOLO I
OBIETTIVI E FINALITA’


Art.1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche
per prevenire e contrastare la frode fiscale, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in
materia di interscambio. Restano escluse, in quanto già soggette a specifici organismi di controllo e
vigilanza, le attività di cui alla Legge n.165/2005.
2. La presente legge disciplina inoltre la collaborazione amministrativa con gli altri Stati nel
rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.


Art.2
(Comportamenti analoghi)

1. Per “comportamenti analoghi” si intendono unicamente le violazioni che presentano lo
stesso grado di illiceità della frode fiscale a norma della legislazione sammarinese.
2. I singoli casi che ricadono nelle categorie dei “comportamenti analoghi” sono definiti
nell’ambito degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica.


TITOLO II
VIGILANZA SULLE ATTIVITA’ ECONOMICHE


Art.3
(Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche)

1. E’ istituito l’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche esercitate in forma di
impresa.
2. Fino alla ristrutturazione della Pubblica Amministrazione, nell’ambito della quale saranno
definiti tutti gli aspetti relativi all’organizzazione e alle modalità di assunzione, ai requisiti ed
incompatibilità, alla retribuzione del personale, l’Ufficio è istituito con le seguenti caratteristiche:
a) è composto da due funzionari nominati dal Congresso di Stato, di cui uno con funzioni di
Dirigente. Il compenso e le condizioni sono fissati con l’atto di nomina;
b) la durata dell’incarico è di tre anni salvo intervenga prima la ristrutturazione di cui sopra, con
possibilità di riconferma per un solo ulteriore triennio;
c) l’Ufficio si avvale del personale amministrativo di cui al successivo articolo 16.

Art.4
(Requisiti ed incompatibilità)

1. I funzionari incaricati ai sensi dell’articolo precedente, devono possedere la laurea in
discipline giuridiche, economiche, sociali con indirizzo economico, nonché adeguata professionalità
ed esperienza risultante da apposito curriculum che è parte integrante dell’atto di nomina.
2. L’incarico di funzionario dell’Ufficio è incompatibile con il mandato di membro del
Consiglio Grande e Generale e con incarichi dirigenziali nei partiti politici e nelle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. E’ altresì incompatibile con lo svolgimento di attività di operatore economico, nonché con
incarichi in organi sociali e di controllo di società che operano nei settori vigilati ai sensi della
presente legge.
4. Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 (Legge
organica per i dipendenti dello Stato) e successive modifiche e integrazioni.
5. E’ tenuto ad astenersi il funzionario che dovesse trovarsi in conflitto d’interesse in relazione
al soggetto vigilato.

Art.5
(Compiti e funzioni)

1. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza di cui al precedente articolo 3 esegue direttamente o per il
tramite degli altri Uffici Pubblici o servizi dello Stato attività di prevenzione, individuazione,
investigazione, e contrasto della frode fiscale, dei “comportamenti analoghi”, truffe e distorsioni in
materia di interscambio.
2. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche svolge l’attività di controllo e
vigilanza su tutti gli operatori economici organizzati in forma di impresa ed in particolare provvede
a:
- proporre interventi e segnalare agli Organi e/o Uffici competenti gli operatori economici che
abbiano arbitrariamente esercitato una attività essenzialmente diversa da quella prevista
nell’oggetto sociale;
- segnalare e proporre interventi per quelle attività che in qualunque modo perseguano uno scopo
non conforme agli interessi dello Stato, alle convenzioni e accordi internazionali;
- verificare che gli investimenti patrimoniali, immobiliari e le partecipazioni siano finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo dell’attività;
- verificare lo stato del capitale sociale delle società, rispetto alla sua sottoscrizione, versamento,
ripianamento delle perdite;
- verificare la conformità dell’oggetto sociale alle leggi dello Stato ed alle Convenzioni ed
Accordi Internazionali sottoscritti dalla Repubblica e segnalare eventuali difformità o
inadempimenti agli obblighi previsti per la costituzione della società;
- segnalare gli operatori che non abbiano avviato alcuna attività di quelle previste dal proprio
oggetto sociale;
- procedere al monitoraggio delle transazioni commerciali effettuate dagli operatori economici
sammarinesi.
3. Il Dirigente dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche è tenuto
annualmente a presentare al Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per
l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, una relazione sull’attività svolta dall’Ufficio.
4. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche rende conto dell’attività svolta
al Congresso di Stato per il tramite del Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il
Commercio e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e segnala le violazioni riscontrate a
seguito dei controlli di cui al secondo comma.
5. Il Congresso di Stato, qualora le violazioni segnalate siano di rilevante gravità, può disporre
la revoca della licenza o patente d’esercizio ed è competente ad attivare l’iter di liquidazione coatta
presso il Tribunale Unico per tutte le società ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n.47.


Art. 6
(Rapporti con gli Uffici Pubblici)

1. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche per lo svolgimento delle proprie
funzioni potrà avvalersi della collaborazione dei Corpi della Gendarmeria, della Polizia Civile e del
Nucleo Uniformato delle Guardie di Rocca.
2. Gli uffici pubblici sono tenuti a fornire tutti i documenti, le informazioni e le collaborazioni
richieste.
3. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche potrà infine avere accesso
diretto ai dati, necessari all’espletamento delle proprie funzioni, raccolti dall’Ufficio Tributario e
dal Servizio Visto Merci.
4. Sono fatte salve le funzioni attribuite agli organi di accertamento previsti dalla legge
sull’imposta generale sui redditi. A tal fine l’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività
economiche provvederà a segnalare a tali organi le notizie e i dati di competenza acquisiti
nell’espletamento dei propri compiti.


Art.7
(Collaborazioni con il Tribunale e le Autorità di Vigilanza)

1. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, qualora siano ravvisabili
ipotesi di reato, ha l’obbligo di trasmettere all’Autorità Giudiziaria, le notizie e i dati acquisiti
nell’esercizio della sua attività.
2. Qualora le violazioni riscontrate riguardino materie la cui vigilanza compete alla Banca
Centrale della Repubblica di San Marino - Servizio di Vigilanza, l’Ufficio provvede alla relativa
segnalazione.


Art. 8
(Rapporti con gli operatori economici)

1. L’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche può convocare gli operatori
economici e richiedere la presentazione di ogni documento utile all’espletamento delle proprie
funzioni.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l’Ufficio in sede di convocazione informa l’operatore
economico dei motivi che hanno determinato la sua audizione.
3. Gli operatori economici sono tenuti a collaborare consentendo l’accesso, ove ritenuto
necessario, ai locali, ai mezzi di trasporto e alla documentazione e fornendo tutte le informazioni
pertinenti.
4. L’operatore economico che ostacoli le funzioni dell’Ufficio, oltre alle altre sanzioni previste
dalla legislazione vigente, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa accessoria,
applicata dall’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 in
ragione della gravità dell’infrazione.


TITOLO III
COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA INTERNAZIONALE

Art. 9
(Ufficio Centrale di Collegamento)

1. E’ istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento.
2. L’Ufficio è istituito con le seguenti caratteristiche:
a) è composto da due funzionari, di cui uno con funzioni di Dirigente, nominati dal Consiglio
Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, che ne fissa il compenso e le condizioni
contrattuali;
b) la durata dell’incarico è di tre anni con possibilità di riconferma per un solo ulteriore triennio;
c) l’Ufficio si avvale del personale amministrativo di cui al successivo articolo 16.


Art.10
(Requisiti ed incompatibilità)

1. I funzionari incaricati ai sensi dell’articolo precedente devono possedere la laurea in
discipline giuridiche, economiche, sociali con indirizzo economico, nonché adeguata professionalità
ed esperienza risultante da apposito curriculum che è parte integrante dell’atto di nomina.
2. L’incarico di funzionario dell’Ufficio è incompatibile con il mandato di membro del
Consiglio Grande e Generale e con incarichi dirigenziali nei partiti politici e nelle associazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. E’ altresì incompatibile con lo svolgimento in Repubblica di attività libero-professionale e di
operatore economico nonché con incarichi in organi sociali e di controllo di società che operano nei
settori vigilati ai sensi della presente legge.
4. E’ tenuto ad astenersi il funzionario che dovesse trovarsi in conflitto d’interesse in relazione
al soggetto vigilato.

Art.11
(Compiti e funzioni)

1. L’Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale responsabile dei contatti con gli Uffici
competenti degli altri Stati per la collaborazione amministrativa in attuazione degli accordi
internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino.
2. L’Ufficio Centrale di Collegamento accede alle informazioni necessarie a prevenire e
contrastare la frode fiscale, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in materia di
interscambio.
3. L’Ufficio Centrale di Collegamento rende conto dell’attività svolta al Congresso di Stato per
il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e del Segretario di Stato per l’Industria,
l’Artigianato e il Commercio.
4. Il Dirigente dell’Ufficio Centrale di Collegamento è tenuto annualmente a presentare al
Consiglio Grande e Generale, per il tramite del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, una
relazione sull’attività svolta dall’Ufficio.

Art.12
(Rapporti con l’Ufficio di Controllo e Vigilanza)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Ufficio Centrale di Collegamento si avvale della
collaborazione dell’Ufficio di Controllo e Vigilanza di cui all’articolo 3 e, qualora sia necessario,
anche direttamente degli Uffici della Pubblica Amministrazione.

Art.13
(Collaborazioni con la Banca Centrale)

1. Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Ufficio Centrale di Collegamento può richiedere
la collaborazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino per l’approfondimento degli
aspetti bancari e finanziari, fermo restando quanto disposto dalla Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art.14
(Rapporti con gli operatori economici)

1. L’Ufficio Centrale di Collegamento può convocare gli operatori economici e richiedere la
presentazione di ogni documento utile all’espletamento delle sue funzioni.
2. Nello svolgimento di tali funzioni l’Ufficio in sede di convocazione informa l’operatore
economico dei motivi che hanno determinato la sua audizione.
3. Gli operatori economici sono tenuti a collaborare fornendo tutte le informazioni pertinenti.
4. L’operatore economico può opporre motivato rifiuto alle richieste dell’Ufficio nel rispetto
della seguente procedura.
5. L’Ufficio Centrale di Collegamento, ricevuta la richiesta di assistenza amministrativa,
informa l’operatore economico che ha facoltà di consultare il relativo fascicolo; tale facoltà si
estende anche alla domanda e alla documentazione trasmessa dalla competente autorità straniera.
6. L’informazione indicata al comma che precede è data con avviso notificato all’interessato.
Qualora non sia possibile la notificazione nel territorio della Repubblica, l’Ufficio Centrale di
Collegamento domanda all’autorità richiedente di procedere alla notificazione.
7. Decorsi quindici giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al precedente comma e in
assenza di motivato rifiuto scritto dell’interessato all’Ufficio Centrale di Collegamento, l’Ufficio
medesimo trasmette immediatamente le informazioni acquisite all’autorità competente dello Stato
richiedente.
8. L’Ufficio Centrale di Collegamento, ricevuto il rifiuto da parte dell’operatore economico,
assume una motivata decisione, che comunica all’interessato, sull’esistenza delle condizioni
stabilite dagli Accordi Internazionali per farsi luogo alla trasmissione all’autorità richiedente delle
informazioni, compresi atti e documenti.
9. Avverso tale decisione l’interessato, entro quindici giorni dal ricevimento della decisione di
cui al comma precedente, può presentare ricorso al Giudice Amministrativo, rifiutandosi di fornire
informazioni che potrebbero rivelare un segreto di mercato, aziendale, industriale, commerciale o
professionale. Per quanto non diversamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge
28 giugno 1989 n.68. Gli atti intermedi del procedimento, compresa la decisione dell’Ufficio
Centrale di Collegamento, possono essere impugnati solo con l’atto definitivo. Contro la decisione
del Giudice Amministrativo in sede di sospensiva non è ammesso reclamo.
10. L’Ufficio Centrale di Collegamento trasmette le informazioni allo Stato richiedente nel più
breve tempo possibile.

Art.15
(Sospensione all’utilizzo delle dichiarazioni di debito)

1. All’Ufficio Centrale di Collegamento, nell’ambito delle competenze di cui al precedente
articolo 11, spetta il compito di segnalare agli Uffici della Pubblica Amministrazione, per gli
adempimenti ed i provvedimenti di competenza, i nominativi degli operatori economici nei
confronti dei quali sussistano precisi e circostanziati indizi che le operazioni poste in essere con
operatori economici esterni non siano effettive ovvero siano state artificiosamente poste in essere
per eludere il pagamento di tributi in territorio sammarinese o all’esterno o per ottenere indebiti
rimborsi all’esportazione.
2. All’Ufficio Tributario compete l’adozione del provvedimento di sospensione del rimborso
all’esportazione con conseguente interruzione dell’utilizzo delle dichiarazioni di debito, con onere
di comunicarlo all’Ufficio Centrale di Collegamento e all’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle
attività economiche.
3. Con apposito decreto delegato il Congresso di Stato disciplinerà la procedura di sospensione
dell’utilizzo delle dichiarazioni di debito.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art.16
(Personale amministrativo)

1. Gli Uffici di cui agli articoli 3 e 9 si avvalgono del personale amministrativo dipendente del
Dipartimento Attività Produttive appositamente incaricato.
2. In attesa che, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi dello Stato, venga determinata
una dotazione organica per gli Uffici di cui sopra, gli stessi si avvarranno del personale già in forza
nella Pubblica Amministrazione. Tale personale verrà assegnato attraverso atto di distacco
amministrativo.

Art.17
(Segreto d’ufficio)

1. I componenti e i dipendenti degli Uffici e coloro che collaborano nello svolgimento delle
loro funzioni sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda l’attività dell’Ufficio e
i suoi rapporti con i terzi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso degli Uffici in ragione
dell’attività svolta sono coperti dal segreto d’ufficio. L’obbligo di osservare il segreto d’ufficio
permane anche dopo aver lasciato l’incarico o l’impiego presso l’Ufficio.
2. Sono parimenti assoggettati al rispetto del segreto tutti coloro che, in occasione di qualunque
rapporto con l’Ufficio, acquisiscano, anche involontariamente, informazioni sull’attività svolta
dall’Ufficio.
3. Il segreto non può essere opposto all’Autorità Giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini relative a violazioni sanzionabili penalmente.


TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI


Art.18
(Disposizioni finali)

1. Con la nomina dei componenti degli Uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 9 vengono
trasferite all’Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche tutte le funzioni
precedentemente demandate alla Commissione di Controllo e Vigilanza sulle Società e all’Ufficio
Centrale di Collegamento tutte le funzioni precedentemente demandate ai Gruppi di Lavoro di
primo e secondo livello di collaborazione amministrativa italo-sammarinese.


Art.19
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare
l’articolo 15 della Legge 28 aprile 1999 n.53.


Art.20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 18 giugno 2008/1707 d.F.R.




I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta