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Legge 5 Dicembre 2014 N.211 - Legge In Materia Di Editoria E Di Professione Degli Operatori Dell'informazione


Published: 2014-12-05
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REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 2014:

LEGGE 5 DICEMBRE 2014 N.211

LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE
DEGLI OPERATORI DELL’INFORMAZIONE

TITOLO I
FINALITÀ E PRINCIPI

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare il pluralismo dell’informazione
inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati a garanzia e protezione dei fruitori e
degli operatori del settore.
2. Con la presente legge sono riconosciute e regolamentate le professioni nel settore
dell’informazione nella Repubblica di San Marino.
3. Nell’intento di realizzare lo scopo di cui ai precedenti commi si dettano norme volte:
a) all’individuazione degli operatori dell’informazione, che operano in tutti i mezzi di
comunicazione e che diffondono contenuti;
b) alla istituzione di un percorso formativo abilitante alla carriera di giornalista;
c) all’adozione di un Codice Deontologico degli operatori dell’informazione;
d) alla ridefinizione dell’organo di controllo sull’attività degli operatori dell’informazione a
garanzia dei principi di pluralismo e di libertà di informazione;
e) all’ampliamento qualitativo e quantitativo della creazione, realizzazione e diffusione dei
prodotti editoriali, ovvero giornali a carattere quotidiano e/o periodico, i libri e altre opere
letterarie, prodotti su carta o su supporto informatico, o attraverso l’emittenza radiofonica e
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici;
f) alla definizione di impresa editrice, testata giornalistica, testata on-line, agenzia di
informazione con i limiti entro i quali le suddette possono operare;
g) alla razionale distribuzione delle provvidenze per l’editoria.

Art.2
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:
* * da coordinare 
a) per impresa editrice: ogni persona fisica o giuridica titolare di licenza, che svolga attività
editoriale ovvero la pubblicazione di giornali quotidiani o periodici, libri e opere di vario genere,
in modo esclusivo o prevalente, in base alla disciplina delle licenze per l’esercizio delle attività
industriali, di servizio e artigianali;
b) per testata giornalistica: l’organo di informazione registrato in apposito elenco, con
l’indicazione del direttore responsabile, del nome della testata e del suo proprietario e della
sede dell’impresa;
c) per testata giornalistica on-line: l’organo di informazione realizzato unicamente su supporto
informatico e diffuso unicamente per via telematica ovvero on-line;
d) per agenzia di informazione: un ente giornalistico che fornisce servizi specializzati nella raccolta
e distribuzione ad altri organi di informazione di notizie e aggiornamenti su ogni supporto e
formato utile alla distribuzione;
e) editore: il soggetto titolare dell’impresa editrice e/o della testata giornalistica registrate in
apposito elenco;
f) giornalista: l’operatore dell’informazione professionista che esercita in modo esclusivo e
continuativo la professione di giornalista ed appartiene alle categorie professionali di cui
all’Allegato A alla presente legge, in possesso della relativa abilitazione professionale e/o
certificato di iscrizione all’Ordine dei giornalisti istituito all’estero, ed in possesso di Press Card;
g) pubblicista: l’operatore dell’informazione che svolge attività giornalistica non occasionale e
retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi ed in possesso del tesserino di
pubblicista.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DELL’INFORMAZIONE

CAPO I
DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSIONISTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art.3
(Diritti e doveri degli Operatori dell’Informazione)

1. La libertà di informazione ed il diritto di cronaca degli operatori dell’informazione sono
espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita all’articolo 6 della Dichiarazione
dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. È diritto
inviolabile dei giornalisti la libertà di informazione e di opinione. Tale libertà è limitata
dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela dell’onore e della dignità altrui, dal rispetto
della verità sostanziale dei fatti e dall’osservanza dei doveri imposti dalla lealtà, dalla buona fede e
dal Codice Deontologico.
2. Ogni testata è tenuta ad indicare un direttore responsabile che ha responsabilità penale e
civile, rispetto ai contenuti del prodotto editoriale.
3. È fatto obbligo agli editori e agli operatori dell’informazione di rettificare le notizie che
risultino erronee o inesatte, con la stessa rilevanza data alla notizia errata e mediante modalità e
tempi definiti dal Codice Deontologico.
4. Editori e operatori dell’informazione possono opporre il segreto professionale sulle fonti
delle notizie.
5. Gli operatori dell’informazione hanno il diritto di:
a) informare la cittadinanza su accadimenti e notizie di pubblico interesse;
b) accedere ai dati e documenti pubblici emessi o utilizzati a fini pubblici dalle autorità dello Stato.
6. Gli operatori dell’informazione hanno il dovere di:
a) rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini ricercando e
diffondendo notizie e opinioni che ritengano di pubblico interesse;
b) intervenire con precisazioni e/o rettifiche ove necessario anche in assenza di richiesta; dare
spazio alle repliche di chi è divenuto oggetto di notizia;
* * da coordinare 
c) verificare le informazioni acquisite prima della loro pubblicazione, per accertarne l’attendibilità
a garanzia di quanto viene diffuso all’opinione pubblica;
d) rispettare il principio di non discriminazione, la dignità personale e il diritto alla riservatezza,
fatta salva solo l’esistenza di un rilevante interesse pubblico.
7. Gli operatori dell’informazione hanno l’obbligo di registrarsi presso la Consulta per
l’Informazione di cui all’ articolo 5.
8. Il Codice Deontologico contiene l’elenco dei diritti e dei doveri degli operatori
dell’informazione ad integrazione e precisazione di quelli previsti dalla presente legge. Il Codice
Deontologico è adottato con decreto delegato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
legge.
9. Gli aspetti normativi e retributivi delle professioni disciplinate alla presente legge sono
regolati da specifico contratto collettivo di lavoro.

Art.4
(Formazione professionale degli Operatori dell’Informazione)

1. Al fine di promuovere approfondimenti professionali, culturali e di innovazione tecnologica,
la Consulta per l’Informazione predispone progetti formativi per gli operatori dell’informazione.
2. I progetti possono essere gestiti direttamente dalla Consulta per l’Informazione ovvero
promossi in collaborazione con enti pubblici, enti privati, imprese operanti nel settore, strutture
universitarie e/o scuole di giornalismo.
3. La Segreteria di Stato con delega all’Informazione può, in collaborazione con la Consulta
per l’Informazione e le imprese editrici sammarinesi, istituire borse di studio per la formazione
professionale dei giornalisti cittadini sammarinesi e residenti.

CAPO II
ORGANI DI TUTELA E VIGILANZA – CODICE DEONTOLOGICO

Art.5
(Consulta per l’Informazione)

1. È istituita la Consulta per l’Informazione, di seguito denominata Consulta.
2. Possono aderire alla Consulta tutti i giornalisti possessori di Press Card, ovvero tutte le
categorie di appartenenza della professione di giornalista di cui all’Allegato A, i pubblicisti e gli
editori.
3. La Consulta nomina al suo interno il Consiglio Direttivo che è composto da nove membri e
resta in carica per tre anni. Il Presidente è nominato dalla Consulta fra i membri stessi e convoca
periodicamente il Consiglio Direttivo della Consulta.
4. I componenti il Consiglio Direttivo della Consulta per l’Informazione sono nominati
rispettivamente: quattro dai giornalisti di carta stampata e radio televisione, tre dalle altre
categorie di cui all’Allegato A e dai pubblicisti, due dagli editori. Almeno cinque devono essere
cittadini sammarinesi o residenti.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se interviene la maggioranza dei suoi
componenti; esso delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le
sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
6. La Consulta ha il compito di:
a) elaborare ed approvare il Codice Deontologico degli operatori dell’informazione e promuovere
successive eventuali modifiche ed aggiornamenti;
b) curare la tenuta e l’aggiornamento dei registri di cui ai commi 10, 11, 12 e 13;
c) accogliere le domande per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di giornalista,
sulla base di moduli dalla medesima predisposti;
d) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni normative;
e) verificare periodicamente il permanere delle condizioni necessarie al rilascio della tessera dei
giornalisti di cui all’ articolo 13, a supporto dell’Autorità per l’Informazione.
* * da coordinare 
7. La Consulta deve comunicare annualmente l’elenco dei propri aderenti all’Autorità Garante
per l’Informazione di cui all’articolo 6, specificando la categoria di appartenenza, così come
declinata dall’Allegato A, che può essere modificato con decreto delegato.
8. La Consulta adotta un proprio regolamento interno e predispone apposito sito internet
dedicato all’informazione ed alla pubblicazione dei registri alla cui tenuta è preposta. Nel
regolamento è stabilito il costo dell’iscrizione ai registri. La Consulta può ottenere riconoscimento
della personalità giuridica con provvedimento del Tribunale.
9. La Consulta e l’Ufficio del Lavoro sono tenuti a condividere i dati sui pubblicisti e i
giornalisti abilitati alla professione.
10. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei giornalisti. Per l’iscrizione al Registro dei
giornalisti sono richiesti l’esito favorevole dell’esame per l’abilitazione alla professione (ovunque
acquisita), l’iscrizione al Registro dei praticanti, e non aver subito condanne penali di cui al comma
15. Si applica il disposto di cui ai commi 16, 17, 18 e 19. Il giornalista è cancellato dal registro
quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale e durante i periodi
di inattività professionale così come regolato dalla Consulta.
11. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei praticanti alla professione di giornalista.
12. La Consulta custodisce ed aggiorna i Registri speciali dei corrispondenti e degli inviati nella
Repubblica di San Marino, nonché il Registro speciale dei freelance.
13. La Consulta custodisce ed aggiorna il Registro dei pubblicisti. Per l’iscrizione al registro
deve dimostrarsi l’aver prodotto contenuti scritti a firma del richiedente pubblicati su giornali e
periodici o testate giornalistiche on-line o radiotelevisive, certificati dai direttori delle testate, che
comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni e non in forma
occasionale o, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon vicinato, la regolare iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano. La Consulta è tenuta a valutare la
congruità della dichiarata retribuzione, la produzione pubblicistica di almeno quaranta servizi o
articoli nei due anni e l’assenza di condanne penali del richiedente di cui al comma 15. Si applica il
disposto di cui ai commi 16, 17, 18 e 19. È disposta la cancellazione dal Registro dei pubblicisti dopo
due anni di inattività professionale. La Consulta rilascia il tesserino del pubblicista e definisce e
valuta gli elementi utili per il rilascio. Sono requisiti indispensabili per il rilascio del tesserino:
l’adesione del pubblicista al Codice Deontologico e l’iscrizione al registro. La Consulta è tenuta al
controllo del permanere delle condizioni necessarie al mantenimento del tesserino del pubblicista.
14. La Consulta definisce e valuta gli elementi utili per l’accreditamento dell’operatore
dell’informazione inviato di cui all’articolo 40.
15. La Consulta è tenuta a definire le modalità di iscrizione ai registri di cui al presente articolo
e ad attivare l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione e l’assenza di condanne penali del
richiedente per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo
non inferiore ad un anno, ovvero che comportino, per lo stesso spazio di tempo, l’interdizione dai
pubblici uffici. Il richiedente è tenuto a presentare, al momento dell’iscrizione, certificato penale
generale.
16. Non possono aderire alla Consulta, né essere iscritti ai registri di cui al presente articolo
coloro che abbiano riportato condanna penale all’interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata
della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nel caso di condanna che non comporti
interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio Direttivo può concedere
l’iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e la condotta del richiedente successivamente alla
condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole di iscrizione.
17. Il provvedimento di rigetto della domanda di adesione ed iscrizione alla Consulta, ai registri
di cui al presente articolo deve essere comunicato all’interessato con Raccomandata A/R, nel
termine di quindici giorni dalla deliberazione. È ammesso ricorso ai sensi della Legge 28 giugno
1989 n.68.
18. Il Consiglio Direttivo delibera d’ufficio la cancellazione dalla Consulta e dai registri di cui al
presente articolo in caso di perdita dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della
cittadinanza o residenza sammarinese o del rapporto di collaborazione professionale con una
testata giornalistica sammarinese. In questo secondo caso, se richiesto, il giornalista può essere
iscritto nel Registro speciale dei corrispondenti esteri.
* * da coordinare 
19. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di cancellare dalla Consulta e dai registri di cui al presente
articolo coloro che abbiano riportato con sentenza definitiva condanne penali che comportino
interdizione permanente dai pubblici uffici. Nel caso di condanna che comporti l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici, l’iscritto è sospeso automaticamente durante il periodo di
interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell’iscrizione sono sospesi di
diritto fino alla revoca del mandato o dell’ordine. Nel caso di condanna penale che non comporti la
pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio Direttivo avvia il procedimento disciplinare
ove ricorrano le condizioni previste dal Codice Deontologico.


Art.6
(Autorità Garante per l’Informazione)

1. L’Autorità Garante per l’Informazione, denominata di seguito Autorità, ha il compito di
tutelare il diritto all’informazione inteso come libertà di informare e diritto ad essere informati,
nonché quello di vigilare sui principi e le finalità del servizio radiofonico e televisivo di cui
all’articolo 13 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e sui principi e le disposizioni di cui alla presente
legge. Essa si riunisce almeno una volta al mese.
2. L’Autorità assorbe le competenze attribuite, dagli articoli 15, 16 e 17 della Legge n.41/1989,
alla Commissione di Vigilanza di cui all’articolo 14 della medesima legge.
3. L’Autorità è composta da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio
Grande e Generale, che abbiano conoscenze nel campo dei media ovvero titoli di studio e
professionali attinenti il settore e può essere coadiuvata da un esperto legale dell’amministrazione
pubblica. L’Autorità resta in carica per la durata di anni tre, la nomina è incompatibile con la carica
di membro del Consiglio Grande e Generale e con le cariche in organismi direttivi di associazioni
sindacali e di categoria nonché di presidente, segretario politico e membro di segreteria politica di
partiti e movimenti politici.
4. Il Presidente dell’Autorità è nominato su proposta del Segretario di Stato con delega
all’Informazione.
5. Due membri dell’Autorità sono nominati su proposta della Consulta al Consiglio Grande e
Generale, di cui uno in rappresentanza di testate giornalistiche cartacee (quotidiani o periodici),
testate on-line e agenzie di informazione, e uno in rappresentanza di testata giornalistica
radiofonica/televisiva di Stato.
6. Un membro dell’Autorità è nominato su proposta dei Gruppi Consiliari di maggioranza ed
uno su proposta dei Gruppi Consiliari di minoranza.
7. L’Autorità esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura la tenuta del Registro delle imprese editrici che operano nel territorio sammarinese;
b) cura la tenuta dell’Elenco delle testate giornalistiche;
c) cura la tenuta del Registro delle associazioni degli operatori dell’informazione che sono tenute
alla registrazione e custodisce l’elenco degli operatori dell’informazione trasmessi annualmente
dalle relative associazioni;
d) esercita i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, determinando e applicando
sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme;
e) esercita le altre attribuzioni previste dalla presente legge e delibera sulle richieste di
provvidenze sull’editoria di cui al Titolo III, Capo III;
f) valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia
interesse, esercita poteri di indagine e di verifica al fine di prevenire e contrastare limitazioni e
distorsioni del pluralismo dell’informazione, concentrazione tra imprese operanti nel settore,
secondo quanto disposto dalla presente legge, anche al fine di garantire la trasparenza degli
assetti proprietari;
g) esaurita l’istruttoria, ordina alle imprese interessate di sospendere gli atti posti in essere in
violazione dei divieti disposti dalla presente legge ed esercita dinanzi al Commissario della
Legge l’azione di nullità degli atti di cui al comma 4 dell’articolo 28;
* * da coordinare 
h) esamina le segnalazioni ricevute circa presunte violazioni delle norme contenute nel Codice
Deontologico degli operatori dell’informazione ed applica le sanzioni previste dal medesimo
codice, segnala all’Autorità giudiziaria le violazioni previste dall’articolo 18 della Legge
n.41/1989;
i) presenta al Segretario di Stato con delega all’Informazione una relazione annuale sullo stato
delle attività dell’Editoria che viene depositata presso l’Ufficio Segreteria Istituzionale;
l) istruisce verifiche al fine del riconoscimento dello status professionale dei giornalisti che hanno
acquisito l’abilitazione professionale negli Stati esteri, nonché lo status professionale degli
operatori di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 13, per il rilascio della Press Card;
m) verifica che i soggetti depositanti di cui all’articolo 30 adempiano all’obbligo di deposito legale e
applica le sanzioni di cui al medesimo articolo.
8. L’Autorità entro tre mesi dalla nomina adotta un proprio regolamento interno, che deve
essere depositato presso il Tribunale.
9. L’Autorità nell’attività di verbalizzazione e custodia dei registri si può avvalere del supporto
amministrativo dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
10. L’Autorità è tenuta a dare comunicazione delle sanzioni comminate alla Consulta.
11. L’Autorità può individuare elementi utili per la valutazione dei progetti editoriali di
pubblico interesse.
12. L’Autorità ha diritto di accedere ai dati in possesso degli uffici competenti della
amministrazione pubblica ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per acquisire le informazioni
necessarie allo svolgimento delle sue competenze, nonché ai fini dell’accertamento della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi del comma 1, dell’articolo 5, della medesima legge.
13. Le imprese editrici e le testate giornalistiche sono tenute a presentare annualmente
all’Autorità copia del bilancio dell’esercizio precedente.


Art.7
(Spazi radiofonici e televisivi in occasione di elezioni o referendum)

1. In occasione di elezioni o referendum nella Repubblica di San Marino il servizio radiofonico
e televisivo di cui alla Legge n.41/1989 destina spazi radiofonici e televisivi all’illustrazione dei
programmi o delle posizioni assunti da ciascuna lista partecipante alle elezioni o dai Comitati
previsti dalla legge. Gli spazi saranno utilizzati in conformità alle disposizioni emanate dalla
Commissione di Vigilanza.
2. La Commissione di Vigilanza è composta da sette membri nominati dal Consiglio Grande e
Generale in misura proporzionale alle rappresentanze consiliari, resta in carica per la durata della
legislatura e nomina nel suo seno il Presidente tra i membri nominati dalle liste politiche di
minoranza.
3. La Commissione assume le decisioni a maggioranza e relaziona, dopo ogni consultazione di
cui al comma 1, al Consiglio Grande e Generale sull’attività ad essa demandata.
4. Compete alla Commissione di Vigilanza definire e regolamentare gli spazi di cui al comma 1
nel rispetto della libertà, del pluralismo, della pari dignità delle liste partecipanti alle consultazioni
popolari e della loro rappresentatività, nonché definire e regolamentare gli spazi che dovranno
essere riservati alle associazioni ed enti riconosciuti per esprimere le loro opinioni su temi ed
argomenti di carattere generale, purché non in contrasto con le finalità attribuite al servizio
pubblico e compatibilmente con la programmazione dell’Emittente radiofonica e televisiva di cui
alla Legge n.41/1989.
5. L’attività della Commissione e gli spazi di cui al comma precedente saranno oggetto di
regolamento che la Commissione sottopone all’approvazione del Consiglio Grande e Generale entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Compete altresì alla Commissione di Vigilanza la conoscenza preventiva delle linee della
programmazione semestrale istituzionale radiofonica e televisiva.


* * da coordinare 
Art. 8
(Codice Deontologico degli Operatori dell’Informazione)

1. Per Codice Deontologico degli operatori dell’informazione si intende il documento
contenente le norme etiche, i diritti e doveri, e le regole in materia di:
a) tutela dei minori e degli altri soggetti fisicamente e socialmente svantaggiati;
b) tutela dei diritti fondamentali della persona e della privacy;
c) verifica della rispondenza e completezza delle informazioni divulgate e la espressa e chiara
distinzione tra fatti e opinioni;
d) sanzioni applicabili degli operatori dell’informazione nel caso di violazioni dei doveri
deontologici;
e) esercizio dell’azione disciplinare volta all’accertamento delle infrazioni e all’applicazione delle
sanzioni disciplinari e ricorsi contro i provvedimenti disciplinari.
2. Il Codice Deontologico viene elaborato ed approvato dalla Consulta.
3. Il Codice Deontologico è adottato con decreto delegato su proposta della Consulta.
4. Le violazioni delle norme contenute nel codice possono essere segnalate all’Autorità da
parte di persone fisiche, associazioni e istituzioni.
5. L’applicazione delle sanzioni previste dal Codice Deontologico spetta all’Autorità.


CAPO III
PROFESSIONE DI GIORNALISTA E REQUISITI PER L’ABILITAZIONE

Art. 9
(Abilitazione alla professione di giornalista)

1. L’idoneità all’esercizio della professione di giornalista è accertata da apposito esame di
abilitazione.
2. L’abilitazione alla professione di giornalista è determinata dal superamento di un esame
abilitante alla professione di giornalista, disposto periodicamente dalla Consulta di cui all’articolo
5.
3. Sono ammessi all’esame abilitante i candidati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
10.
4. L’esame è fissato con cadenza annuale o semestrale in relazione al numero di domande,
inoltrate ai sensi della presente legge, dei soggetti interessati ad acquisire l’abilitazione alla
professione di giornalista.

Art. 10
(Requisiti per l’ammissione all’esame per l’abilitazione alla professione di giornalista)

1. Il soggetto interessato ad acquisire l’abilitazione alla professione di giornalista deve
dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni 21;
b) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
c) cittadinanza sammarinese o residenza o rapporto di collaborazione professionale con una
testata giornalistica sammarinese;
d) iscrizione al Registro dei praticanti di cui al comma 11 dell’articolo 5;
e) l’esercizio continuativo della pratica giornalistica da dodici mesi;
f) partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica della durata minima di trenta ore
promossi e/o riconosciuti dalla Consulta.
2. Con decreto delegato può essere modificato il requisito di cui alla superiore lettera b) in
ragione dell’evoluzione della professione del giornalista.
* * da coordinare 
3. Il soggetto in possesso di Laurea Magistrale in Informazione e Sistemi Editoriali o di Master
Biennale di Giornalismo è esonerato dall’esame di abilitazione di cui all’articolo 9 e può richiedere
la Press Card se in possesso dei requisiti ad esclusione della lettera f).


Art. 11
(Pratica Giornalistica)

1. Il soggetto interessato ad acquisire l’abilitazione alla professione di giornalista, di seguito
denominato aspirante, è tenuto a svolgere un periodo minimo di dodici mesi di pratica
giornalistica.
2. La pratica giornalistica deve svolgersi presso un’impresa editrice sammarinese o straniera
riconosciuta dalla Consulta. La pratica giornalistica può altresì essere attestata da certificato di
frequenza ad una Scuola di giornalismo con percorso pratico di almeno dodici mesi, riconosciuta
dalla Consulta o dall’Ordine dei giornalisti di Stato estero.
3. L’aspirante, nel periodo di praticantato propedeutico all’ammissione all’esame di
abilitazione, deve essere seguito da un tutor, ovvero un giornalista abilitato alla professione
dipendente di un’impresa editrice o Direttore Responsabile di testata giornalistica.
4. È fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l’aspirante a mansioni e attività non
attinenti alla professione di giornalista.
5. Trascorsi dodici mesi, a richiesta del praticante, il Direttore Responsabile della testata
giornalistica o giornalista abilitato alla professione di un’impresa editrice rilascia una relazione
sull’attività giornalistica effettuata.
6. Il praticante è tenuto ad iscriversi al Registro dei praticanti e non può essere iscritto per più
di tre anni. Nel Registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla
professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età, siano residenti o cittadini
sammarinesi o abbiano un rapporto di collaborazione professionale con una testata giornalistica
sammarinese, in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed
in assenza di condanne penali del richiedente di cui al comma 15 dell’articolo 5. Si applica il
disposto di cui ai commi 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 5.


Art. 12
(Prova di idoneità professionale – Commissione d’esame)

1. La Consulta esamina per ciascun aspirante l’ammissione all’esame abilitante alla
professione di giornalista.
2. L’esame si svolge innanzi alla Commissione d’esame, composta da tre membri, compreso il
Presidente.
3. La Commissione d’esame è nominata dal Congresso di Stato. Il Presidente è scelto tra le
personalità del mondo dell’informazione sammarinese e/o straniero. Uno dei membri è proposto
dalla Consulta e il terzo membro deve essere esperto in diritto sammarinese.
4. L’esame di cui all’articolo 9 consiste in una prova scritta e una prova orale su conoscenze di
cultura generale, integrata dalle norme giuridiche attinenti il settore del giornalismo, nonché su
norme di diritto sammarinese e storia sammarinese. Possono essere previste altre prove in ragione
della categoria di appartenenza.
5. L’esame verifica le attitudini e le conoscenze acquisite nel corso della pratica giornalistica.
6. Le modalità tecniche di svolgimento dell’esame, la pubblicità e i contenuti del bando
nonché i motivi di inammissibilità sono determinati da apposito regolamento adottato dalla
Consulta.
7. La Consulta attesta il superamento dell’esame abilitante alla professione di giornalista ai
fini del rilascio della tessera del giornalista denominata Press Card.


* * da coordinare 
Art. 13
(Tessera dei Giornalisti - Press Card)

1. La tessera del giornalista denominata Press Card attesta lo status di giornalista
professionista. La Press Card ha valore di documento comprovante l’iscrizione ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale. Il documento ha caratteristiche di sicurezza e riporta foto, generalità,
data di validità.
2. L’Ufficio del Lavoro della Repubblica di San Marino rilascia la Press Card in presenza dei
requisiti di cui al comma 4.
3. Il costo della Press Card è definito e aggiornato con delibera del Congresso di Stato su
indicazione dell’Ufficio del Lavoro. Gli introiti sono riscossi dall’Ufficio del Lavoro su apposito
capitolo da istituirsi in sede di Bilancio di Previsione.
4. Sono requisiti indispensabili per il rilascio della tessera:
a) l’adesione del giornalista al Codice Deontologico così come regolamentata dalla Consulta;
b) il superamento dell’esame abilitante alla professione di giornalista di cui all’articolo 12, fatte
salve le deroghe di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo e del comma 3 dell’articolo 10;
c) l’iscrizione al Registro dei giornalisti di cui al comma 10 dell’articolo 5.
5. Il requisito per mantenere la Press Card è il rispetto del Codice Deontologico e l’iscrizione al
Registro dei giornalisti.
6. I controlli sul permanere delle condizioni necessarie al mantenimento della tessera sono di
competenza dell’Autorità.
7. Al possessore della Press Card viene applicato il Contratto Collettivo di Lavoro dei
giornalisti.
8. L’amministrazione pubblica sammarinese è tenuta a favorire gli operatori
dell’informazione, agevolando, nella tempistica e forma, l’accesso alle pubbliche fonti di
informazione, nel rispetto della Legge 5 ottobre 2011 n.160.
9. La Consulta tiene un apposito Registro di giornalisti, al quale i possessori della Press Card
sono tenuti ad iscriversi.
10. I professionisti residenti in Repubblica iscritti regolarmente all’Ordine dei giornalisti -
Elenco Professionisti dello Stato italiano, in ragione della Convenzione di amicizia e di buon
vicinato, sono abilitati all’esercizio della professione giornalistica e sono esonerati dal requisito di
cui alla lettera b) del comma 4 per il rilascio della Press Card.
11. Sono altresì abilitati all’esercizio della professione giornalistica, e sono esonerati dal
requisito di cui alla lettera b) del 4 per il rilascio della Press Card, in ragione della Convenzione di
amicizia e di buon vicinato, gli operatori dell’informazione regolarmente iscritti all’Ordine dei
giornalisti - Elenco Pubblicisti dello Stato italiano da oltre quindici anni consecutivi, con
comprovata esperienza e professionalità valutata tale dall’Autorità Garante per l’Informazione di
cui all’articolo 6.


CAPO IV
REGISTRO SPECIALE DEI GIORNALISTI

Art.14
(Corrispondente estero presso la Repubblica di San Marino)

1. È istituito un Registro speciale, custodito dalla Consulta, per l’iscrizione di ciascun
corrispondente estero nella Repubblica di San Marino, ovvero di giornalista in possesso di
abilitazione alla professione in Stati esteri che esercita l’attività giornalistica nelle sedi di
corrispondenza o presso le redazioni delle imprese editrici e/o testate giornalistiche della
Repubblica di San Marino.
2. I corrispondenti presso la Repubblica di San Marino regolarmente iscritti all’Ordine dei
Giornalisti - Elenco Professionisti o Elenco Pubblicisti dello Stato italiano - sono abilitati
* * da coordinare 
all’esercizio della professione giornalistica, assimilati ai professionisti sammarinesi con l’obbligo
dell’adesione e del rispetto del Codice Deontologico di cui alla presente legge.
3. L’ingresso e la permanenza nella Repubblica di San Marino del corrispondente estero di
testata giornalistica di Stato estero sono consentiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge
28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e norme attuative.


Art.15
(Il Freelance)

1. Il freelance è il giornalista o il pubblicista, libero professionista, che esercita attività
professionale autonoma, non vincolato da rapporto di dipendenza né di subordinazione.
2. Il freelance propone, redige e fornisce i servizi giornalistici a testate giornalistiche
regolarmente registrate e ad altri organi di informazione.
3. Il freelance per poter esercitare all’interno della Repubblica di San Marino deve essere in
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, con regolare iscrizione presso il Registro
speciale custodito dalla Consulta, ai sensi dell’articolo 5.
4. Il freelance può richiedere la Press Card all’Ufficio del Lavoro se in possesso
dell’abilitazione alla professione di giornalista di cui all’articolo 9 e previa presentazione di
documentazione comprovante l’abilitazione stessa.
5. Ai fini del rilascio del Codice Operatore Economico l’Ufficio del Lavoro iscrive il freelance,
che opera sul territorio, previa presentazione del certificato di registrazione alla Consulta.


TITOLO III
IL PRODOTTO E L’ATTIVITA’ EDITORIALE


CAPO I
PRODOTTO EDITORIALE

Art.16
(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

1. Per prodotto editoriale si intende la pubblicazione su carta, su supporto informatico o
attraverso la diffusione radiofonica e televisiva di informazioni di interesse pubblico, ovvero la
diffusione con ogni mezzo di qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione,
formazione, divulgazione e intrattenimento destinato alla pubblicazione sotto qualsiasi forma, con
esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
2. Ai fini della tutela e protezione giuridico-legale, il prodotto editoriale è da intendersi opera
di carattere letterario.

Art.17
(Tutela del prodotto editoriale)

1. L’originalità del prodotto editoriale è riconosciuta e tutelata come espressione dell’ingegno
e del lavoro della persona. La proprietà intellettuale sul prodotto editoriale tiene conto
dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni e alla diffusione delle conoscenze.
2. La riproduzione, anche parziale, del prodotto editoriale con strumenti elettronici o
meccanici è ammessa per uso personale entro il limite del 15% di ciascun prodotto editoriale.
3. Il diritto d’autore sul prodotto editoriale è tutelato dalle norme vigenti in materia.
4. In caso di riproduzione oltre il limite previsto al comma 2 si verifica una violazione al diritto
d’autore cui si applica la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di euro 100,00 per ogni
copia illecita e comunque non oltre il massimo di euro 50.000,00.
* * da coordinare 

Art.18
(Editori puri)

1. La persona fisica e la persona giuridica, titolari di licenza, che hanno quale attività
prevalente l’attività editoriale, sono definiti Editori puri se la prevalenza dell’attività editoriale
risulta inequivocabilmente dall’oggetto della licenza e dall’oggetto sociale per la persona giuridica.
2. Le imprese editrici, che siano controllate o partecipate da istituti bancari, da finanziarie, da
fiduciarie o, in percentuale di maggioranza, da imprese che non svolgano quale attività prevalente
l’attività editoriale, o che siano con essi associate, non sono editori puri ai sensi della presente legge
e sono escluse dai benefici di cui agli articoli 32 e 33.

Art.19
(Testate giornalistiche)

1. La testata giornalistica, così come definita alla lettera b) dell’articolo 2, è obbligatoriamente
tenuta alla registrazione con specifica indicazione di frequenza di pubblicazione (quotidiana o
periodica) e caratteristiche principali (luogo di stampa, data di chiusura della pubblicazione,
tiratura, editore, proprietario, direttore responsabile).
2. La testata giornalistica deve avere un direttore responsabile in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione giornalistica e almeno un giornalista professionista in possesso di
Press Card.
3. Le testate giornalistiche sono cartacee, radiotelevisive e on-line.
4. Le testate giornalistiche cartacee sono di seguito denominate anche giornali.

Art.20
(Testate giornalistiche on-line)

1. Alla testata giornalistica on-line, così come definita alla lettera c) dell’articolo 2, si
applicano gli stessi principi e modalità operative, compresi gli obblighi di legge, previsti per le altre
tipologie di testate. Deve pertanto essere regolarmente iscritta all’elenco delle testate
giornalistiche, indicando il direttore responsabile in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione giornalistica, avere nel proprio organico di dipendenti almeno un giornalista
professionista in possesso di Press Card. La testata giornalistica deve altresì indicare il provider che
ospita il sito, cioè il soggetto autorizzato che concede l’accesso alla rete informatica, nonché lo
spazio nel proprio server per la pubblicazione delle notizie e/o commenti di pubblico interesse.
2. Le testate giornalistiche on-line devono presentare all’Autorità Garante per l’Informazione i
dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione della pubblicazione, di seguito
indicati:
a) nome e residenza dell’editore o dell’Amministratore, o dell’autore del sito web;
b) luogo e anno della pubblicazione;
c) nome e residenza dello stampatore o fornitore di hosting.

Art.21
(Elenco delle testate giornalistiche)

1. È istituito presso l’Autorità l’Elenco delle testate giornalistiche.
2. Sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’elenco i direttori responsabili delle testate
giornalistiche di cui agli articoli 19 e 20, qualora esercitino questa attività in modo esclusivo o
prevalente.
3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, debitamente
comprovati ai sensi della Legge n.159/2011:
a) godimento dei diritti civili;
b) possesso dell’abilitazione alla professione di giornalista;
* * da coordinare 
c) deposito di copia del bilancio dell’esercizio precedente, nonché di quanto previsto alle lettere b),
c) e d) del comma 7 dell’articolo 34.


CAPO II
L’ATTIVITÀ EDITORIALE

Art.22
(Attività editoriale e imprese editrici)

1. L’attività editoriale è intesa come attività diretta alla realizzazione e distribuzione di
prodotti editoriali.
2. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per
finalità non lucrative.
3. L’attività editoriale è svolta in forma imprenditoriale dall’impresa editrice definita alla
lettera a) dell’articolo 2.
4. È consentito l’esercizio dell’attività giornalistica da parte di società cooperative di diritto
sammarinese in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo del settore
editoriale, tutte le imprese editrici che esercitano l’attività in modo esclusivo o prevalente, per
essere riconosciute tali, devono iscriversi al Registro delle imprese editrici presso l’Autorità
Garante per l’Informazione.

Art.23
(Registro delle imprese editrici)

1. È istituito presso l’Autorità il Registro delle imprese editrici.
2. Sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese editrici gli editori che
esercitano questa attività in modo esclusivo o prevalente.
3. L’iscrizione nel registro è subordinata alla verifica da parte dell’Autorità della titolarità e
vigenza della licenza (qualora il richiedente sia persona giuridica) e all’eventuale deposito della
relativa certificazione se richiesto dall’Autorità stessa, nonché al deposito di:
a) dichiarazione da cui risulti la consistenza dell’organico, suddivisa in base alle categorie
professionali;
b) dichiarazione contenente l’elenco delle testate edite o controllate e per ciascuna di esse
l’indicazione del luogo di pubblicazione;
c) copia degli eventuali accordi con altre imprese per la produzione o l’acquisto di beni e servizi
comuni;
d) copia di un documento di identità in corso di validità del direttore responsabile delle testate
giornalistiche in possesso dell’abilitazione, e/o certificato di regolare iscrizione all’Ordine dei
giornalisti – Elenco professionisti istituito all’estero o dichiarazione sostitutiva che attesti
l’abilitazione alla professione di giornalista ai sensi della presente legge;
e) copia del bilancio dell’esercizio precedente, nonché di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del
comma 7 dell’articolo 34.
4. È fatto obbligo ai soggetti iscritti al registro di comunicare all’Autorità Garante per
l’informazione, ogni variazione di sede entro trenta giorni dall’adozione del relativo atto da parte
dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, nonché ogni atto costitutivo o modificativo dei
diritti di godimento, anche per quota (o parziali), sull’azienda entro trenta giorni dall’adozione
dell’atto medesimo, nonché ogni variazione riguardante quanto attestato nei commi precedenti
entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
5. Le imprese che non ottemperino alle disposizioni che precedono o che presentino
dichiarazioni non veritiere sono escluse dal beneficio della corresponsione dei contributi pubblici.
6. Gli editori di testate giornalistiche che non esercitano questa attività in modo esclusivo o
prevalente e che pertanto non possono essere iscritti al registro di cui al comma 1, pur mantenendo
* * da coordinare 
la possibilità di continuare ad editare tali testate, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente
articolo e non hanno diritto alle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge.

Art.24
(Agenzie di informazione)

1. L’agenzia di informazione, così come definita alla lettera d) dell’articolo 2, raccoglie notizie
che vengono selezionate, verificate accuratamente e diffuse.
2. L’agenzia di informazione è un ente giornalistico il cui scopo è la fornitura di notizie ad altri
organi di informazione come giornali, riviste, emittenti televisive e radiofoniche, persone fisiche,
giuridiche, associazioni e istituzioni.
3. Le agenzie di informazione o agenzie di stampa possono essere imprese e vendere i loro
servizi, oppure essere cooperative costituite da diversi organi di informazione allo scopo di
condividere le informazioni fra di loro e/o con soggetti esterni.
4. L’agenzia di informazione deve avere un direttore responsabile in possesso dell’abilitazione
all’esercizio della professione giornalistica e almeno un pubblicista o un giornalista professionista
in possesso di Press Card.

Art.25
(Ufficio Stampa)

1. L’Ufficio Stampa, ai sensi della presente legge, è un organo con funzione giornalistica, che
diffonde notizie per conto di imprese, organi ed enti privati o pubblici.
2. È definito Addetto Stampa chi opera in un Ufficio Stampa. Negli uffici stampa
l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione
collettiva. Qualora vi operi un giornalista professionista, questo è tenuto a comunicarlo alla
Consulta.
3. Qualora il giornalista professionista operi in qualità di Addetto Stampa non può assumere,
nell’arco di vigenza di tale rapporto di lavoro, collaborazioni, incarichi o responsabilità in conflitto
con la sua funzione di imparziale ed attendibile operatore dell’informazione.


Art.26
(Pubblicazioni on-line)

1. Le pubblicazioni on-line su siti web che non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 20, o
che ospitano articoli non prodotti all’interno della pubblicazione medesima, comunicati di singoli
cittadini, di associazioni, di partiti politici, non sono classificabili quali testate giornalistiche on-
line.
2. I blog e social network nei quali sono diffusi contenuti non sono testate giornalistiche on-
line ma una forma di libera espressione del pensiero. Pertanto non rientrano nelle tipologie di
attività giornalistica previste dalla presente legge.
3. Nelle pubblicazioni on-line, nei blog e nei social network i reati commessi contro il singolo,
le istituzioni o comunque verso terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, ricadono direttamente
sull’estensore dell’articolo, comunicato, lettera o scritto.
4. L’estensore dello scritto è responsabile di eventuale condotta lesiva verso terzi; qualora
l’estensore dello scritto non sia identificabile ne rispondono direttamente ed in solido il direttore e
l’amministratore del sito web e/o del blog.
5. È compito del responsabile del sito web e del blog verificare l’identità di chi scrive.
6. È compito del responsabile del sito web e del blog, nel caso di pubblicazioni di notizie
relative ad inchieste e/o indagini, correlare automaticamente la cronologia degli articoli relativi alla
notizia in oggetto.
7. Le pubblicazioni on-line che non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 20 sono escluse
dal beneficio della corresponsione dei contributi e delle provvidenze di cui alla presente legge.
* * da coordinare 

Art.27
(Pubblicazioni periodiche)

1. A modifica del primo comma dell’articolo 22 della Legge 28 maggio 1881 chi intende
pubblicare uno scritto periodico che non ha le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20, deve
depositare presso la Segreteria di Stato con delega all’Informazione, prima della pubblicazione, una
dichiarazione scritta che comprovi:
a) la natura della pubblicazione e la periodicità;
b) il direttore responsabile;
c) attestazione di cittadinanza e residenza;
d) certificato penale e carichi pendenti.
2. A modifica del primo comma dell’articolo 24 della Legge 28 maggio 1881 il direttore
responsabile della pubblicazione deve notificare alla Segreteria di Stato con delega
all’Informazione, entro dieci giorni, qualunque modifica ad una delle condizioni espresse nella
sopra citata dichiarazione.

Art.28
(Divieto di posizioni dominanti)

1. Il settore editoriale si conforma ai principi della concorrenza e del pluralismo.
2. Sono vietate le intese e gli accordi fra imprese nonché le pratiche concordate che abbiano o
possano avere l’effetto di limitare o distorcere il pluralismo dell’informazione o la concorrenza tra
le imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa.
3. Nel settore editoriale sono vietate la costituzione o il mantenimento, anche attraverso
società controllate, controllanti o collegate, di posizioni dominanti nel mercato editoriale o
comunque lesive del pluralismo, ad esclusione di televisione e radiodiffusione pubbliche o di
televisione e radiodiffusione private fatta salva l’adozione di atti normativi o di progetti editoriali di
pubblico interesse definiti dal Congresso di Stato sentita l’Autorità.
4. Sono nulli gli atti ed i contratti di cessione di testate nonché di trasferimento tra vivi di
azioni o partecipazioni di aziende editrici di quotidiani qualora, per effetto del trasferimento,
l’avente causa venga ad assumere una posizione dominante del mercato editoriale.
5. Si considera dominante la posizione del soggetto, impresa, gruppo di imprese tra loro
collegate che giungono ad editare o a controllare società che:
a) editano un numero di testate quotidiane e/o periodiche superiore al 60% di quelle edite
nell’anno solare precedente nel territorio sammarinese e sempre che ci sia più di una testata
quotidiana e/o periodica;
b) raccolgono il 60% del fatturato pubblicitario complessivo nei settori disciplinati dalla presente
legge.
6. Sono nulli gli atti ed i contratti che conducono a concentrazioni che contrastano con i divieti
e i limiti di cui ai precedenti commi.
7. I soggetti che operano nel settore editoriale sono tenuti a comunicare preventivamente
all’Autorità Garante per l’Informazione i trasferimenti delle quote/partecipazioni, le acquisizioni, le
intese e le operazioni di concentrazione cui partecipano.
8. L’Autorità, a seguito delle comunicazioni di cui sopra, su segnalazione di chi vi abbia
interesse o d’ufficio, verifica che non si costituiscano o si mantengano posizioni dominanti o
comunque lesive del pluralismo. Qualora accerti che un soggetto si trovi nella condizione di poter
violare i divieti ed i limiti di cui sopra, adotta un atto di pubblico richiamo segnalando agli
interessati la situazione di rischio.
9. Ferma restando la nullità di cui sopra, l’Autorità a seguito di un’istruttoria svolta nel
rispetto del principio del contradditorio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire
la costituzione o il mantenimento delle situazioni vietate. Qualora accerti il compimento di atti o di
operazioni idonee a determinare una posizione dominante o comunque lesiva del pluralismo, ne
* * da coordinare 
inibisce la prosecuzione e ne ordina la rimozione in tempi congrui e comunque non superiori ai
dodici mesi.
10. Le imprese editrici perdono il diritto alle provvidenze ed agevolazioni previste dalla
presente legge a partire dal momento in cui si sia determinata una posizione dominante o
comunque lesiva del pluralismo così come accertata dall’Autorità e per tutto il periodo in cui tale
posizione sia stata conservata.
11. In caso di inottemperanza ai provvedimenti adottati dall’Autorità ai sensi del presente
articolo, l’Autorità medesima applica ai soggetti interessati una sanzione pecuniaria
amministrativa, non inferiore al 2% e non superiore al 5% del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del pubblico richiamo o dell’apertura
dell’istruttoria.

Art.29
(Pubblicità destinata ai prodotti editoriali)

1. La pubblicità sui prodotti editoriali deve garantire i principi di concorrenza e pluralismo,
nel rispetto della trasparenza delle politiche commerciali, della correttezza ed attendibilità delle
indagini di rilevazione e dei dati relativi alla lettura e alla diffusione.
2. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:
a) la ricerca e l’acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione,
comprese le reti elettroniche per la pubblicazione e la diffusione di messaggi pubblicitari;
b) la valutazione, la pianificazione, la gestione, il controllo degli investimenti ed ogni altra
prestazione connessa all’acquisto degli spazi di cui alla precedente lettera a);
c) la possibilità per i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pubblicità di
acquistare spazi pubblicitari sui mezzi di informazione esclusivamente per conto di un
committente e sulla base di un mandato scritto.
3. Gli spazi pubblicitari devono essere resi immediatamente riconoscibili rispetto a quelli
dedicati all’informazione.

Art.30
(Deposito legale)

1. Al fine di conservare la memoria storico-culturale del paese e della vita sociale sammarinese
sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato “deposito legale” i prodotti editoriali
di cui alla presente legge.
2. Il deposito legale è diretto a costituire un archivio della produzione editoriale e alla
realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di
deposito.
3. I documenti destinati a deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente a San
Marino, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente
privato, in materia editoriale.
4. L’obbligo di deposito dei documenti è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è
prodotta; si intende completamente adempiuto quando i documenti sono integri, privi di difetti e
comprensivi di ogni eventuale allegato.
5. I documenti di cui al presente articolo devono essere depositati presso la Biblioteca di Stato
della Repubblica di San Marino.
6. Il deposito legale avviene a cura dell’editore e del direttore responsabile della pubblicazione.
7. I soggetti obbligati al deposito legale sono imprese editrici e testate giornalistiche
riconosciuti tali dalla presente legge, nonché chi intende pubblicare uno scritto periodico.
8. I soggetti obbligati al deposito legale di cui al comma 6 devono consegnare due copie del
prodotto editoriale in formato cartaceo o in qualunque altro supporto entro i sessanta giorni
successivi alla prima distribuzione.
9. È consentito il deposito del prodotto editoriale in formato elettronico su supporto
magnetico o tramite invio dello stesso per mezzo di posta elettronica.
* * da coordinare 
10. Chiunque violi le norme di cui al presente articolo è soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento aumentato da tre a quindici
volte, fino ad un massimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00). Si applicano altresì gli articoli
33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.
11. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito delle copie
dovute.
12. La sanzione amministrativa di cui al comma 10 è ridotta ad una misura compresa tra un
terzo e due terzi qualora il soggetto obbligato provveda al deposito delle copie dovute
successivamente alla scadenza del termine previsto al comma 8, sempre che la violazione non sia
ancora stata contestata.
13. Con Regolamento adottato dal Congresso di Stato, su proposta del Dipartimento Cultura,
sono stabiliti:
a) le categorie di documenti destinati al deposito legale e speciali criteri e modalità di deposito,
anche annuale, dei documenti;
b) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
c) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
d) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione della
sanzione amministrativa di cui al comma 10;
e) gli strumenti di controllo;
f) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
g) le modalità per l’applicazione della sanzione amministrativa, nonché le eventuali riduzioni, di
cui al comma 10;
h) l’individuazione di altre fattispecie di deposito ed i relativi criteri e modalità di deposito;
i) le modalità di raccolta e consultazione dei documenti.

Art.31
(Promozione della lettura)

1. Le imprese editrici e le testate giornalistiche che percepiscono contributi diretti e/o
indiretti, ai sensi della presente legge, sono tenute a fornire al Dipartimento Cultura copie dei loro
quotidiani da utilizzare nelle classi quale materiale didattico e di diffusione dell’informazione e
della cultura.


CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ EDITORIALE

Art.32
(Sostegno all’impresa editrice e testata giornalistica)

1. Al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione, sono previsti interventi a sostegno
delle imprese editrici e testate giornalistiche, della diffusione dei prodotti editoriali,
dell’innovazione tecnologica e dell’ingresso di nuovi operatori sul mercato, della qualificazione
professionale e dell’occupazione.
2. Ferme restando le norme vigenti in materia di credito agevolato alle imprese, di
ammortizzatori sociali, ecc., con apposito decreto delegato saranno individuati interventi a
sostegno della formazione dei giornalisti, finalizzati a percorsi formativi autorizzati dall’Autorità,
nonché interventi per la raccolta pubblicitaria.

Art.33
(Provvidenze per l’Editoria)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore dell’informazione, sono previsti i seguenti
benefici:
* * da coordinare 
a) contributo sino ad un massimo del 7% sul costo del prodotto editoriale documentato, di cui
all’Allegato B alla presente legge, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni
singola testata. La predetta percentuale e il predetto Allegato B possono essere modificati con
decreto delegato;
b) contributo sino ad un massimo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari
da parte delle principali agenzie di informazione, fino ad un massimo di euro 5.000,00
(cinquemila/00) per ogni singola testata.
2. Non sono ammessi nel computo del costo del prodotto editoriale di cui alla superiore
lettera a) i costi sostenuti:
a) per personale avente funzioni diverse da quelle di operatore dell’informazione;
b) per spese generali di gestione;
c) per interessi passivi a qualsiasi titolo derivanti.
3. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui alle superiori lettere a) e b) del
comma 1 sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato “Interventi di sostegno per le
attività editoriali” e vengono erogati annualmente nell’ambito della disponibilità di bilancio.
4. Hanno diritto a godere dei benefici previsti al comma 1 tutte le imprese editrici e testate
giornalistiche che operano sul territorio. Le imprese editrici di libri, purché operanti nel territorio,
hanno diritto di godere esclusivamente dei benefici previsti alla lettera a) del comma 1.
5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono incompatibili con altri interventi a
sostegno delle imprese a condizione che un eventuale finanziamento di credito agevolato ai sensi
del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 o una detassazione sugli utili reinvestiti non riguardi gli
stessi beni e servizi in relazione ai quali sono elargite le provvidenze.
6. Le pubblicazioni periodiche di cui all’articolo 27, di partiti, movimenti o associazioni senza
fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con esclusione di quelle stampate a cura dello Stato o di
organismi pubblici, di quelle che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e
promozione commerciale e di quelle aventi caratteri della pubblicazione occasionale e non
continuativa, usufruiscono di un contributo pubblico annuo, qualora la testata periodica effettui in
un anno solare almeno sei pubblicazioni distinte, di euro 100,00 (cento/00) per ogni numero del
periodico, sino ad un massimo di ventiquattro numeri.
7. L’Autorità delibera sulle richieste di provvidenze di cui al comma 6 ed è tenuta a verificare i
requisiti ai sensi dell’articolo 27 e del superiore comma 6.
8. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui al comma 6 sono imputati su
apposito capitolo nel Bilancio dello Stato “Contributo alla stampa periodica” e vengono erogati
annualmente nell’ambito della disponibilità di bilancio.

Art.34
(Imprese ammesse alle provvidenze e procedura di ammissione)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge oltre agli editori puri, ovvero alle imprese
editrici iscritte al Registro delle imprese editrici di cui all’articolo 23, anche le testate giornalistiche
iscritte all’elenco delle testate giornalistiche di cui all’articolo 21.
2. Non sono ammessi al godimento delle provvidenze per l’editoria i soggetti di cui al
comma 1:
a) che abbiano una percentuale di contenuto pubblicitario superiore al 40% della pubblicazione;
b) che incorrano nei divieti di cui all’articolo 28;
c) che realizzino pubblicazioni il cui corpo redazionale sia costituito principalmente da rubriche,
scadenziari, calendari, elenchi telefonici e quant’altro, la cui elaborazione sia il frutto solo di
assemblaggio di elementi precostituiti da parte di persone diverse dagli operatori
dell’informazione;
d) i cui direttori responsabili siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per
diffamazione a mezzo stampa almeno due volte. In tal caso essi non possono essere ammessi ai
benefici per il periodo di due anni dall’ultima condanna;
e) che subiscano un mutamento di proprietà, il quale alteri le caratteristiche possedute al
momento dell’entrata in vigore della presente legge con il successivo trasferimento totale o
* * da coordinare 
parziale, ma determinante, del loro controllo a concentrazioni editoriali già operanti al di fuori
del territorio della Repubblica;
f) promotori di nuove testate quotidiane e periodiche nel territorio della Repubblica se il loro
controllo totale o parziale è in mano a concentrazioni editoriali già operanti nel territorio della
Repubblica;
g) costituiti nel territorio della Repubblica per la stampa e la diffusione di edizioni locali di
quotidiani aventi sede fuori dal territorio della Repubblica, anche se con testata non identica;
h) che non attestino o attestino falsamente la regolarità della propria posizione fiscale e
contributiva;
i) ai quali siano elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di
assunzione di lavoratori.
3. Ai fini del computo di cui alla lettera a) del precedente comma, si intendono assimilati alla
pubblicità gli articoli od i servizi aventi lo scopo primario di accreditare presso il pubblico
un’immagine favorevole di attività o prodotti o servizi. Non vengono computati i messaggi
pubblicitari, le iniziative promosse da istituzioni, enti e associazioni aventi ad oggetto iniziative con
finalità sociali.
4. Per i prodotti editoriali pubblicati tramite internet il calcolo del contenuto pubblicitario
verrà effettuato con criteri quanto più possibile omogenei con quelli inerenti le pubblicazioni su
carta stampata.
5. Per poter usufruire delle provvidenze, le imprese editrici e testate giornalistiche in possesso
dei requisiti e che intendono beneficiare del contributo previsto al comma 1 dell’articolo 33 devono
inoltrare apposita domanda con allegata la documentazione indicata al successivo comma 7
all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che istruisce la pratica, verifica il possesso dei
requisiti e trasmette all’Autorità per la valutazione finale. Il responsabile del procedimento
amministrativo dell’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esegue tutti gli accertamenti,
istruisce la pratica e la parte successiva alla valutazione, è tenuto a partecipare alle riunioni
dell’Autorità se dalla stessa invitato.
6. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell’esercizio per cui si intende
effettuare richiesta e completata con l’invio della documentazione di cui al successivo comma entro
il 30 aprile dell’anno successivo, corredata di una dichiarazione dalla quale risulti il numero di
copie tirate giornalmente o per singolo numero.
7. Ai fini del completamento della domanda, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare:
a) copia del bilancio dell’esercizio precedente;
b) suddivisione del fatturato per tipologia di attività;
c) elenco dei finanziatori per contributi di importo superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00)
nell’anno solare di riferimento;
d) entità degli introiti pubblicitari;
e) copia delle fatture relative ai costi direttamente riconducibili al costo del prodotto editoriale di
cui all’Allegato B;
f) dettaglio del calcolo di ogni provvidenza richiesta;
g) dichiarazione che attesti la regolarità della posizione fiscale e contributiva dell’impresa e che a
carico dell’impresa non sono state elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle
norme in materia di assunzione dei lavoratori.
8. L’Autorità può revocare il contributo di cui al comma 1 qualora verifichi distorsioni o
violazioni.

Art.35
(Attività ed iniziative connesse con l’Informazione)

1. La Segreteria di Stato con delega all’Informazione, nell’ambito delle finalità di cui
all’articolo 1, promuove attività, iniziative ed eventi per favorire e tutelare il pluralismo
dell’informazione. Gli oneri derivanti sono imputati sul capitolo “Attività ed iniziative connesse con
l’Informazione”, nell’ambito del Bilancio dello Stato.
* * da coordinare 
2. Gli oneri derivanti dalla realizzazione della Press Card sono imputati sul medesimo capitolo
“Attività ed iniziative connesse con l’Informazione”.

Art.36
(Trasparenza dei finanziamenti a qualunque titolo)

1. A scopo di trasparenza verso i lettori e fruitori dei servizi di informazione, tutti gli organi di
informazione comprese le agenzie di informazione, con esclusione delle pubblicazioni periodiche di
partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, di quelle
stampate a cura dello Stato o di organismi pubblici, di quelle che abbiano scopo prevalentemente
pubblicitario o di informazione e promozione commerciale e di quelle aventi caratteri della
pubblicazione occasionale e non continuativa, sono tenute a trasmettere, entro il mese di aprile di
ogni anno, presso l’Autorità, i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche,
hanno partecipazioni nell’impresa editrice e di coloro che, persone fisiche e giuridiche, le hanno
avute nell’anno precedente, o che hanno, nell’anno precedente, a qualunque titolo, contribuito a
finanziare la testata giornalistica, indicando l’importo complessivamente erogato da ciascun
soggetto e la forma e scopo delle erogazioni, siano esse state fatte a titolo di contributo, o di
pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo.
2. L’Autorità è tenuta a pubblicare entro il 15 maggio di ogni anno su apposito sito web i dati
di cui al superiore comma, in modo chiaro e completo e con adeguato spazio e richiamo.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicizzare sulla loro testata, per almeno cinque
numeri per i quotidiani e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguati spazio e
richiamo al sito di cui al comma 2, l’avvenuta pubblicazione di cui al medesimo comma.
4. I soggetti di cui al comma 1 che omettano di compiere quanto sopra o vi provvedano in
modo non chiaro, o incompleto o senza adeguato spazio e richiamo, non sono ammessi al
contributo pubblico.


TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.37
(Norma transitoria per gli Operatori dell’Informazione)

1. Chi opera in qualità di operatore dell’informazione sul territorio sammarinese, quale
attività prevalente, per ottenere l’idoneità all’esercizio della professione di giornalista e l’iscrizione
al registro della Consulta è tenuto ad acquisire l’abilitazione all’esercizio della professione di
giornalista di cui all’articolo 9 ed il rilascio della Press Card entro ventiquattro mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
2. Chi opera in qualità di operatore dell’informazione sul territorio sammarinese da almeno
due anni ed è iscritto al “registro dei giornalisti” operanti nella Repubblica di San Marino tenuto
presso l’Ufficio del Lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non in
possesso di abilitazione alla professione di giornalista o non iscritto all’Ordine dei giornalisti -
Elenco Professionisti italiano, è assimilato al Pubblicista.
3. Chi opera in qualità di operatore dell’informazione sul territorio sammarinese quale attività
prevalente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
automaticamente iscritto al Registro dei praticanti di cui al comma 11 dell’articolo 5, e per
l’abilitazione all’esercizio della professione di giornalista di cui alla presente legge è esonerato dalla
pratica di cui alla lettera e) e dalla partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica di
cui alla lettera f), comma 1, dell’articolo 10, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b)
e c) del medesimo articolo. Chi non sia in possesso del diploma di scuola media superiore di cui alla
lettera b), comma 1, dell’articolo 10, è tenuto a frequentare un corso specifico, organizzato dal
Dipartimento di Formazione dell’Università o dal Centro di Formazione Professionale della
* * da coordinare 
Repubblica di San Marino, in collaborazione con la Consulta, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Chi opera in qualità di giornalista in modo esclusivo e continuativo sul territorio
sammarinese con comprovata esperienza e professionalità valutata tale dall’Autorità Garante per
l’Informazione di cui all’articolo 6, qualora risulti iscritto all’Elenco dei Pubblicisti italiano da
almeno quindici anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, è assimilato al giornalista
professionista ed esonerato dall’esame di abilitazione ed è tenuto, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad iscriversi nel Registro dei giornalisti e a richiedere la Press
Card ai sensi della presente legge.
5. Chi opera sul territorio sammarinese in qualità di giornalista in modo esclusivo e
continuativo, iscritto all’Ordine dei giornalisti – Elenco professionisti degli Stati esteri, è esonerato
dall’esame di abilitazione professionale ed è tenuto, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad iscriversi nel Registro dei giornalisti e a richiedere la Press Card ai
sensi della presente legge.
6. Chi opera sul territorio sammarinese in qualità di operatore dell’informazione e non svolge
l’attività giornalistica in modo esclusivo, iscritto all’Ordine dei giornalisti – Elenco pubblicisti degli
Stati esteri, è tenuto ad iscriversi nel Registro dei pubblicisti e a richiedere la tessera pubblicisti ai
sensi della presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Chi opera in qualità di giornalista in modo esclusivo e continuativo sul territorio
sammarinese con comprovata esperienza e professionalità valutata tale dall’Autorità Garante per
l’Informazione di cui all’articolo 6, qualora presenti all’Autorità medesima documentazione che
attesti l’attività di giornalista a tempo pieno regolarmente retribuita e comprovi l’aver pubblicato
articoli con regolarità, o l’attività di direttore responsabile di testata giornalistica regolarmente
iscritto nell’apposito elenco ai sensi della previgente normativa in materia, da almeno sette anni
negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, anche presso testate
giornalistiche diverse, è assimilato al giornalista professionista ed esonerato dall’esame di
abilitazione. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì tenuto
a iscriversi nel Registro dei giornalisti e a richiedere la Press Card ai sensi della presente legge.
8. Sino alla definizione del Codice Deontologico degli operatori dell’informazione di cui
all’articolo 8, ai giornalisti e ai pubblicisti si applicano le sanzioni disciplinari regolate dalle norme
vigenti in materia.


Art.38
(Norma transitoria per l’Autorità Garante per l’Informazione e per le provvidenze)

1. Fino all’insediamento dell’Autorità Garante per l’Informazione di cui all’articolo 6, le
funzioni ad essa demandate sono esercitate dalla Commissione di Vigilanza di cui all’articolo 14
della Legge n.41/1989.
2. I procedimenti finalizzati ad ottenere le provvidenze per l’editoria sono regolati dalle norme
vigenti alla data di inizio dell’anno finanziario cui si riferiscono.


Art.39
(Norma transitoria per le imprese editrici e le testate giornalistiche)

1. Le imprese editrici e le testate giornalistiche non in regola con le disposizioni di cui alla
presente legge devono adeguarsi alle medesime disposizioni nel termine massimo di ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione,
sono sospese tutte le provvidenze previste dalle norme in vigore a favore dell’impresa. Qualora la
regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l’impresa viene ammessa alle provvidenze a
partire dall’entrata in vigore della presente legge.


* * da coordinare 
Art.40
(Disposizioni per l’accreditamento dell’operatore dell’informazione di testata giornalistica di
Stato estero inviato nella Repubblica)

1. Per l’iscrizione al Registro speciale di cui al comma 12 dell’articolo 5 degli operatori
dell’informazione di testata giornalistica di Stato estero inviati nella Repubblica di San Marino, la
Consulta è tenuta a regolamentare l’accreditamento sulla base degli elementi di cui al comma 14
del medesimo articolo. Il regolamento è adottato con delibera del Congresso di Stato.

Art.41
(Disposizioni finali ed abrogazioni)

1. Alle imprese editrici di testate giornalistiche quotidiane e periodiche soggette all’obbligo
dell’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 23 della presente legge non si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26 del Cap.V della Legge 28 maggio 1881 "Legge sui reati di stampa".
2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare:
a) Legge 19 dicembre 1957 n.31;
b) commi 2 e 3 dell’articolo 3 della Legge 28 maggio 1881;
c) ultimo comma dell’articolo 13, articolo 14, secondo e terzo comma dell’articolo 15 della Legge 27
aprile 1989 n.41;
d) Legge 13 febbraio 1998 n.25;
Restano abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge 28 aprile 1982 n.38.
e) Decreto 28 ottobre 1999 n.108.

Art.42
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 5 dicembre 2014/1714 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

Allegato “A” alla Legge 5 dicembre 2014 n.211


CATEGORIE DI APPARTENENZA DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

1. Giornalista di carta stampata: giornalista impiegato presso una testata giornalistica
quotidiana o periodica cartacea.
2. Giornalista radio televisivo: giornalista impiegato presso una testata giornalistica radio
televisiva; ovvero Radiocronista: giornalista specializzato in radiocronache di eventi; ovvero
Telecronista: giornalista specializzato in telecronache di eventi.
3. Web journalist: giornalista impiegato presso una testata giornalistica on-line che svolge
prevalentemente lavoro d’ufficio raccogliendo ed elaborando informazioni che provengono non
solo da fonti tradizionali (agenzie di informazione, interviste, conferenze, comunicati stampa) ma
anche da fonti on-line. Il web journalist deve sapere utilizzare i linguaggi multimediali, ovvero
utilizzare le informazioni ottenute attraverso immagini, filmati o file audio.
4. Addetto stampa: giornalista impiegato presso ufficio stampa.
5. Fotoreporter: inviato speciale di una testata giornalistica cartacea, radio televisiva, on-line o
di un’agenzia di informazione che effettua un servizio fotografico su un avvenimento di particolare
importanza.
6. Regista televisivo: giornalista che controlla, coordina e seleziona le riprese televisive di un
telegiornale o di altro programma televisivo.



Allegato “B” alla Legge 5 dicembre 2014 n.211


COSTO DEL PRODOTTO EDITORIALE

1. Costi di produzione
a) costi per acquisti beni di consumo:
- costi relativi all’acquisto di carta in genere;
- costi relativi all’acquisto di materiale di consumo connesso all’uso delle attrezzature
informatiche e di stampa;
b) costi per servizi:
- costi di manutenzione e assistenza tecnica per macchine elettroniche, pc, software, macchine
da stampa;
- costi di rilegatura;
- costi di grafica;
- costi di tipografia;
- costi per servizi fotografici;
- costi per la fornitura di servizi di connessione ad hosting.
2. Costi del lavoro aziendale
a) costi del personale dipendente;
b) costi per collaboratori esterni.
3. Costi di distribuzione
a) spese di trasporto per consegne.
4. Costi di macchine e apparecchi elettronici
a) canoni leasing per l’acquisto di macchinari.