Advanced Search

Legge 17 dicembre 2014 n.215 - Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2013


Published: 2014-12-17
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983896/legge-17-dicembre-2014-n.215---rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2013.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
Microsoft Word - L215-2014.doc
 
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 2014:


LEGGE 17 DICEMBRE 2014 N.215


RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Art. 1
(Variazioni straordinarie Stato)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio 2013 che sono riepilogate nella delibera del Congresso di Stato
n. 22 del 7 agosto 2014 (Allegato “A”) e le registrazioni contabili di cui alla delibera del Congresso
di Stato n. 6 del 22 luglio 2014 (Allegato “B”),

Art. 2
(Variazioni straordinarie Enti Pubblici)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie ai Rendiconti dell’Autorità per l’Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima, dell’Ente di Stato dei Giochi e dell’Azienda Autonoma di Stato
Filatelica e Numismatica previste dalle delibere del Comitato Esecutivo dell’Autorità per
l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima n. 1 del 15 maggio 2014 (Allegato “C”), del Consiglio
Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi n. 1 del 20 maggio 2014 (Allegato “D”) e del Consiglio
d’Amministrazione dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica n. 4 del 6 ottobre
2014 (Allegato E) di cui alla delibera del Congresso di Stato n.33 del 21 ottobre 2014 .

Art. 3
(Approvazione Rendiconto dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2013, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “F”) nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Istituto per la
Sicurezza Sociale (Allegato “G”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato
“H”), dell’Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (Allegato “I”), dell’Azienda Autonoma di
Stato Filatelico-Numismatica (Allegato “L”), dell’Università degli Studi (Allegato “M”), del C.O.N.S.
* * da coordinare 
(Allegato “N”), dell’Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato “O”), dell’Autorità per
l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato “P”) e dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato
“Q”).
Art. 4
(Mantenimento Residui Attivi)

1. I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in Bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998 n.
30.

Art. 5
(Accorpamento Residui)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario in corso è autorizzata l’accensione:
- sul cap. 20 “Imposta generale sui redditi” e sul cap. 1-3-2870 “Rimborsi imposte Ufficio
Tributario” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2011/2012,
riguardanti la riscossione dell’imposta generale sui redditi e la restituzione delle imposte Ufficio
Tributario;
- sul cap. 260 “Imposta sulle merci importate” e sul cap. 1-3-2890 “Rimborsi dell’Imposta sulle
importazioni” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2011/2012,
riguardanti la riscossione e la restituzione della imposta sulle importazioni;
- sul cap. 261 “Rettifica rimborsi imposta sulle merci importate” di un residuo attivo cumulativo
riferito agli anni 2011/2012, riguardante la rettifica dei rimborsi imposta sulle merci importate;
- sul cap. 262 “Incrementi dell’imposta sulle merci importate su esercizi pregressi” di un residuo
attivo cumulativo riferito agli anni 2011/2012, riguardante gli incrementi dell’imposta sulle
merci importate su esercizi pregressi;
- sul cap. 280 “Imposta speciale sui prodotti petroliferi” di un residuo attivo cumulativo riferito
agli anni 2011/2012, riguardante la riscossione dell’imposta speciale sui prodotti petroliferi;
- sul cap. 420 “Sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario” di un residuo attivo cumulativo riferito agli
anni 2011/2012, riguardante la riscossione delle sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario;
- sul cap. 1-3-2695 “Fondo svalutazione crediti” di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni
2011/2012, riguardante l’accantonamento per la svalutazione dei crediti;
- sul cap. 1-3-2860 “Contributi di solidarietà Art. 6, L. 22/1/1993 n. 9” di un residuo passivo
cumulativo riferito agli anni 2011/2012, riguardante il pagamento dei contributi di solidarietà.

Art. 6
(Eliminazione dei residui attivi relativi ai crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione)

1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 65 della Legge 28 febbraio 1998 n. 30 vengono
eliminati dal Bilancio Finanziario i residui attivi relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione
iscritti in entrata e dei corrispondenti debiti iscritti nel cap. 1-3-2695 “Fondo Svalutazione Crediti”.
2. I crediti eliminati sono iscritti nello Stato Patrimoniale nella voce “Fondo residui attivi
eliminati”.
3. La eventuale riscossione di somme viene imputata sul capitolo di Bilancio pertinente in
conto competenza dell’anno in cui si verifica e viene registrata come plusvalenza attiva.

Art. 7
(Fondo Svalutazione Crediti)

1. Per l’esercizio finanziario 2013 le economie verificatesi sui residui relative al cap.1-3-2695
“Fondo svalutazione crediti”conseguenti all’eliminazione dei residui attivi inesigibili e ai residui
attivi riscossi restano a fare parte dell’ammontare dei residui.


* * da coordinare 
Art. 8
(Mantenimento in Bilancio di residui perenti degli Enti Pubblici)

1. Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei Consigli di Amministrazione.

Art. 9
(Accensione mutuo a pareggio del disavanzo del Rendiconto Generale)

1. A parziale modifica dell’articolo 7 della Legge 31 ottobre 2013 n.153 e dell’articolo 8, comma
2, della Legge 19 settembre 2014 n.146, l’accensione del mutuo a pareggio del disavanzo del
Rendiconto Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2013 è autorizzato fino a concorrenza
dell’importo accertato in conto competenza di €17.139.022,06 con le modalità stabilite dall’articolo
8, comma 2, della Legge n.146/2014.

Art. 10
(Acquisizione sul bilancio dello Stato esercizio 2014 dei saldi di bilancio e di cassa dell’AASFN
esercizio 2013)

A mente dell’articolo 13, comma 3, della Legge 20 dicembre 2013 n. 174 l’acquisizione sul
bilancio dello Stato dei saldi di Bilancio e di cassa dell’AASFN esercizio 2013 avviene in base alle
tavole di raccordo allegate alla Delibera del Congresso di Stato n. 33 del 21 ottobre 2014 ed alle
modalità operative ivi previste (Allegato “R”).

Art. 11
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 17 dicembre 2014/1714 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini