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Legge 15 dicembre 2015 n.183 - Rendiconto Generale dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2014


Published: 2015-12-15
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2983884/legge-15-dicembre-2015-n.183---rendiconto-generale-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2014.html

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Microsoft Word - L183-2015.doc
 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 14 dicembre 2015:


LEGGE 15 DICEMBRE 2015 n.183


RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014


Art. 1
(Variazioni straordinarie Stato)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie e le registrazioni contabili al Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio 2014 che sono riepilogate nella delibera congressuale n. 15 del 4
agosto 2015 (Allegato “A”) e le registrazioni contabili di cui alle delibere congressuali n. 17 del 13
ottobre 2015 (Allegato “B”) e n. 43 del 13 ottobre 2015 (Allegato “C”).


Art. 2
(Variazioni straordinarie Enti Pubblici)

1. Sono approvate le variazioni straordinarie ai Rendiconti dell’Autorità per l’Aviazione Civile
e la Navigazione Marittima e dell’Ente di Stato dei Giochi previste dalle delibere del Comitato
Esecutivo dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima n. 1 del 15 maggio 2015
(Allegato “D”) e dal Consiglio Direttivo dell’Ente di Stato dei Giochi n. 4 del 20 maggio 2015
(Allegato “E”).


Art. 3
(Approvazione Rendiconto dello Stato e degli Enti Pubblici)

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 58 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, il Rendiconto
Generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2014, quale risulta dall’articolo 55 della citata legge
(Allegato “F”) nonché i Rendiconti Generali per lo stesso esercizio finanziario dell’Istituto per la
Sicurezza Sociale (Allegato “G”), dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato
“H”), dell’Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici (Allegato “I”), dell’Università degli Studi
(Allegato “L”), del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato “M”), dell’Azienda
Autonoma di Stato Centrale del Latte (Allegato “N”), dell’Autorità per l’Aviazione Civile e la
Navigazione Marittima (Allegato “O”) e dell’Ente di Stato dei Giochi (Allegato “P”) e dell’Ente Poste
San Marino (Allegato “Q”).


Art. 4
(Mantenimento residui attivi)

1. I residui attivi tuttora accesi vengono mantenuti in bilancio fino a quando il Congresso di
Stato ne deliberi la cancellazione definitiva ai sensi dell’articolo 66 della Legge 18 febbraio 1998
n.30.


Art. 5
(Accorpamento residui)

1. A decorrere dall’esercizio finanziario in corso è autorizzata l’accensione:
- sul cap. 20 “Imposta generale sui redditi” e sul cap. 1-3-2870 “Rimborsi imposte Ufficio
Tributario” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni 2012/2013,
riguardanti la riscossione dell’imposta generale sui redditi e la restituzione delle imposte Ufficio
Tributario;
- sul cap. 260 “Imposta sulle merci importate” e sul cap. 1-3-2890 “Rimborsi dell’Imposta sulle
importazioni” di un residuo attivo e di un residuo passivo cumulativi riferiti agli anni
2012/2013, riguardanti la riscossione e la restituzione della imposta sulle importazioni;
- sul cap. 261 “Rettifica rimborsi imposta sulle merci importate “ di un residuo attivo cumulativo
riferito agli anni 2012/2013, riguardante la rettifica dei rimborsi imposta sulle merci importate;
- sul cap. 262 “Incrementi dell’imposta sulle merci importate su esercizi pregressi” di un residuo
attivo cumulativo riferito agli anni 2012/2013, riguardante gli incrementi dell’imposta sulle
merci importate su esercizi pregressi;
- sul cap. 280 “Imposta speciale sui prodotti petroliferi” di un residuo attivo cumulativo riferito
agli anni 2012/2013, riguardante la riscossione dell’imposta speciale sui prodotti petroliferi;
- sul cap. 420 “Sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario” di un residuo attivo cumulativo riferito agli
anni 2012/2013, riguardante la riscossione delle sanzioni pecuniarie Ufficio Tributario;
- sul cap. 1-3-2695 “Fondo svalutazione crediti” di un residuo passivo cumulativo riferito agli anni
2012/2013, riguardante l’accantonamento per la svalutazione dei crediti;
- sul cap. 1-3-2860 “Contributi di solidarietà Art. 6 L. 22/1/1993 n. 9” di un residuo passivo
cumulativo riferito agli anni 2012/2013, riguardante il pagamento dei contributi di solidarietà.


Art. 6
(Eliminazione dei residui attivi relativi ai crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione)

1. Decorsi i termini previsti dall’articolo 65 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, vengono
eliminati dal Bilancio Finanziario i residui attivi relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione
iscritti in entrata e dei corrispondenti debiti iscritti nel cap. 1-3-2695 “Fondo Svalutazione Crediti”.
2. I crediti eliminati sono iscritti nello Stato Patrimoniale nella voce “Fondo residui attivi
eliminati”.
3. La eventuale riscossione di somme viene imputata sul capitolo di bilancio pertinente in
conto competenza dell’anno in cui si verifica e viene registrata come plusvalenza attiva.

Art. 7
(Fondo svalutazione crediti)

1. Per l’esercizio finanziario 2014 le economie verificatesi sui residui relative al cap.1-3-2695
“Fondo svalutazione crediti”, conseguenti all’eliminazione dei residui attivi inesigibili e ai residui
attivi riscossi, restano a fare parte dell’ammontare dei residui.


Art. 8
(Mantenimento in bilancio di residui perenti degli Enti Pubblici)

1. Gli Enti Autonomi del Settore Pubblico Allargato sono autorizzati a soprassedere alla
perenzione dei residui tuttora accesi su conforme deliberazione dei consigli di amministrazione.


Art. 9
(Registrazioni contabili per la cessazione attività dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione
della Centrale del Latte)

1. Il complesso dei beni dell’Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del
Latte di cui all’articolo 2, comma 7, del Decreto - Legge 3 novembre 2015 n.161, ai fini delle
registrazioni contabili sui bilanci della Centrale del Latte e dello Stato, risulta acquisito dall’Ecc.ma
Camera il giorno successivo alla data di cessazione dell’attività della Centrale del Latte stabilita
dall’articolo 2, comma 1, del sopracitato decreto legge, così come modificato dal Decreto – Legge 18
novembre 2015 n.168.


Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 15 dicembre 2015/1715 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI
Lorella Stefanelli – Nicola Renzi


IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini