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Bottom For Pursuing Active Policies In Support Of Employment Income For The Staff Of The Italian State Gruppoferrovie Company. (Decree # 86984).

Original Language Title: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del redditoe dell'occupazione per il personale delle Societa' del GruppoFerrovie dello Stato italiane. (Decreto n. 86984).

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IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 45 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede l'adeguamento della disciplina del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle norme previste dalla stessa legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 maggio 1998, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito, sulla base dell'Accordo del 21 maggio 1998, il «Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.A.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2009, n. 510, che ha adeguato, sulla base degli Accordi del 15 maggio 2009, la disciplina del Fondo gia' istituito con il citato decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 maggio 1998, nonche' ridefinito le procedure per la gestione delle ricadute occupazionali conseguenti a esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica; Visto l'Accordo sindacale stipulato in data 30 luglio 2013 tra il Gruppo FS e le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 45 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' stato convenuto di adeguare la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni della legge medesima, nonche' al mutato contesto di relazioni industriali e alla nuova articolazione societaria e organizzativa del Gruppo; Ritenuto, pertanto, di adeguare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la disciplina di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2009, n. 510; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Decreta:
Art. 1
Denominazione e trasferimento del Fondo 1. Il «Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane», istituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 21 maggio 1998 e successive modifiche e integrazioni, e' adeguato alle disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92, e mantiene la sua originaria denominazione. 2. Il Fondo e' trasferito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 3, commi 5, 8 e 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92 gli oneri di amministrazione derivanti dall'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.