Advanced Search

"bilanci Di Previsione Dello Stato E Degli Enti Pubblici Per L'esercizio Finanziario 2004 E Bilanci Pluriennali 2004/2006"


Published: 2003-12-18
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984568/%2522bilanci-di-previsione-dello-stato-e-degli-enti-pubblici-per-lesercizio-finanziario-2004-e-bilanci-pluriennali-2004-2006%2522.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$40 per month.
REPUBBLICA DI SAN MARINO
LEGGE 18 dicembre 2003 n.165
REPUBBLICA DI SAN
MARINO
BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLI CI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCI PLURIENNALI 20 04/2006

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 18 dicembre 2003.

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DEI BILANCI
sezione i
approvazione dei bilanci previsionali
e disposizioni contabili amministrative
Art.1
(Bilancio di previsione dello Stato)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2004 (Allegato "A"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate tributarie € 458.946.800,00
Titolo 2-Entrate extratributarie € 60.867.565,01
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali €
3.500.269,00
e rimborsi di crediti
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui € 8.555.609,00
Titolo 5-Partite di giro € 25.702.000,00
Totale Generale Entrate € 557.572.243,01
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 505.238.442,01
Titolo 2-Spese in conto capitale € 23.348.100,0
Titolo 3-Rimborso di prestiti € 3.283.701,00
Titolo 4-Partite di giro € 25.702.000,00
Totale Generale Uscite € 557.572.243,01

Art.2
(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio
finanziario 2004 (Allegato "B"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 7.399.500,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 500,00
Titolo 3-Movimenti di capitale € //
Titolo 4-Contabilità speciale € 20.979.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 541.100,00
Totale Generale Entrate € 28.920.100,00

Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 4.189.013,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 180.000,00
Titolo 3-Movimenti di capitale € 3.030.987,00
Titolo 4-Contabilità speciale € 20.979.000,00
Titolo 5-Partite di giro € 541.100,00
Totale Generale Uscite € 28.920.100,00

Art.3
( Bilancio di previsione A.A.S.P.)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario
2004 (Allegato "C"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 19.545.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali € 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali €
1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro €
12.702.700,00
Totale Generale Entrate €
33.252.700,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 13.300.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 6.100.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale € 150.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali € 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 12.702.700,00
Totale Generale Uscite € 33.252.700,00




Art.4
(Bilancio di previsione A.A.S.S.)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici per l'esercizio
finanziario 2004 (Allegato "D"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 48.184.410,00
Titolo 2-Movimenti di capitale € 5.100.516,00
Titolo 3-Contabilità speciali €
735.685,00
Titolo 4-Partite di giro €
943.809,00
Totale Generale Entrate €
54.964.420,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 33.958.068,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale € 11.369.135,00
Titolo 3-Contabilità speciali € 3.622.436,00
Titolo 4-Partite di giro € 943.809,00
Totale Generale Uscite € 49.893.448,00

Art.5
(Bilancio di previsione C.O.N.S.)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario
2004 (Allegato "E"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate ordinarie € 4.225.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie € 215.000,00
Titolo 3-Entrate diverse € 203.350,00
Titolo 4-Partite di giro €
124.000,00
Totale Generale Entrate €
4.767.350,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.388.750,00
Titolo 2-Spese straordinarie € 110.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili
€ 27.000,00
Titolo 4-Spese in conto capitale € 35.600,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti € 82.000,00
Titolo 6-Partite di giro € 124.000,00
Totale Generale Uscite € 4.767.350,00





Art.6
(Bilancio di previsione I.S.S.)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2004
(Allegato "F"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrate correnti € 199.705.500,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale € 10.000,00
Titolo 4-Partite di giro € 13.076.000,00
Totale Generale Entrate € 212.791.500,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Uscite correnti € 200.768.500,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale € 2.606.000,00
Titolo 3-Partite di giro € 13.076.000,00
Totale Generale Uscite € 216.450.500,00

Art.7
(Bilancio di previsione Università degli Studi)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2004 (Allegato "G"):
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1-Entrata ordinaria € 2.050.000,00
Titolo 2-Entrata straordinaria € 796.200,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale € 1.348.350,00
Titolo 4-Partite di giro €
300.000,00
Totale Generale Entrate €
4.494.550,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1-Spese correnti € 4.044.330,00
Titolo 2-Spese conto capitale € 150.220,00
Titolo 3-Partite di giro € 300.000,00
Totale Generale Uscite € 4.494.550,00

Art.8
(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)
A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza,
il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio
finanziario 2004 (Allegato "H"):
Totale Costi € 2.581.211,00
Totale Ricavi € 2.609.879,00
Utile di esercizio previsto € 28.668,00
Art.9
(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile)
A norma dell'articolo 10 della Legge 16 gennaio 2001 n. 9, è approvato, in termini di
competenza, il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile per l'esercizio finanziario
2004 (Allegato "I")
Stato previsionale dell'Entrata
Titolo 1 - Entrate Ordinarie €. 200.000,00
Titolo 2 - Entrate Straordinarie €. //
Titolo 3 - Entrate Diverse €. 68.000,00
Titolo 4 - Partite di Giro €. //
Totale Generale Entrate €. 268.000,00
Stato previsionale dell'Uscita
Titolo 1- Spese correnti € 180.500,00
Titolo 2- Oneri non ripartibili €. 500,00
Titolo 3- Spese in Conto Capitale € 62.000,00
Titolo 4 - Partite di Giro €. //
Totale Generale Uscite € 243.000,00

Art.10
(Bilanci pluriennali)
A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di
competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il tiennio 2004/2006:
1. Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
2. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato
"M");
3. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "N");
4. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "O");
5. Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "P")
6. Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "Q");
7. Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "R");
8) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile (Allegato
"S").

Art.11
(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)
Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun
capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.
Le spese pluriennali non continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti,
possono essere autorizzate anche sugli esercizi futur a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18
febbraio 1998 n.30.
Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le
spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei
mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di
legge, come da allegato "T".
Art.12
(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)
Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il
versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata
di spettanza dello Stato.

Art.13
(Ripartizione fondi di riserva)
Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripa tire, con propria deliberazione, nei
pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 "Fondo di
riserva per spese impreviste", 1-3-2480 "Fondo di riserva spese obbligatorie" e 1-3-2490 "Fondo di
intervento" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non
utilizzate, in conformità all'articolo 24 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art.14
(Variazione Partite di Giro)
Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie
variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui
corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art.15
(Programmi lavori A.A.S.P.)
E' di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i lavori di manutenzione
straordinaria e l'esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere - direttamente o indirettamente -
l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.
Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del
Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui al cap.1-4-2590.

Art.16
(Trasferimenti all'A.A.S.F.N.)
Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche
a rendere conto sulla base di apposita convenzione an uale, nella quale deve essere definito il
programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2004, il relativo costo preventivato,
nonchè l'aggio di riscossione pattuito per la vendita ei valori filatelici e numismatici.
L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e
dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di
francobolli per uso postale al valore facciale, conl' bbligo di provvedere almeno trimestralmente al
versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di
previsione dello Stato.
Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2004 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte
telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.
Art.17
(Trasferimenti al C.O.N.S.)
Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo annuo al C.O.N.S di
cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art.18
(Convenzionamenti agevolati per l'agricoltura)
Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2004, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20
settembre 1989 n. 96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 1.550.000,00 con
imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinen
capitoli di spesa.

Art.19
(Convenzionamenti agevolati per le imprese )
In applicazione dell'articolo 6 della Legge 29 settembre 1987 n. 118 e della Legge 28
gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, il Congresso di Stato è autorizzato a
convenzionarsi, per il 2004, con gli Istituti di Credito disponibili per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 11.000.000,00 con
imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul capitolo 2-5-7220.

Art.20
(Convenzionamenti agevolati per gli studenti)
Il Congresso di Stato, ai sensi del Decreto 11 febbraio 1988 n. 8, è autorizzato a
convenzionarsi, per il 2004, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione di prestiti sulla
fiducia fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 155.000,00 con la corresponsione di un
contributo in conto interessi a carico dello Stato, nche per i prestiti pregressi, da imputare sul cap.
1-10-5130.

Art.21
(Convenzionamenti agevolati per l'edilizia sovvenzio ata)
Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 Dicembre 1994 n.110, a
convenzionarsi, per il 2004, con gli Istituti di Credito disponibili ai fini dell'erogazione dei
finanziamenti previsti dalla citata legge fino a con rrenza dell'importo massimo di € 12.000.000,00
con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti
pregressi, da imputarsi sul cap.2-8-7450.




Art.22
(Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere a chitettoniche)
Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2004, con gli Istituti di Credito
disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio
1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 250.000,00 con la corresponsione di
un contributo in conto interessi a carico dello Stato, nche per i prestiti pregressi, da imputare sul
cap. 1-8-7465.

Art.23
(Ripartizione fondi di spesa )
Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta dell'Ufficio
di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470
"Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e
Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza del Consiglio Grande e Generale
destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.24
(Contributi ai gruppi consiliari)
Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1985 n. 9, modificata con Legge 29 gennaio 1987
n.14, per l'esercizio finanziario 2004 il contributo da erogare ai Gruppi Consiliari, comprensivo
dell'indennità di sede, è stabilito in € 858.242,00 con imputazione sui capitoli 1-1-1450 e 1-1-1460.

Art.25
(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)
Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, a fine esercizio e su proposta delle
Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-6-3810 "Assegni alle Giunte di Castello"
e 2-6-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art.26
(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)
Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a
mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 460.000,00 da imputare sui pertinenti
capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art.27
(Trasferimenti all'ISS)
Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo cmma, della Legge 20 dicembre 2002 n. 112,
il Congresso di Stato è autorizzato, nell'ambito di una politica tesa ad eliminare gli sprechi
gestionali ma nella continuità dei servizi offerti e dei loro standard qualitativi, ad erogare all'Istituto
per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2004, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria, da
imputare sul cap.1-9-4590, nella misura di € 49.000. ,00, nonché un fondo per il servizio socio-
sanitario, da imputare sul cap.1-9-4610, nella misura di € 11.000.000,00.

Art.28
(Recupero forfettario quote pensioni a carico dell'I.S.S.)
Il recupero forfettario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in
correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al cap. 1080 è stabilito nella misura del 10%
dell'importo rilevato sul cap. 1-3-2670 del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario
precedente.

Art.29
(Interventi sanitari straordinari)
Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio
finanziario 2004 vengono imputati sul cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art.30
(Ripartizione capitolo 1-3-2650)
Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, conpropria deliberazione, di ripartire fra i
capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al cap.1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazion
ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato" e di impegnare
negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.
Il Congresso di Stato ha, altresì, la facoltà di disporre trasferimenti di fondi fra i capitoli relativi agli
oneri retributivi qualora in corso di esercizio venga o a configurarsi le relative condizioni
amministrative.

Art.31
(A.A.S.S. - Utilizzo di riserve)
L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi pubblici è autorizzata per il 2004 ad utilizzare
proprie riserve fino ad € 5.164.569,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di
investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato.
Nell'ambito di tali misure andrà previsto anche l'avvio dell'intervento per l'interramento delle
linee elettriche della centrale dell'A.A.S.S..

Art.32
(I.S.S. - Impiego di risorse)
L'impiego delle risorse previste dal Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nei
capitoli n. 1490, 1590 e 1690 "Riserva per sviluppo attività", sarà disposto con delibera del
Congresso di Stato mediante trasferimento nei pertinen capitoli.
Almeno la metà delle somme previste ai capitoli di cui al comma che precede è destinata al
potenziamento ed ampliamento dei servizi di assistenza domiciliare.

Art.33
(Promozione e sviluppo delle imprese cooperative)
Sul capitolo 1-8-4350 della sezione 8, rubrica 211, categoria 5, "Fondo per lo sviluppo della
cooperazione", è disposto uno stanziamento di € 50.000,00. Il Fondo per lo sviluppo della
cooperazione potrà erogare somme per favorire la costituzione di nuove cooperative o organismi
senza scopo di lucro in genere che abbiano come scopo la ricerca di occasioni di lavoro per i soci e
l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art.34
(Mutuo a pareggio)
E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del deficit di Bilancio 2004 fino a €
8.555.609,00.
SEZIONE II
INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 35
(Razionalizzazione dei documenti e delle scadenze contabili)
È dato mandato al Congresso di Stato di effettuare n'organica riformulazione dei documenti
contabili dello Stato e degli Enti Pubblici al fine di omogeneizzare principi e metodiche di
contabilizzazione, di razionalizzare le scadenze amministrative e la relativa formulazione.
In tale sede dovrà considerarsi l'ipotesi che in alleg to al Bilancio Consuntivo vi sia il riepilogo
analitico dei crediti e dei debiti la cui valutazione sia effettuata secondo il principio della prudenza.
In applicazione dei combinati disposti di cui agli articoli 8 e 60 della Legge 18 febbraio 1998 n.30,
nell'esercizio 2004 attraverso decreto, dovrà esser modificato l'articolo 4 del Regolamento di
contabilità, che dovrà prevedere a fissare il termine perentorio del 31 dicembre oltre il quale
saranno irricevibili gli atti d'impegno di spesa, ed individuerà la scadenza perentoria per la
liquidazione delle stesse agli effetti del rispetto delle nuove scadenze contabili.
Tale disposto diventerà esecutivo anche per gli Enti del Settore Pubblico allargato.
Gli Enti del Settore Pubblico allargato sono autorizzati ad emettere liquidazioni di spesa in
competenza dell'esercizio successivo nel limite del bilancio pluriennale dal 15 dicembre dell'anno in
corso.
Per le inadempienze relative ai disposti che precedono si applicano le sanzioni previste dalle leggi
vigenti.

Art.36
(Stanziamento straordinario iniziative turismo e commercio)
Agli effetti dell'articolo 32 Legge 20 dicembre 2002 n.122, è disposto lo stanziamento di euro
400.000,00 suddiviso in due stanziamenti di uguale misura di cui uno imputato al capitolo 1-7-3953
che viene così denominato "Fondo di dotazione per un piano di promozione e di sviluppo del
turismo e del commercio e per la connessa attuazione di iniziative sperimentali", l'altro da iscrivere
sul capitolo 1-3-2407 di nuova istituzione denominato "Interventi finanziari a sostegno dell'attività
di promozione del turismo e del commercio" la cui gestione viene assegnata rispettivamente al
Dipartimento Turismo, Commercio e Sport ed al Dipartimento Finanze e Bilancio.
Entro il 28 febbraio il Congresso di Stato dovrà informare il Consiglio Grande e Generale
sull'utilizzo del predetto fondo per l'anno 2003 e comunicarne le previsioni per l'anno 2004.

Art.37
(Stanziamento straordinario riforme economiche)
E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre l studio della riforma fiscale, della redazione
dei testi unici bancari e finanziari e di iniziative di politica economica.
La riforma strutturale della normativa bancaria e finanziaria dovrà preservare le peculiarità
sammarinesi tenendo conto dei disposti comunitari.
La riforma dovrà altresì individuare i presupposti ed i criteri per addivenire ad uno sviluppo
armonico del comparto, regolamentato ed integrato nel contesto internazionale.
La riforma fiscale dovrà svilupparsi per addivenir ad una più organica disciplina che
persegua l'obiettivo dell'equità fiscale, ridefinendo altresì la materia dell'accertamento e del
contenzioso, e contestualmente permetta di riposizionare la competitività del sistema fiscale in
termini di fiscalità non dannosa.
Nel percorso di realizzazione delle riforme strutturali è dato mandato al Congresso di Stato di
attivare ogni procedura utile al conseguimento degli obbiettivi di politica economica anche
attraverso il coinvolgimento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e delle
organizzazioni di categoria.
A tal fine è istituito nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio apposito capitolo di spesa con
uno stanziamento di 500.000,00 euro, sul cui utilizzo il Congresso di Stato dovrà relazionare al
Consiglio Grande e Generale.

Art. 38
(Interventi per igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Per l'anno 2004 nel capitolo di spesa 2-3-2403 "Interventi in materia di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro (Legge 18 febbraio 1998 n.31)" è disposto un stanziamento di euro 250.000,00 da
destinare al relativo Fondo costituito con gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

Art.39
(Cessione frustoli o relitti di terreno)
E' dato mandato al Congresso di Stato di regolare con decreto, entro il 30 giugno 2004, le procedure
utili per addivenire alla vendita a prezzi di mercato dei frustoli o relitti di terreno, i quali non
abbiano alcun interesse pubblico, idoneità edificatori e non siano strategici per la realizzazione di
opere ed infrastrutture pubbliche.



Art.40
(Cessione immobile ex-Ufficio Tecnico del Catasto)
E' autorizzata la vendita dell'immobile ex-Ufficio Tecnico del Catasto a favore della Banca Centrale
della Repubblica di San Marino previa determinazione del valore di mercato tramite perizia
congiunta dell'Ufficio Tecnico del Catasto, dell'Ufficio Progettazione e dell'Ufficio Urbanistica, e
comunque per un valore non inferiore a quello del capitolo di entrata n.1135 del Bilancio
previsionale.
Nel caso di successiva alienazione dell'immobile da parte della Banca Centrale della Repubblica di
San Marino, l'Eccellentissima Camera avrà il diritto di prelazione.

Art.41
(Rimborsi I.S.S.)
Le spese di viaggio connesse alla effettuazione di cure termali, previste all'articolo 6 della
Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e regolamentate dagli articoli 5 e 6 del Decreto 26 marzo 1996 n. 37,
a decorrere dal 1° gennaio 2004 non sono più soggette a rimborso.

Art.42
(Provvedimento straordinario per stralcio procedure Mano Regia)
Tutti i debitori dello Stato con procedure di Mano Regia in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, levate a fronte del mancato pagamento d'imposta iscritta a ruolo e/o avvisi di
pagamento relativi a imposte e tasse possono, dall'entrata in vigore della presente legge, decurtare il
loro debito per la sola parte relativa agli interessi maturati a partire dalla scadenza prevista per il
pagamento del ruolo o dell'avviso in una unica soluzi ne, secondo le seguenti modalità:
o pagamento entro il 31 gennaio 2004, riduzione interessi 70%;
o pagamento entro il 31 marzo 2004, riduzione interessi del 50%;
o pagamento entro il 31 maggio 2004, riduzione interessi del 30%;
o pagamento entro il 31 ottobre 2004, riduzione interessi del 10%.
I pagamenti di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuati presso gli Uffici competenti, i
quali, una volta ricevuto il regolare pagamento alle precedenti condizioni, provvederanno ad
inoltrare istanza di archiviazione all'Avvocatura di Stato della procedura di Mano Regia.
Decorso inutilmente il termine ultimo del 31 ottobre 2004 senza che sia intervenuto il pagamento
integrale del debito d'imposta, le entrate di cui al comma 1 saranno esigibili, nell'ambito della
procedura di Mano Regia in corso, per l'intero ammontare di vera sorte, interessi e sanzioni, con la
conseguente perdita dei benefici innanzi previsti.
Dall'attivazione del servizio di esattoria unica le dilazioni di pagamento in essere, accordate per la
rateizzazione del debito d'imposta, vengono gestite dall'Esattoria.

Art.43
(Provvedimento per beni pignorati a valore zero)
Al fine di permettere un agevole coordinamento fra le norme che regoleranno il futuro sistema di
riscossione dei tributi della Repubblica di San Marino e le vigenti procedure in materia di
esecuzione forzata, il trattamento di tutti i beni pignorati in relazione ai debiti per procedure di
Mano Regia non pagati, per i quali il valore di stima che costituisce il prezzo base di vendita dei
beni all'asta risulti pari a zero, verrà disciplinato con un successivo provvedimento di legge.

Art. 44
(Rateizzazione dei debiti d'imposta)
Entro la scadenza prevista dal terzo comma dell'articolo 40, i debitori per procedure di Mano Regia
attivate a qualunque titolo possono richiedere la rateizzazione del loro debito alla Banca Centrale
della Repubblica di San Marino.
La Banca Centrale accorda e gestisce le rateizzazioni in sservanza alle disposizioni in materia di
dilazione dei pagamenti delle imposte dello Stato, da emanarsi entro il termine del 30 giugno 2004.
La concessione della rateizzazione non sospende la maturazione degli interessi di mora dovuti per il
mancato pagamento dell'imposta nei termini originari.

Articolo 45
(Fondo Comune di Riserva di Rischio)
A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15,
dietro richiesta del lavoratore, ed in presenza di una sentenza passata in giudicato che accerta
l'impossibilità di riscossione dei contributi nei confronti del datore di lavoro, è effettuato
l'accreditamento dei contributi obbligatori non versati nella posizione del predetto lavoratore
mediante trasferimento nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti del corrispondente ammontare
prelevato dal Fondo Comune di Riserva di Rischio.
La facoltà di cui sopra è riconosciuta solo nel caso in cui il rapporto di lavoro è stato
instaurato nel rispetto delle norme sul collocamento.

Articolo 46
(Minimi pensionistici)
Il reddito minimo dei soggetti di cui ai punti d) ed ) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n.
15, con decorrenza 1° gennaio 2004, è stabilito nella misura di € 8.000,00 annui.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 18 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156,
rientrano nella categoria di cui alla lettera e) dell'articolo 1 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, gli
Agenti, Rappresentanti, Mediatori ed altri lavoratoi autonomi non inclusi nelle altre categorie
previste dalla legge da ultimo citata.

Articolo 47
(Integrazioni ai minimi pensionistici)
L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni ordinarie di vecchiaia, invalidità e
superstiti di cui all'articolo 52 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, a decorrere dal 1° gennaio 2004,
non spetta a coloro che hanno maturato la pensione in applicazione di Accordi o Convenzioni
internazionali nel caso il beneficiario non risieda in Repubblica e l'Istituzione estera non abbia
riconosciuto il diritto alla pensione.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, i pensionati che già si trovano nelle condizioni di cui al
comma che precede ed ai quali l'Istituto per la Sicurezza Sociale eroga l'integrazione al trattamento
minimo, conservano il diritto al percepimento dell'importo corrisposto al 31 dicembre 2003 fino a
quando la rivalutazione annua dell'importo a calcolo della pensione, effettuata in base ai disposti
della Legge 25 febbraio 1998 n. 38, non determini il superamento dell'importo stesso.

Art.48
(Fiscalità A.A.S.S.)
In deroga al punto b) del secondo comma dell'articolo 2 della Legge 22 dicembre 1972 n.40,
l'esenzione prevista per gli Enti Statali, a decorrere dal 1° gennaio 2004, cessa di essere operante
per l'A.A.S.S., in ragione della sua peculiare attività.
L'onere dell'imposta sulle importazioni così dovuto non deve riflettersi sulle tariffe dei servizi
erogati dalla Azienda stessa.
Sono fatti salvi i diritti dei fornitori in materia di rimborso dell'imposta sulle importazioni derivanti
dai rapporti contrattuali sottoscritti con l'A.A.S.S. entro il 31 dicembre 2003.

TITOLO II
INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO

SEZIONE I
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE

Art.49
(Consolidamento del Debito Pubblico)
Si approva la predisposizione di apposito programma finalizzato alla raccolta di fondi sul mercato
finanziario nazionale ed internazionale anche attraverso l'emissione di titoli obbligazionari fino ad
un importo non superiore a 120 milioni di euro destinato alla ristrutturazione del debito pubblico a
scadenza non superiore a 10 anni, con restituzione dell'intero capitale a scadenza con un piano di
ammortamento interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.
Le risorse liberate con la complessiva operazione di ristrutturazione del debito devono essere
utilizzate per gli investimenti strutturali secondo quanto previsto dall'articolo 90 ed approvati dal
Consiglio Grande e Generale.
Si autorizza altresì la copertura del rischio tasso sulla raccolta effettuata mediante operazioni
in strumenti derivati da stipularsi sulla base dalla normativa ISDA.
Il collocamento e la distribuzione sui mercati finanziari verranno effettuati anche con
l'ausilio delle banche sammarinesi.
Termini e caratteristiche tecniche nonché la sottocrizione degli atti necessari al
perfezionamento delle operazioni e degli strumenti di cui ai precedenti commi, vengono demandati
al Congresso di Stato previo consulto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino anche
secondo quanto previsto dalla Legge 27 giugno 2003 n.86.
Il programma per la raccolta di cui al primo comma con i termini e le caratteristiche tecniche
dell'operazione e la destinazione dei fondi verrà sottoposto al Consiglio Grande e Generale prima
della stipula definitiva degli atti di perfezionamento.

Art.50
(Processo di informatizzazione)
Si dà mandato al Congresso di Stato di istituire una commissione al fine di sviluppare il processo di
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, ai fini della sua integrazione con il settore
privato per l'offerta dei servizi pubblici.

Art.51
(Razionalizzazione dei centri di costo e profitto)
Si dà mandato al Congresso di Stato di predisporre uno studio volto ad individuare le modalità
indispensabili per il conseguimento di economie gestionali in base a centri di costo che incidono
negativamente sul Bilancio dello Stato, individuando la modalità più opportuna di risanamento
anche attraverso la compartecipazione dei privati e/o la terziarizzazione.
Tale mandato, per riposizionare la funzione economica dello Stato, dovrà estendersi agli Enti
collegati, di concerto con le rappresentanze legali del e parti interessate.
Nell'ottica di razionalizzazione delle risorse destinate al settore pubblico allargato si dà mandato al
Congresso di Stato di formulare di concerto alla A.A.S F.N. una proposta per addivenire ad una
gestione manageriale dell'azienda stessa.

Art.52
(Bandi di concorso pubblico)
L'articolo 10 della Legge 25 novembre 1980 n. 86 è così integrato:
"In attuazione degli impegni di verificare i meccanismi di accesso alla Pubblica Amministrazione,
sottoscritti nell'accordo con le Organizzazioni Sindacali del 18 febbraio 2003, è dato mandato al
Congresso di Stato di definire modalità, criteri e limiti di applicazione della disposizione di cui al
secondo comma del presente articolo, con particolare riferimento alle qualifiche di Responsabile di
unità operativa e di Esperto in attività professionale.
In relazione al superiore comma, di concerto con le disposizioni contenute nella Legge 19 settembre
1990 n.107, è dato mandato al Congresso di Stato di pre sporre, a seguito della ricognizione del
personale in servizio, l'attivazione dei bandi di con orso per le funzioni ritenute strategiche per la
professionalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Al fine di promuovere la mobilità orizzontale in seno alla dirigenza della Pubblica
Amministrazione, è dato mandato altresì al Congresso di Stato di proporre, entro il 30 giugno 2004,
un progetto di legge per la modifica dei titoli di studio e dei requisiti per l'accesso ai ruoli
dirigenziali della Pubblica Amministrazione e per la revisione della Legge n. 118/1990 sullo stato
giuridico del personale dirigente.".

Art.53
(Installazione apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Al fine di completare l'assetto normativo in materia, con decreto reggenziale saranno previste le
modalità di autorizzazione alla installazione di app recchi automatici da divertimento ed
intrattenimento non eroganti premi, nonché le disposizi ni inerenti la loro installazione,
identificazione e controllo.

Art.54
(Interventi e oneri di gestione per l'ampliamento dei servizi alla prima infanzia)
Nella sezione 3, rubrica 79, categoria 5 è' istituito il capitolo 1-3-2408 "interventi e oneri di gestione
per l'ampliamento dei servizi alla prima infanzia" con una previsione di spesa di € 200.000.

Art.55
(Catalogazione beni monumentali e di interesse storico)
E' istituito il capitolo1-4-3135 "spese per la catalog zione di beni di interesse storico", nella
sezione 4, rubrica 127, categoria 4 con una previsione di spesa di € 30.000,00.
La somma sarà impiegata per la catalogazione e classificazione e per gli adempimenti
relativi ai beni di cui agli articolo 197, 198, 199 e 214 della Legge 19 luglio 1995 n.87.

SEZIONE II
INTERVENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art.56
(Semplificazione adempimenti amministrativi I.S.S.)
Il libro matricola, il libro di paga ed i cedolini debbono essere numerati con numerazione
progressiva in ogni pagina a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro.
In calce alle denunce periodiche, il datore di lavoro dovrà indicare i numeri di pagine del periodo.
Più copie della stessa pagina debbono portare lo stsso numero e portare gli stessi dati.
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la trasmissione all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle denunce
periodiche relative ai contributi previdenziali, assicurativi e sociali in genere e dei dati a ciò riferiti
può avvenire anche tramite strumenti e procedure informatiche e telematiche a condizione che
contengano tutti i dati e le informazioni previsti dai registri, dai libri e dai moduli predisposti
dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.
Chi utilizza le procedure di cui al comma che precede è tenuto comunque alla registrazione
dei dati su supporto cartaceo.
L'Istituto per la Sicurezza Sociale potrà in ogni momento richiedere l'esibizione o la
consegna dei documenti registrati su supporto cartaceo.
L'adozione delle procedure previste al presente articolo non modifica gli obblighi e le
responsabilità della conservazione dei documenti.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale predisporrà con
apposito Regolamento, le modalità attuative del presente articolo.
Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'articolo 7 della Legge 7 febbraio 1939 n.2.




Art.57
(Adempimenti dei datori di lavoro)
Dal 1° gennaio 2004 il secondo comma dell'articolo 3 della Legge 19 settembre 1989 n. 95 e'
abrogato.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare le eventuali modifiche di mansione, categoria e
livello retributivo del lavoratore dipendente solo se questi elementi risultino diversi o abbiano
subito modificazioni rispetto ai permessi di lavoro rilasciati dall'Ufficio di Collocamento.

Art. 58
(Personale frontaliero)
Le richieste di assunzione di personale frontaliero sono indirizzate all'Ufficio del Lavoro, il quale
espletati gli accertamenti inerenti la non disponibilità di personale nelle liste di collocamento per la
mansione e/o la funzione richiesta, provvede direttamente alla concessione di nulla osta in base ad
un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione da emanarsi, sentito il parere della
Commissione di Collocamento, entro il 30 giugno 2004 con decreto reggenziale.
Contro i provvedimenti negativi presi dall'Ufficio del Lavoro in materia di nulla osta per
l'assunzione di personale frontaliero, i richiedenti possono ricorrere alla Commissione di
Collocamento ai sensi del punto F, articolo 24 della Legge 19 settembre 1989 n.95.

Art.59
(Semplificazione procedure rilascio licenze)
La licenza o patente d'esercizio per l'avvio di attività produttiva di servizio e commerciale sia a
favore di persone fisiche sia a favore di persone giuridiche è rilasciata dall'Ufficio Industria,
Artigianato e Commercio, previa presentazione dei seguenti documenti:
- attestato di avvenuto pagamento della tassa di rilascio di licenza o patente d'esercizio;
- esatta indicazione dei locali nei quali verrà svolta l'attività con determinazione della via, del
numero civico ed accompagnata da una planimetria evidenziante i locali che si intendono occupare
e la loro metratura;
- attestazione, anche mediante autocertificazione, da parte del richiedente la titolarità
dell'impresa dalla quale risulti la data ed il luogo di nascita, la residenza nel territorio della
Repubblica, la capacità civile, il mai avvenuto fallimento, l'assenza di procedimenti penali e
carichi pendenti, la non occupazione, la legittima disponibilità di locali idonei allo
svolgimento dell'attività richiesta con precisazione che gli stessi non sono sede di altra
attività, nonché la dichiarazione, ove richiesta dalle norme in vigore, di non essere titolare di
altre licenze o patenti di esercizio;
- attestazione professionale e/o abilitazione, ove richiesto dalle norme in vigore, del
richiedente;
- esatta ed univoca definizione dell'oggetto della attività che si intende intraprendere;
- presentazione, ove richiesta, dell'autorizzazione e/o concessione della licenza.
La falsa attestazione di cui al comma precedente comporta la nullità o l'annullamento del rilascio di
licenza o patente d'esercizio da dichiararsi da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio,
oltre che l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 297 del Codice Penale.
Prima di avviare l'attività indipendentemente dall'ottenimento delle relative certificazioni,
l'operatore economico dovrà avere assolto a tutti i requisiti inerenti l'idoneità dei locali, l'igiene, la
sicurezza e quant'altro previsto dalle norme in vigore, in riferimento allo specifico esercizio che
andrà ad avviare.
Il richiedente dovrà inoltre esibire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tutti gli altri
documenti previsti dalla legge, entro 6 mesi dalla data di rilascio della licenza o patente d'esercizio.
Il mancato ottenimento dell'attestazione del possesso di tutti i requisisti previsti dalla legge per
l'esercizio dell'attività comporta l'annullamento dell'atto di rilascio della licenza o patente
d'esercizio da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
La ritardata o mancata esibizione dei documenti di cui sopra entro il termine di 6 mesi sopra fissato
comporta l'applicazione di una sanzione amministratva pecuniaria pari a € 1.000,00.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione preposti ai controlli e alla vigilanza sulle attività
economiche, sono tenuti ad eseguire ispezioni anche el periodo dei 6 mesi successivi al rilascio di
licenza; qualora vengano riscontrate infrazioni o mancanza delle condizioni previste dalla legge in
merito ai requisiti inerenti l'idoneità dei locali, l' giene, la sicurezza necessari per l'avvio
dell'attività, gli uffici competenti della Pubblica Amministrazione impartiranno disposizioni
immediatamente esecutive che potranno comportare, in caso di insussistenza dei requisiti minimi
previsti dalla legge, anche la sospensione dell'attività.

Art.60
(Semplificazione per l'avvio di attività economiche)
I residenti in territorio sammarinese hanno libero accesso alle attività economiche organizzate sia in
forma personale sia in forma societaria ad esclusione delle società anonime.
A tal fine è demandato al Congresso di Stato di predisporre entro il 31 marzo 2004 una modifica
della Legge 28 aprile 1999 n.53, che limiti il ricors all'atto concessorio, fatte salve motivate
deroghe di salvaguardia e ferma restando la facoltà di prevedere particolari limitazioni per alcune
tipologie di attività qualora il loro esercizio possa comportare effetti distorsivi del libero mercato
discapito dell'interesse collettivo.

Art.61
(Semplificazione nel deposito dei certificati delle cariche sociali)
Il comma 7 dell'art.19 della Legge 28 aprile 1999 n.53 è così sostituito a partire dal 1° gennaio
2004:
"19.7 Contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Società il notaio deve
depositare i certificati dei soggetti che ricoprono le cariche sociali di amministratore o componente
del collegio sindacale della società prescritti per legge. Gli organi amministrativo e sindacale, in
allegato alla relazione annuale di rispettiva competenza relativa al bilancio di esercizio, dichiarano
sotto loro personale responsabilità la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste
per legge.
Il deposito dei certificati dovrà aver luogo, altresì, nei casi di rinnovo delle predette cariche.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono mdificabili con decreto reggenziale.".

Art.62
(Semplificazione in materia societaria)
Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme della sezione II "Del
riconoscimento giuridico delle società " della Legg 13 giugno 1990 n.68.
L'articolo 14 della Legge 13 giugno 1990 n. 68 è integralmente abrogato e sostituito con il seguente:
"Art.14
(Delle deliberazioni modificative dell'atto costituvo e dello statuto)
Il verbale delle deliberazioni che modificano atto costitutivo e/o statuto è redatto da notaio; il notai
rogante, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione, verificato l'adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel Registro delle Società
contestualmente al deposito e allega le eventuali atorizzazioni richieste. L'Ufficio del Registro
delle Società, verificata la regolarità formale della documentazione iscrive la delibera nel Registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione
tempestivamente e, comunque, non oltre il detto termine agli amministratori. Gli amministratori nei
trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al
Tribunale Unico per i provvedimenti di cui ai commi terzo e quarto.
Il Tribunale Unico, verificato e ritenuto l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge,
provvede alla omologazione delle deliberazioni e ne ordina l'iscrizione nel Registro delle Società.
Il decreto del Tribunale Unico, è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni
successivi alla notificazione nei modi di cui all'articolo 96.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l'iscrizione.
Restano in ogni caso soggette ad omologa del Tribunale Unico le deliberazioni modificative
dell'atto costitutivo e dello statuto aventi oggetto la trasformazione, fusione, scissione, liquidazione
delle società, nonché quelle aventi ad oggetto la riduzione per esubero del capitale sociale.
Al Notaio, che non adempie agli obblighi previsti dalle superiori disposizioni, ovvero presenta atti
contrastanti con le norme imperative di legge o contrari all'ordine pubblico, si applica la sanzione
amministrativa di € 1.000,00. L'Ufficio Industria Commercio e Artigianato irroga la sanzione a
seguito di apposita comunicazione del Cancelliere scondo le modalità stabilite dalla Legge 28
giugno 1989."
L'articolo 15 della Legge 13 giugno 1990, n.68 è integralmente sostituito dal seguente:
"Art. 15
(Pronuncia e pubblicità del riconoscimento)
1. Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione
della società, decreta il riconoscimento giuridico e ne ordina la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Repubblica e nell'albo del Tribunale Unico.
2. Quando si tratti di società per azioni o anonime per azioni o società costituite ai sensi del secondo
comma del precedente articolo 7, il decreto è accompagnato dalla pubblicazione integrale dello
statuto sociale.
3. Il decreto di riconoscimento giuridico deve essere emesso entro e non oltre trenta giorni dalla
data di ricezione della domanda.
4. Il riconoscimento giuridico produce i suoi effetti dal giorno seguente a quello della pubblicazione
nell'albo del Tribunale Unico.".

Art. 63
(Informatizzazione Registro delle Società)
Ad integrazione e parziale modifica dell'articolo 20 della Legge 13 giugno 1990, n. 68 si dispone:
"4. Il Registro delle Società può essere tenuto anche con strumenti informatici, secondo le
modalità che saranno stabilite da apposito regolamento.
5. Il Registro delle Società è pubblico e chiunque p ò prenderne libera visione.".

Art.64
(Assolvimento imposta di registro su prestazioni d'opera)
I soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati per prestazioni di agenzia, di
rappresentanza, di commercio e similari, devono versar l'imposta di registro prevista alla voce 23
della Tabella A dalla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, all'Ufficio Tributario
unitamente alla ritenuta prevista dal settimo comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984
n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

SEZIONE III
INTERVENTI PER IL COMPARTO ECONOMICO

Art.65
(Obiettivi programmatici di intervento legislativo)
Si dà mandato al Congresso di Stato di presentare un progetto di legge relativo al settore
assicurativo nonché di predisporre il piano sanitario ed un piano di viabilità come previsto dal
programma economico 2004.
Entro giugno 2004 dovrà inoltre predisporsi uno studio volto a definire i più adeguati interventi a
sostegno della politica della prima casa.

Art.66
(Obbligo di trasmissione delle rendite catastali)
Ad integrazione dei disposti contenuti nell'articolo 53 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è fatto
obbligo alle società finanziarie esercenti l'attivià di locazione finanziaria di comunicare ai
conduttori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la rendita catastale degli immobili oggetto
di leasing; nonché di partecipare all'Ufficio Registro ed Ipoteche l'elenco aggiornato degli
utilizzatori e/o conduttori con i relativi dati catastali dei predetti immobili.

Art.67
(Adesione ai progetti di finanziamento europei)
Si dà mandato al Congresso di Stato di verificare ed attuare ogni misura utile per partecipare ai
programmi comunitari a sostegno e beneficio delle imprese sammarinesi

Art.68
(Obbligo di certificazione bilancio)
L'articolo 83 del primo comma della Legge 13 giugno 1990 n.68 è modificato e sostituito dal
seguente:
"Nelle banche, nelle società finanziarie, nelle società per azioni che emettono obbligazioni
l'Assemblea deve deliberare che le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità
sociale e della corrispondenza del bilancio nel suo complesso siano attribuite ad una società di
revisione abilitata ai sensi dell'articolo 87 ed iscritta in un albo speciale costituito presso la
Segreteria di Stato dell'Industria, ferme restando le attribuzioni spettanti al Collegio Sindacale.
A partire dal prossimo rinnovo delle cariche sociali, membri del collegio sindacale degli istituti
bancari, delle società finanziarie e di leasing e di società per azioni che hanno emesso o emettono
obbligazioni, devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Ragionieri
Commercialisti, dei Dottori Commercialisti, degli Avvocati e Notai.".

Art. 69
(Agenzia di Sviluppo e Promozione Economica)
Nell'attesa della nuova disciplina riguardante l'attività dell'Agenzia di Sviluppo e
Promozione Economica a favore della stessa è disposto er il 2004 un contributo al fondo di
dotazione di € 160.000,00.

TITOLO III
INTERVENTI FISCALI PER IL COMPARTO ECONOMICO

Art.70
(Ritenute a titolo d'imposta)
Dal 1° gennaio 2004 la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi passivi corrisposti dagli enti
creditizi di cui al comma 10 dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive
modifiche ed integrazioni è ridotta all'11%; tale rit nuta è applicata nella misura dell'8% se riguarda
gli interessi passivi che derivano dai certificati di deposito e titoli similari di diritto sammarinese
aventi durata non inferiore a 18 mesi; la ritenuta sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari
emessi dalle banche sammarinesi è stabilita nella misura del 4%.

Art.71
(Imposta di registro sulle emissioni obbligazionarie)
Le emissioni di prestiti obbligazionari effettuate dalle banche sammarinesi sono assoggettate alla
sola tassa fissa di registro di € 1.000,00.

Art. 72
(Agevolazioni fiscali per la prima casa)
All'acquisto della cosiddetta "prima casa" ai sensi delle tabelle allegate alla Legge 25 luglio
2003 n. 99 sono applicate le imposte di registro e trascrizione previste per l'assegnazione ai soci
delle cooperative di abitazione.


Art.73
(Norme per la rivalutazione monetaria)
Sulla base delle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, le società di ogni genere e gli
enti svolgenti attività d'impresa tenuti alla redazione del bilancio possono rivalutare i beni materiali,
con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, da
eseguirsi entro il 31 dicembre 2004.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
I valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione non possono in alcun caso superare i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva,
all'effettiva possibilità di economica utilizzazione ell'impresa nonché ai valori correnti.
Gli Amministratori e il Collegio Sindacale, quando è previsto o è stato nominato, devono indicare e
motivare nelle loro relazioni al bilancio di esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione i crite
seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare sotto la propria responsabilità,
salvo che sia intervenuta idonea perizia giurata di stima, che la rivalutazione medesima non eccede
il limite di valore di cui al comma precedente.
I saldi attivi corrispondenti ai beni oggetto di rivalutazione devono essere accantonati in una
speciale riserva designata con riferimento al present articolo, da utilizzarsi esclusivamente per la
copertura di future perdite o per aumentare il capitale sociale. Se la riserva è stata utilizzata a
copertura di perdite, non si può far luogo a distribuz one di utili fino a quando la riserva non è
reintegrata, in tal caso è obbligatorio iscrivere l'ammontare della riserva utilizzata in un apposito
conto d'ordine. Se la riserva è stata utilizzata per aumentare il capitale sociale, quest'ultimo non può
essere diminuito prima che siano trascorsi cinque anni da quello della rivalutazione; in caso
contrario l'ammontare complessivo dei saldi di rivalutazione sarà ripreso fiscalmente per il
pagamento dell'aliquota prevista dall'articolo 12 lettera b) della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e
successive modifiche ed integrazioni.
I beni immobili non possono essere alienati prima che siano trascorsi 5 anni da quello della loro
rivalutazione.
Il saldo attivo di rivalutazione è assoggettato ad imposizione sul reddito col sistema della tassazione
separata nella misura del 6% per i beni ammortizzabli, del 4% per quelli non ammortizzabili, del
10% per gli immobili oggetto di leasing immobiliare riscattati fino al 31 ottobre 2004.
L'imposta di cui al comma precedente non è deducibile dal reddito ed è dovuta anche dai soggetti
che usufruiscono di esenzioni o riduzioni dell'imposta generale sui redditi. Il versamento
dell'imposta deve essere effettuato entro il terzo mese successivo a quello in cui è stata perfezionata
la rivalutazione utilizzando i moduli all'uopo previsti.
L'ammontare dell'imposta pagata deve essere contabilizz ta a decurtazione della riserva di
rivalutazione iscritta in bilancio.
La delibera di rivalutazione e le annesse relazioni devono essere allegate sia alla copia del bilancio
riguardante l'esercizio in cui è avvenuta la rivalut zione - da depositare presso la Cancelleria del
Tribunale ai sensi dell'articolo 71 della Legge 13 giugno 1990 n.68 - sia alla dichiarazione dei
redditi riferita allo stesso esercizio.
In deroga al primo comma, possono accedere ai benefici d l presente disposto tutti gli operatori
economici, a condizione che i saldi attivi di rivalut zione siano iscritti nel registro dei beni
ammortizzabili e/o inventari ed allegati alla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.




Art.74
(Imposta speciale di bollo sui servizi)
Gli operatori economici residenti nello Stato che ric vono fatture dall'estero, note e/o documenti
aventi effetti equivalenti riguardanti prestazioni di servizi che non siano soggette ad imposta sulle
importazioni od a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta generale sui redditi, devono assolvere
l'imposta di bollo in modo virtuale e nella misura proporzionale dello 0,20% dell'ammontare
imponibile.
Sono escluse le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la trasformazione e la lavorazione dei beni.
Gli operatori economici procedono ad autoliquidare l'imposta entro il mese successivo al trimestre
di riferimento effettuando i versamenti all'Ufficio Tributario mediante appositi moduli.
Ai fini dell'assolvimento dell'imposta fa fede la dta di emissione del documento; il versamento con
ritardo inferiore a 30 giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pari al 10% dell'imposta
dovuta, per ritardi superiori a 30 giorni la sanzioe è elevata al 30% dell'imposta dovuta; sul
mancato od insufficiente pagamento accertato dall'Ufficio Tributario si applica la sanzione da una a
tre volte l'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso
legale maggiorato di due punti.
L'ammontare complessivo delle fatture di cui ai commi precedenti deve essere indicato in un
allegato obbligatorio alla dichiarazione dei redditi, debitamente corredato dalle ricevute di quietanza
dei pagamenti dell'imposta medesima.
Dalla presente disposizione sono esclusi gli operatori economici del settore bancario e finanziario.
La norma si applica sulle fatture, note o/e documenti aventi data successiva al 1° gennaio 2004.

Art.75
(Aliquota sui redditi imprese maggiori e persone giuridiche)
A completa riforma degli organi che regolano il contenzioso tributario si prevederà la progressiva
riduzione dell'aliquota di cui all'articolo 12, primo comma, lettera b) della Legge 13 ottobre 1984
n.91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.76
(Tassazione dei redditi prodotti all'estero)
Nella prospettiva della riforma fiscale, fatte salve e norme convenzionali contro la doppia
imposizione sui redditi, è dato mandato al Congresso di Stato di presentare una proposta legislativa,
entro il 30 gennaio 2004, volta a modificare la vigente disciplina relativa alla tassazione dei redditi
prodotti all'estero.
In tale sede si dovranno individuare le misure opportune per una equa imposizione collegata al
credito d'imposta.
La nuova disciplina dovrà avere effetto a decorrere dal periodo d'imposta 2004.





Art.77
(Aliquota agevolata imposta sulle importazioni)
E' dato mandato al Congresso di Stato di procedere nell' stensione del trattamento di cui all'articolo
6 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 per gli immobili direttamente strumentali all'attività d'impresa,
relativamente ai casi di costruzione, ristrutturazione e completamento dei fabbricati che siano o
debbano diventare la sede operativa della stessa.
Il beneficio dovrà essere accordato su interventi immobiliari rientranti in progetti di sviluppo ed
investimento aziendale.
Il decreto dovrà prevedere che nel caso di nuova costruzione e/o ampliamento, l'immobile debba
essere adibito a sede operativa entro 6 mesi dal completamento; non potrà essere riconosciuta
un'aliquota inferiore a quella prevista dall'articolo 6 del succitato decreto; il beneficio dovrà essere
subordinato all'utilizzo pieno e completo dell'immobile per almeno i cinque anni successivi al
completamento, pena il pagamento della differenza di monofase rispetto a quella ordinaria.

Art.78
(Abbattimenti d'imposta)
E' abrogata la Legge18 marzo 1993 n.44, fatti salvi i rapporti tributari in corso.
Si dà mandato al Congresso di Stato di predisporre una apposita normativa che riconosca
abbattimenti sull'aliquota d'imposta di cui all'articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 al fine di
incentivare gli investimenti, favorire l'occupazione e supportare il consolidamento delle imprese.
La predetta disciplina dovrà prevedere abbattimenti alternativi e proporzionali al valore del progetto
dal 50% all'80%, per un periodo da 5 a 8 anni quando sono posti in essere dei progetti annuali o
pluriennali di investimento tesi ad ottenere obiettivi di sviluppo, occupazionali e di consolidamento
nonché un abbattimento proporzionale fino al 50% degli utili annuali di bilancio qualora siano posti
in essere progetti di reinvestimento nell'ambito della stessa impresa.
La disciplina di cui sopra dovrà altresì prevedere la non cumulabilità degli abbattimenti con i
benefici derivanti dall'accesso al credito agevolato.

Art.79
(Defiscalizzazioni individuali)
I redditi derivanti dall'esercizio di nuova impresa industriale o commerciale costituita in forma
individuale, e delle società cooperative, nonché quelli derivanti dallo sv lgimento di attività
professionali ed assimilate sono esenti dall'imposta generale sui redditi per i primi due anni di
attività a far corso dal 1 ° gennaio 2004, a condizione che il volume dei ricavi non sia superiore a
30.000 euro e quello dei compensi non superi 20.000 euro
L'imprenditore industriale o commerciale titolare d'impresa che usufruisce o abbia usufruito della
defiscalizzazione di cui al comma che precede non può ottenere lo stesso beneficio a favore di una
nuova impresa od altra attività neppure qualora operi in settori diversi.

Art. 80
(Riforma delle agevolazioni alle imprese)
Allo scopo di ampliare la base imponibile secondo criteri di equità e trasparenza il Governo
è obbligato a relazionare al Consiglio Grande e Generale entro il 31 maggio 2004 in merito alle
forme di defiscalizzazione in atto a favore delle imprese ed in merito agli indirizzi di riforma sulle
agevolazioni alle imprese.

TITOLO IV
INTERVENTI FISCALI DIVERSI

Art.81
(Rivalutazione delle rendite catastali)
A far data dal 1° gennaio 2004 dovranno attivarsi le procedure utili all'avvio della riforma del
Catasto la quale dovrà essere perentoriamente conclusa entro la fine dell'anno stesso. Nell'attesa
della completa riforma per l'anno 2004, si dettano i uovi coefficienti di rivalutazione dei redditi d
fabbricati, dominicali ed agrari.
I redditi dei fabbricati di cui al punto a) della Legge 20 dicembre 2002 n. 112 sono rivalutati
moltiplicando per sessanta (60) le rendite catastali adottate con Decreto Reggenziale 24 agosto 1953
n. 31. La rivalutazione si abbatte di un quarto quando l'immobile è adibito ad uso di abitazione del
dichiarante ed è sede della effettiva dimora dello stesso.
I redditi dei fabbricati di cui al punto b) della Legge 20 dicembre 2002 n. 112 sono rivalutati
moltiplicando per trentacinque (35) le rendite catastali adottate con Decreto Reggenziale 24 agosto
1953 n. 31
I redditi dei terreni sono rivalutati moltiplicando per dieci (10) le rendite catastali adottate con
Decreto Reggenziale 27 novembre 1952 n. 30.
In relazione ai fabbricati per i quali sia stata ril sciata la dichiarazione di fine lavori ai sensi
dell'articolo 87 della Legge 19 luglio 1995 n.87 o che comunque sono fruibili, ma dei quali non sia
stato registrato l'allibramento catastale, ai soli fini dell'applicazione della Legge13 novembre 1984
n.91 e successive modifiche ed integrazioni, la rendita catastale di cui ai commi che precedono
dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'attestazione catastale, redatta da un tecnico
abilitato ai sensi dell'articolo 162, quarto comma, della Legge 19 luglio 1995 n.87 che provvederà al
calcolo sulla base dei criteri di cui alla Legge 16 luglio 1951 n.10. La medesima dichiarazione, nel
caso sia allegata alla dichiarazione dei redditi, dovrà essere contestualmente depositata all'Ufficio
Tecnico del Catasto. Le disposizioni di cui all'articolo 66 si applicano anche alle dichiarazioni
sostitutive di cui al presente articolo.
Apposito decreto reggenziale regolerà le modalità ed i criteri per la compilazione della
dichiarazione sostituiva.

Art. 82
(Contratti di comodato)
Dal 1° gennaio 2004 i contratti di comodato o di concessione in uso gratuito di beni materiali ed
immateriali sono assoggettati alle imposte secondo parametri da definirsi con apposito decreto
reggenziale da emanarsi entro il 28 febbraio 2004.
Le presenti disposizioni non si applicano quando gli atti di cui al primo comma sono stipulati fra
soggetti con primo grado di parentela.




Art. 83
(Agevolazioni fiscali agli enti di carattere umanitario, solidaristico e di volontariato)
Le agevolazioni fiscali previste a favore delle società cooperative sono estese, per quanto
compatibili, alle associazioni ed enti legalmente riconosciuti, con esclusione delle fondazioni, che
abbiano scopo umanitario, solidaristico o di volontariato.
Art.84
(Detrazioni Soggettive d'Imposta)
La detrazione soggettiva di cui al primo comma dell'articolo 9 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e
successive modifiche ed integrazioni è elevata a € 100,00 con effetto sul periodo d'imposta 2004.

Art.85
(Passività Deducibili)
A decorre dal periodo d'imposta 2004, il primo comma dell'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984
n.91 è modificato ed integrato come segue:
a) le spese funebri per un importo non superiore a 3.000,00 euro,
d) i premi corrisposti per assicurazione sulla vitae quelli di assicurazione contro gli infortuni
stipulati con polizze di durata superiore ai 5 anni fino all'ammontare complessivo di 2.000 euro,
g) la somma di 5.000,00 euro per l'assistenza nell'ambito familiare a persone permanentemente
inferme;
n) i contributi previdenziali volontari corrisposti all'Istituto Sicurezza Sociale ed i premi versati ai
fini della previdenza integrativa sulla base di contratti di durata non inferiore a 10 anni fino a 2.500
euro;
o) le spese sostenute in territorio relative a cure mediche non mutuate prestate da soggetti abilitati,
in misura non superiore a 1.500 euro;
p) gli oneri relativi al ricorso a baby-sitter in misura non superiore ad Euro 2.000,00 in presenza
delle seguenti condizioni: regolare assunzione a seguito della indisponibilità di posti negli asili nido
e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Art.86
(Modifica alla Tabella A dell'imposta sulle importazioni)
La voce 21 della tabella A allegata al Decreto del 2 ottobre 1997 n.108 è così sostituita: "21)
poltrone, veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi
gli ascensori, i servo scala e gli altri mezzi simili atti al superamento delle barriere architettoniche
per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 c.c., se con
motore a benzina, e a 2.500 c.c., se con motore dies l, adatti ad invalidi con ridotte o impedite
capacità motorie anche non titolari di patenti di guida rilasciate in conformità all'articolo 11 della
Legge 20 settembre 1985 n.106".





Art.87
(Aliquote d'imposta progressive)
Si dà mandato al Congresso di Stato di presentare una proposta legislativa volta a ridefinir , entro il
30 giugno 2004, la tabella delle aliquote progressive d'imposta di cui all'articolo 2 della Legge 22
gennaio 1993 n.9 con decorrenza dal periodo d'imposta 2004.

Articolo 88
(Credito d'imposta I.G.R.)
I crediti relativi all'Imposta Generale sui Redditi i cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e
successive modifiche ed integrazioni possono essere compensati, se di spettanza degli operatori
economici, con le somme dovute per il medesimo tipo d'imposta.
La predetta compensazione può essere attuata a partire d lla dichiarazione dei redditi del periodo
d'imposta 2003 e deve essere effettuata a decorrere dal 1° giugno dell'anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli operatori economici che intendono avvalersi della predetta facoltà devono comunicarlo
all'Ufficio Tributario con apposita dichiarazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Articolo 89
(Concordati monofase)
Chi abbia presentato la dichiarazione annuale per il rimborso dell'imposta sulle importazioni
relativa ai beni esportati in base agli articoli 1, 9 e 14 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e
successive modifiche ed integrazioni, e non abbia concordato la misura dello stesso potrà inoltrare
domanda di ammissione alla liquidazione con procedura sommaria di forfetizzazione secondo
parametri, modalità, tempi e procedure che saranno stabiliti con apposito decreto reggenziale da
emanarsi entro il 30 giugno 2004.
La disposizione di cui al comma che precede può esser applicata alle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta fino all'esercizio 2001.
Dalle somme riconosciute come liquidabili, l'Ufficio Tributario tratterrà gli importi accertati a
debito del contribuente per imposte dirette, indirette, sanzioni ed interessi.
L'adozione della procedura sommaria di cui al presente articolo preclude verifiche o accertamenti
per il periodo d'imposta oggetto della predetta procedura; tuttavia non pregiudica l'ulteriore
accertamento, previsto dal regolamento del rimborso dell'imposta sulle importazioni nel termine
all'uopo previsto.
Non sono ammessi alla procedura sommaria di cui al primo comma del presente articolo i
contribuenti che siano stati oggetto di accertamento da parte della competente Commissione o della
Giunta di Stima per un maggior reddito non inferiore a euro 120.000,00, ovvero che abbiano
presentato la dichiarazione di cui al primo comma viziata da una condotta fraudolenta accertata
dall'Ufficio Tributario.
Non sono comunque ammessi alla procedura sommaria di cui al presente articolo:
• i soggetti per i quali sia stata decretata la liquidaz one coatta o d'ufficio o la procedura di
concorso fra i creditori,
• i soggetti che siano incorsi nel biennio precedente o p r i quali siano pendenti procedimenti
di applicazione delle sanzioni di legge per infedeltà nelle dichiarazioni, per violazione degli
obblighi relativi alla contabilità ovvero condanne o procedimenti penali relativi all'esercizio
dell'attività d'impresa.
• i soggetti che abbiano subito la revoca del nulla ost all'attività d'impresa.
TITOLO V
INVESTIMENTI



Art.90
(Piani di investimento)
E' dato mandato al Congresso di Stato di presentare un piano per la gestione della viabilità e per gli
investimenti relativi alle infrastrutture scolastiche, ritenuti come obbiettivo prioritario degli
investimenti pubblici.
Dovrà altresì proporre un'articolazione degli investimenti pluriennali per l'ammodernamento
tecnologico e per i servizi interattivi fra la Pubblica Amministrazione e le imprese ed i cittadini.
E' altresì prioritario procedere all'ammodernamento dell'immobile dell'Ospedale e della sua struttura
tecnologica.
Tali piani dovranno articolarsi su base triennale indicando la tempistica e i costi relativi agli
interventi indicati.

Articolo 91
(Consorzi di vicinato)
Persone fisiche e giuridiche possono costituirsi in co sorzio ai sensi della Legge 22 luglio 1977
n.42 per la realizzazione e la conduzione in uso di infrastrutture di interesse pubblico di vicinato
previste dagli strumenti urbanistici.
Sulla base di un contratto di concessione con l'Amministrazione Pubblica e previo parere conforme
della Giunta di Castello competente, il consorzio si impegna a realizzare a proprie spese le
infrastrutture di vicinato e in suo favore si costituisce il diritto all'uso esclusivo e comune delle
stesse per un periodo determinato, al termine del quale le opere vengono trasferite all'uso pubblico.
Apposito decreto reggenziale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2004, disporrà lo schema di
contratto di concessione, l'elenco delle opere ammissibili, nonché le procedure semplificate per la
costituzione, la gestione e lo scioglimento del consorzio stesso.

Art.92
(Controllo di gestione)
E' dato mandato ad ogni Segreteria di Stato di predisporre, all'interno dei singoli Dipartimenti e con
l'ausilio di soggetti professionalmente abilitati, le procedure per il controllo di gestione su tutti gli
uffici della Pubblica Amministrazione. Il singoli progetti di attuazione dovranno essere approvati
dal Congresso di Stato. Nel caso in cui si ravvisi la necessità dell'ausilio di professionisti esterni il
Congresso dovrà verificare che i terzi coinvolti ed in possesso dei titoli necessari siano fra loro
soggetti diversi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RESIDUALI

Art. 93
(Disposizioni finali)
Si confermano gli impegni assunti con Legge 22 dicembre 2002 n.112, con particolare
riguardo alla conclusione della riforma pensionistica, alla riforma della Legge 13 giugno 1990 n.68
e successive modifiche ed integrazioni "Legge sulle società", alla conclusione della riforma degli
Organi Collegiali relativamente al contenzioso fiscale, all'aggiornamento della Legge 19 novembre
2001 n.115 "Legge sulla Locazione Finanziaria", alla individuazione dei nuovi criteri di preferenza
per l'accesso al credito agevolato, nonché alla predisposizione del progetto di legge a riforma del
mercato del lavoro, alla definizione del provvedimento legislativo per l'unificazione dell'Ufficio
Registro e Ipoteche e dell'Ufficio Tecnico del Catasto attraverso la riforma di quest'ultimo.

Art.94
(Politiche sociali)
Si dà mandato al Congresso di Stato di attivare il confronto, attraverso il metodo della
concertazione, con le realtà sociali ed economiche sull politiche di rilevante valenza sociale, fra cui
le politiche tariffarie, la definizione delle strutt re per il servizio mensa e la possibilità di verifica in
ordine agli aumenti relativi agli assegni familiari

Art.95
(Tasso legale)
Dal 1° gennaio 2004 il tasso legale è fissato nella misura del 3,5%.

Art.96
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 2003/1703 d.F.R


I Capitani Reggenti
Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta