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Disposizioni Penali Contro L'uso Indebito Di Carte Di Credito, Di Pagamento E Di Prelevamento Di Denaro Contante


Published: 2006-02-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984423/disposizioni-penali-contro-luso-indebito-di-carte-di-credito%252c-di-pagamento-e-di-prelevamento-di-denaro-contante.html

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LEGGE 22 febbraio 2006 n.44
REPUBBLICA DI SAN MARINO

DISPOSIZIONI PENALI CONTRO L’USO INDEBITO DI CARTE DI CREDITO, DI
PAGAMENTO E DI PRELEVAMENTO DI DENARO CONTANTE

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2006.

Art. 1

Dopo l’articolo 204 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 204 bis
(Uso indebito di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, senza esserne titolare,
utilizza carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento che abiliti al
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o di servizi, è punito con la prigionia e con
la multa a giorni di secondo grado.".

Art. 2

Dopo l’articolo 401 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

"Art. 401 bis
(Falsificazione di carte di credito o di documenti analoghi)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, contraffa o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro
contante, all’acquisto di beni o di servizi, ovvero detiene, cede, acquista, o comunque riceve
tali carte o documenti è punito con la prigionia di terzo grado.
L’uso delle carte o dei documenti indicati al comma precedente è punito secondo
l’articolo 204 bis.".

Art. 3

L’articolo 402 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 402
(Causa di non punibilità)

Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 401 e 401
bis primo comma, ne informa l’autorità prima di fare uso o di mettere in circolazione le cose
contraffatte o alterate."


- 2 -

Art. 4

L’articolo 403 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Art. 403
(Fabbricazione, detenzione, acquisto, alienazione di strumenti o materiali di contraffazione)

Chiunque fabbrica, detiene, cede, acquista o comunque riceve strumenti, materiali od
altri mezzi destinati alla contraffazione od alterazione delle cose di cui agli articoli 401 e 401
bis, è punito con la prigionia di secondo grado.
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto:
a) programmi informatici o altri mezzi che per la loro natura sono particolarmente atti alla
contraffazione o all’alterazione;
b) ologrammi o componenti della moneta, delle carte o degli altri documenti indicati
nell’articolo 401 bis, destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o
l’alterazione.".

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.



Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2006/1705 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani