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Attuazione Degli Accordi Governo-Organizzazioni Sindacali Sottoscritti In Data 7 Novembre E 1° Dicembre 2005 Concernenti: A) Immissione In Ruolo Del Personale Di Seconda Fascia B) Precariato Interno


Published: 2006-02-22
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LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI E ISTITUZIONALI; ORDINAMENTO DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTR
LEGGE 22 febbraio 2006 n.45
REPUBBLICA DI SAN MARINO
ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI GOVERNO – ORGANIZZAZIONI SINDACALI
SOTTOSCRITTI IN DATA 7 NOVEMBRE E 1° DICEMBRE 2005 CONCERNENTI:
A) IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE DI SECONDA FASCIA
B) PRECARIATO INTERNO




Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino



Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2006.


Art.1

E’ autorizzata l’immissione in ruolo del personale stabilizzato in virtù dell’Accordo
Governo – Organizzazioni Sindacali del 7 novembre 2005 e del conseguente Accordo del 1°
dicembre 2005 nonché sulla base degli impegni assunti con gli Accordi per il rinnovo del
Contratto di Lavoro nel Settore Pubblico Allargato per i quadrienni 2001-2004 e 2005-2008,
mediante inquadramento nella qualifica in cui il dipendente è stato stabilizzato, fermo
restando quanto stabilisce l’articolo 40 della Legge 20 dicembre 2002 n.112.
I relativi adempimenti amministrativi saranno espletati a cura della Segreteria di
Stato per gli Affari Interni.

Art.2

La disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 2 della Legge 19 settembre
1990 n.108 “Normativa sugli incarichi e supplenze nella Pubblica Amministrazione –
integrazioni all’Allegato ‘D’ alla Legge Organica” è sospesa fino alla revisione della
Dotazione Organica del Settore Pubblico Allargato.
Le Amministrazioni del Settore Pubblico Allargato sono autorizzate a procedere al
ripristino e/o al mantenimento delle differenze di livello in favore dei dipendenti titolari di
incarichi interni conferiti o che potranno essere conferiti a norma della Legge n.108/1990,
con atto amministrativo legittimato, su posti vacanti. La decorrenza del ripristino delle
suddette differenze di livello è stabilita al 1° febbraio 2005, senza corresponsione di arretrati
per il periodo antecedente a tale data; la eventuale differenza di livello dovrà essere
riconosciuta, se spettante e fino al termine dell’incarico, nei medesimi termini e dalla
medesima data anche nei confronti di coloro che hanno cessato l’incarico interno.



Art.3

In favore del personale già in ruolo e di cui al relativo elenco allegato all’Accordo
Governo – Organizzazioni Sindacali del 1° dicembre 2005, che alla data del 1° dicembre
2005 risultava:
- essere titolare di incarico o sostituzione a livello superiore;
- avere svolto servizio a livello superiore, per incarico o sostituzione, a norma della Legge
n.108/1990, continuativamente almeno dal 20 luglio 1998 al 1° gennaio 2003 ovvero aver
maturato il corrispondente numero di giorni nel periodo compreso fra il 20 luglio 1997 e
il 18 febbraio 2003;
vengono applicati:
a) il ripristino delle differenze di livello secondo i termini e le decorrenze stabilite al
precedente articolo 2;
b) l’inquadramento nelle qualifiche riconosciute, anche in ruoli sovrannumerari, nei posti
che saranno individuati dalla nuova dotazione organica;
c) il riconoscimento, a decorrere dal 1° giugno 2004, se spettanti, degli effetti economici
derivanti dalla acquisizione delle nuove qualifiche, che avverrà successivamente agli
inquadramenti

Art.4

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni è autorizzata, previo accordo con le
Organizzazioni Sindacali, a definire, secondo quanto previsto al superiore articolo 3, lettera
b), contestualmente alla adozione della nuova Dotazione Organica del Settore Pubblico
Allargato e tenuto conto dell’esperienza e della professionalità maturate, gli inquadramenti
del personale già in ruolo, distaccato con atto amministrativo in altro posto e in possesso dei
requisiti di servizio specificati nell’Accordo per il rinnovo del contratto di lavoro per il
quadriennio 2001-2004 e, più precisamente, avere maturato un distacco continuativo almeno
dal 20 luglio 1998 al 1° gennaio 2003 ovvero avere maturato in distacco il corrispondente
numero di giorni nel periodo compreso fra il 20 luglio 1997 e il 18 febbraio 2003 e del
personale distaccato per motivi di salute.

Art.5

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno imputati sui
pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese per il personale dipendente.

Art.6

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2006/1705 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani