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Modifica Dell'articolo 240 Del Codice Penale


Published: 2006-02-22
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984421/modifica-dellarticolo-240-del-codice-penale.html

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“MODIFICA DELL’ARTICOLO 240 DEL CODICE PENALE”

LEGGE 22 febbraio 2006 n.46
REPUBBLICA DI SAN MARINO

MODIFICA DELL’ARTICOLO 240 DEL CODICE PENALE


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 febbraio 2006.


Art. 1
(Modifica dell’articolo 240 del Codice Penale)

L’articolo 240 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Art. 240

(Impedimento alla circolazione stradale)

Chiunque, fuori dai casi previsti dal primo comma dell’articolo precedente
e salvo espressa autorizzazione della pubblica autorità, impedisce od ostacola in
qualsiasi modo la circolazione sulle pubbliche vie, è punito con la prigionia di
primo grado o con l’arresto di terzo grado ovvero con la multa a giorni di secondo
grado.”.


Art. 2
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua legale pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2006/1705 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani