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Istituzione Di Una Commissione Consiliare D'inchiesta Su Presunti Comportamenti Riguardanti L'eventuale Apertura Di Una Casa Da Gioco A San Marino


Published: 2006-09-28
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Microsoft Word - D103.2006.doc

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 settembre 2006

LEGGE 28 SETTEMBRE 2006 N.103


ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE D’INCHIESTA SU PRESUNTI
COMPORTAMENTI RIGUARDANTI L’EVENTUALE APERTURA DI UNA CASA DA
GIOCO A SAN MARINO

Art. 1

In ottemperanza all’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale il 31
luglio 2006, è istituita, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Consiliare 11 marzo 1981 n.21 e
sue successive modifiche ed integrazioni, una Commissione Consiliare d’Inchiesta con il compito di
accertare:
a) l’autenticità e la reale provenienza del “documento” attribuito ad un Senatore della Repubblica
Italiana e di quello a firma del Presidente della Trillium Gaming Inc., prodotti entrambi da alcuni
Consiglieri nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 27 luglio 2006;
b) la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a);
c) se la documentazione prodotta sia stata sollecitata direttamente od indirettamente da Consiglieri
della Repubblica per strumentali finalità politiche;
d) l’esistenza di eventuali comportamenti non corretti da parte di esponenti politici in merito alla
possibile apertura di una casa da gioco a San Marino.

Art.2

La Commissione è composta ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 15 della Legge 11
marzo 1981 n.21 (Regolamento Consiliare) così come modificato dalla Legge Qualificata n.2/2006,
e precisamente:
- quattro membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo Democratico
Cristiano Sammarinese;
- sei membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo dei Socialisti e dei
Democratici;
- tre membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo di Alleanza Popolare;
- due membri del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo di Sinistra Unita;
- un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza del Gruppo Nuovo Partito
Socialista;
- un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Noi Sammarinesi;
- un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Popolari Sammarinesi;
- un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Alleanza Nazionale
Sammarinese;
- un membro del Consiglio Grande e Generale in rappresentanza della Lista Sammarinesi per la
Libertà.
Non possono far parte della Commissione i Consiglieri indicati nei documenti di cui
all’articolo 1 o che hanno prodotto i documenti stessi.

Art.3

La Commissione, nella riunione di insediamento convocata dalla Reggenza, elegge nel suo
seno un Presidente, che sarà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più
anziano nella carica e in caso di pari anzianità da quello più anziano d’età.
La Commissione ha i poteri ed i limiti di cui all’articolo 15 del Regolamento Consiliare 11
marzo 1981 n. 21 e sue successive modifiche e quindi potrà, fra l’altro, ammettere prove testimoniali
nonché consultare ed acquisire documenti presso i pubblici uffici e presso il Tribunale.
La Commissione non potrà interferire, ostacolare o ritardare eventuali azioni dell’autorità
giudiziaria sugli stessi fatti.

Art.4

La Commissione dovrà riferire al Consiglio Grande e Generale entro e non oltre il 31 gennaio
2007.
Essa svolgerà i suoi lavori nell’Aula del Consiglio Grande e Generale.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della Segreteria
Istituzionale.

Art.5

I membri della Commissione e i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto
istruttorio fino al riferimento di cui al primo comma del precedente articolo 4.

Art.6

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 28 settembre 2006/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Loris Francini





IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta