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Decreto Legge 22 luglio 2011 n.110 - Ratifica Decreto Legge 27 maggio 2011 n.87 - Misure urgenti per l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti


Published: 2011-07-22
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO LEGGE 22 luglio 2011 n.110
(Ratifica Decreto Legge 27 maggio 2011 n.87)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Legge 27 maggio 2011 n.87 – “Misure urgenti per l’incentivazione
dell’occupazione di giovani studenti”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b)
della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge
Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di
adottare nuove misure per incentivare l’occupazione di giovani studenti nel periodo
estivo a partire già dal prossimo 1° giugno 2011;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 23 maggio
2011;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2011;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 27 maggio 2011 n.87
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:


MISURE URGENTI PER L’INCENTIVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
DI GIOVANI STUDENTI

Art. 1
(Scopo)

La Repubblica di San Marino consapevole dell’importanza del lavoro come momento
fondamentale della crescita personale e professionale di ciascun individuo, promuove l’occupazione
dei giovani studenti mediante la predisposizione di misure incentivanti di cui agli articoli che
seguono.
Hanno diritto agli incentivi previsti dal presente decreto - legge le imprese che occupano
giovani studenti nel periodo estivo di sospensione degli studi e nei giorni festivi e pre-festivi
dell’anno solare.

Art. 2
(Finalità)

Le misure incentivanti l’occupazione dei giovani studenti, sono tese alla formazione e
orientamento professionale degli stessi, al graduale approccio al mondo del lavoro anche durante gli
anni di studio, alla maturazione personale dei giovani attraverso le esperienze di lavoro, alla
acquisizione della consapevolezza che il percorso di indipendenza economica si attua attraverso il
lavoro inteso come valore, sacrificio e gratificazione.
Parimenti le misure incentivanti tendono a promuovere nelle imprese la consapevolezza
dell’importanza del momento formativo e sociale dei giovani con l’offerta di esperienze di lavoro.
2

Art. 3
(Aventi diritto)

Le imprese industriali, artigianali, commerciali, del settore turistico-alberghiero, gli studi
professionali, le imprese di servizio e le cooperative che durante il periodo estivo assumono giovani
studenti cittadini sammarinesi o residenti o titolari di permesso di soggiorno in Repubblica di età
compresa fra il 14° e 26° anno di età con contratto di lavoro stagionale o comunque a tempo
determinato, hanno diritto ad uno sgravio contributivo nella misura del 70%.
Il medesimo sgravio contributivo si applica anche alle imprese industriali, artigianali,
commerciali, del settore turistico-alberghiero, alle imprese di servizio e alle cooperative che durante
l’anno assumono giovani studenti di età compresa fra il 18° e il 26° anno di età, limitatamente a
prestazioni lavorative da svolgersi nei giorni festivi e pre-festivi dell’anno solare.

Art. 4
(Misura della retribuzione minima)

Fatte salve le migliori condizioni economiche derivanti dall’autonomia contrattuale delle parti,
i giovani lavoratori di cui all’articolo che precede, hanno diritto alla corresponsione del compenso
mensile che non può essere inferiore a quanto indicato al punto a), dell’articolo 11, della Legge 24
luglio 1987 n. 89 “Normativa in materia di formazione professionale” come modificato dall’articolo
3 della Legge 4 marzo 1993 n. 36, legato al livello di assunzione, oltre agli abbattimenti o tariffe
legati all’età previsti dai vari contratti collettivi.
L’abbattimento retributivo deve intendersi come comprensivo degli abbattimenti previsti dai
vari contratti collettivi per l’addestramento professionale.
In riferimento ai giovani lavoratori non si applica la sospensione degli assegni famigliari in
capo agli aventi diritto ed i compensi derivanti dal lavoro estivo di sospensione degli studi o
prestato nei giorni festivi e pre-festivi dell’anno solare sono esenti dalle imposte sul reddito.

Art. 5
(Chiamata nominativa al lavoro stagionale e festivo)

Le imprese industriali, artigianali, commerciali, del settore turistico-alberghiero, le imprese di
servizio e le cooperative potranno procedere all’assunzione mediante chiamata nominativa dei
giovani studenti di cui al primo e secondo comma dell’articolo 3.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, anche per via telematica o tramite telefax,
all’Ufficio del Lavoro per la presa d’atto, l’assunzione del giovane lavoratore prima dell’inizio
dell’attività lavorativa.

Art. 6
(Richiesta di riduzione degli oneri sociali e assicurativi)

La riduzione parziale degli oneri sociali e assicurativi, dovuti dal datore di lavoro all’Istituto
per la Sicurezza Sociale, si applica per i dipendenti sammarinesi o residenti a San Marino.
A tale scopo i datori di lavoro, per poter accedere ai benefici di cui sopra, sono tenuti a
presentare richiesta all’Ufficio del Lavoro che integrerà all’Istituto per la Sicurezza Sociale la
percentuale esonerata.
Il datore di lavoro è tenuto a:
1. calcolare per intero i contributi sull’ammontare della retribuzione;
2. evidenziare, a parte sulla denuncia riepilogativa, gli importi di sgravio da detrarre dal totale dei
contributi dovuti;
3. allegare copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 2 dell’articolo 5 con la presa
d’atto dell’Ufficio del Lavoro.

3
Art. 7
(Ambito di applicazione)

I benefici e i compensi previsti dagli articoli che precedono si applicano ai rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato, instaurati nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre
di ogni anno.
I benefici e i compensi si applicano, altresì, ai rapporti di lavoro subordinato instaurati ai sensi
del secondo comma dell’articolo 3.
Nel caso previsto al primo comma del presente articolo, le istanze per il godimento dei
benefici contributivi di cui all’articolo 3 dovranno essere avanzate dal datore di lavoro entro il 30
settembre dell’anno di competenza.
Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, le istanze per il godimento dei
benefici contributivi di cui all’articolo 3 dovranno essere avanzate dal datore di lavoro entro il 31
dicembre dell’anno di competenza.

Art. 8
(Variazione aliquote contributive e assicurative)

La misura degli sgravi contributivi e assicurativi potrà essere annualmente variata con decreto
delegato.

Art. 9
(Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono si provvede mediante imputazione sul
cap. 2-8-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del lavoro” del
Bilancio di competenza.

Art. 10
(Abrogazioni)

E’ abrogata la Legge 27 giugno 2003 n. 88 ed ogni altra norma in contrasto.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 2011/1710 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta