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Decreto Legge 22 Luglio 2011 N.112 - Ratifica Decreto Legge 1 Giugno 2011 N.92 - Proroga Straordinaria Dei Termini Di Presentazione Delle Dichiarazioni Dei Redditi E Degli Altri Adempimenti Ad Esse Connessi


Published: 2011-07-22
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO LEGGE 22 luglio 2011 n.112
(Ratifica Decreto Legge 1 giugno 2011 n.92)


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto il Decreto Legge 1 giugno 2011 n.92 – “Proroga straordinaria dei termini di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti ad esse connessi”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b)
della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge
Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità e l’urgenza di
prorogare in via straordinaria i termini per l’espletamento delle formalità
connesse alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2010 al fine
di assicurare un congruo periodo di tempo a disposizione dell’utente per assolvere
correttamente agli adempimenti fiscali;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 23
maggio 2011;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 21 luglio 2011;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 1 giugno 2011 n.92
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:



PROROGA STRAORDINARIA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI DEI REDDITI E DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI AD ESSE CONNESSI


Art.1

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi
ed al versamento della relativa imposta per l’esercizio fiscale 2010, sono modificati in via
straordinaria i seguenti termini:
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle persone
giuridiche, delle stabili organizzazioni di imprese non residenti e dei sostituti d’imposta di cui
alla lettera a), primo comma, dell’articolo 18 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è
fissato al 10 settembre 2011;
- il termine per il versamento del conguaglio d’imposta di cui al primo trattino, terzo comma,
dell’articolo 18 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 10 settembre 2011;
- il termine per il versamento dei primo acconto di imposta dovuto da tutti gli operatori economici
di cui al secondo trattino, terzo comma, dell’articolo 18 del Decreto Legge 26 ottobre 2010
n.172 è fissato al 10 settembre 2011;
- il termine di cui al primo comma dell’articolo 32 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 così come
sostituito dall’articolo 19 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 10 settembre
2011;
- il termine di cui al primo comma dell’articolo 33 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 così come
sostituito dall’articolo 20 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 è fissato al 10 settembre
2011.
A parziale deroga delle disposizioni di cui al comma precedente, il termine per la
presentazione delle dichiarazioni dei redditi è prorogato al 30 settembre 2011 per i contribuenti che
hanno eseguito i versamenti di cui al secondo e terzo trattino del comma precedente entro il 10
settembre 2011, oppure, che non sono tenuti a tali versamenti. La predetta deroga non si applica ai
contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di cui al successivo comma 4.
Le variazioni di cui al comma precedente hanno effetto limitatamente al periodo d’imposta
2010, a decorrere dai periodi d’imposta successivi si applicano le disposizioni degli articoli 18, 19 e
20 del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172.
Per effetto delle disposizioni del presente articolo e limitatamente al periodo d’imposta
2010, l’opzione per l’utilizzo degli eventuali crediti d’imposta 2010 per il pagamento, anche
parziale, del primo acconto 2011 potrà essere esercitata dal 1° al 15 ottobre 2011 restando in ogni
caso valido il versamento delle somme eventualmente dovute nei termini del comma 1.
Le disposizioni di cui alla lettera a), primo comma, dell’articolo 18 del Decreto - Legge 26
ottobre 2010 n. 172, e quelle in deroga di cui al presente articolo, si applicano anche ai trust di cui
alla Legge 17 marzo 2005 n. 38.


Art.2

Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1 del presente decreto - legge le norme in
materia di formazione del Rendiconto Generale dello Stato per il solo esercizio finanziario 2010,
sono così modificate in via straordinaria:
a) il termine di cui agli articoli 56, 60, 64 e 69 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 così come
modificato dall’articolo 16 della Legge 29 ottobre 2010 n. 176 è modificato al 31 ottobre 2011;
b) il decimo comma dell’articolo 54 del Decreto n. 53 del 24 aprile 2003 così come modificato
dall’articolo 10 del Decreto n. 75 del 7 giugno 2004 e dall’articolo 16 della Legge 29 ottobre
2010 n. 176 è modificato come segue: “l’Ufficio Generale Contabile predispone lo schema di
Rendiconto Generale dello Stato entro il 31 ottobre 2011. Non oltre tale termine predispone la
relazione tecnico-contabile di cui all’articolo 57 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, la nota
integrativa prevista dall’articolo 97 della Legge medesima e il conto consolidato;”;
c) il secondo comma dell’articolo 38 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168 così come modificato
dall’articolo 11 della Legge 29 ottobre 2010 n. 176 è così modificato: “l’adeguamento di cui al
comma che precede potrà avvenire entro il 30 settembre dell’anno successivo.”.


Art.3

I termini previsti per i versamenti contributivi di cui al secondo comma dell’articolo 1 del
Decreto 30 dicembre 1985 n. 168 così come modificato dall’articolo 1 del Decreto Delegato 11
aprile 2011 n.57 si applicano, per il solo esercizio finanziario 2010, ai conguagli dei contributi
dovuti.


Art.4

Allo scopo di armonizzare i termini di presentazione della domanda di assegno familiare
integrativo con quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi, esclusivamente per l’anno
2011, è prorogato il termine di presentazione delle domande di assegno familiare integrativo di cui
al comma 12 dell’articolo 2 della Legge 8 maggio 2009 n. 64 al 30 settembre 2011;
E’ prorogato al 30 aprile 2012 il termine per effettuare da parte del competente ufficio
dell’Istituto Sicurezza Sociale la liquidazione degli assegni relativi.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 2011/1710 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta