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Decreto Legge 3 Agosto 2011 N.124 - Provvedimenti Fiscali Diversi Urgenti


Published: 2011-08-03
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984415/decreto-legge-3-agosto-2011-n.124---provvedimenti-fiscali-diversi-urgenti.html

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Bozza decreto Delegato

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 3 agosto 2011 n.124


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di modificare le misure applicative delle imposte per le
quali persistono difficoltà operative per il contribuente oppure per le quali è rilevata l’opportunità
di modificare il prelievo coerentemente con le finalità istitutive di dette imposte e nello stesso tempo
l’urgenza di apportare immediatamente tali modifiche per predisporre in tempo utile la loro
esecutività;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 18 luglio 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



PROVVEDIMENTI FISCALI DIVERSI URGENTI


Art. 1
(Rimborso della monofase applicata sull’imposta Erariale di Consumo e sull’Imposta di
Fabbricazione)

Con riferimento alla Delibera del Congresso di Stato 25 gennaio 2010 n.14 è ammesso il
rimborso dell’imposta monofase pagata dagli operatori indicati dalla predetta Delibera sull’imposta
Erariale di Consumo e sull’Imposta di Fabbricazione.
Gli operatori economici di cui al comma precedente potranno presentare la richiesta di
rimborso entro il 30 settembre 2011 compilando un apposito modulo di richiesta predisposto
dall’Ufficio Tributario al quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento dell’imposta.
L’Ufficio Tributario provvederà al rimborso, previa verifica della documentazione tesa ad
attestare, anche in base alle proprie risultanze, l’effettivo pagamento dell’imposta, entro il 31
dicembre 2011 con imputazione delle somme sul capitolo in uscita 2-1-2840 – Rimborsi imposta
sulle importazioni.


Art. 2
(Imposta monofase sui prodotti energetici distribuiti a mezzo rete pubblica)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 l’importazione di gas naturale (metano), energia elettrica ed
acqua potabile, distribuiti a mezzo rete pubblica, è esente ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle
importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni.
2
A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono abrogati:
1. l’articolo 48 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
2. il Decreto 19 aprile 2004 n.46;
3. il Decreto 2 febbraio 2005 n.15.
Gli Acquisti dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici relativi ai prodotti di cui al
precedente comma 1 e ad i servizi ad essi connessi non sono soggetti alle procedure di cui alla
Legge 17 settembre 1999 n.96 e del Decreto 20 gennaio 2000 n.10 e loro successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 3
(Disposizioni in materia di Imposta Complementare sui Servizi)

A decorrere dal 1 gennaio 2012 i servizi sanitari privati di cui all’articolo 10 del Decreto
Delegato 22 marzo 2011 n.50 sono non imponibili ai fini dell’applicazione dell’Imposta
Complementare sui Servizi istituita dall’articolo 48 della Legge n. 194/2010.


Art. 4
(Disposizioni diverse in materia di imposta di registro)

I benefici di cui al secondo comma, dell’articolo 58, della Legge 22 dicembre 2010 n. 194,
vengono estesi anche nei casi di trasferimento di proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene
immobile già oggetto di contratto di locazione finanziaria, che a seguito di risoluzione anticipata
dovuta ad inadempimento dell’utilizzatore, è tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Il
bene immobile così trasferito dovrà essere oggetto di un nuovo contratto di locazione finanziaria da
stipularsi entro tre mesi dall’atto di acquisto. In caso contrario, l’acquirente (o soggetto locatore)
dovrà corrispondere la differenza sulle imposte dovute.
I benefici di cui alla Legge 27 luglio 1979 n. 50 sono estesi ai titolari di “Licenza di
Operatore Agricolo” di cui alla Legge 20 settembre 1989 n. 96.
La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, attesta lo stato giuridico, la residenza del
titolare di “Licenza di Operatore Agricolo”, la sede aziendale nonché l’espletamento dell’effettiva
attività di “Coltivatore Diretto” o di “Imprenditore Agricolo” con certificato che conferma
l’esistenza dei requisiti di cui al precedente secondo comma.


Art. 5
(Disposizioni in materia di rimborso monofase)

All’articolo 6 (Misura del rimborso) del Decreto 29 novembre 2004 n.163 sono aggiunti i
seguenti commi:

“Le note di accredito attive e i documenti equivalenti, conseguenti ad accordi commerciali
preventivi con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di
acquisto di beni importati, sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono
essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti
accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell’Ufficio
Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L’imposta monofase relativa a
tali note attive, evidenziata anch’essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale,
è rimborsata integralmente all’operatore, sommandosi così all’imposta da rimborsare calcolata sulle
esportazioni con le modalità dei commi precedenti.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo previo interpello preventivo
del contribuente all’Ufficio Tributario con esito favorevole per il contribuente e non si applicano
quando gli accordi commerciali non siano preventivi alla operazione di importazione.”.

3
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal periodo d’imposta 2011.


Art. 6
(Disposizioni in materia di imposta generale sui redditi)

I compensi erogati dagli organismi internazionali al personale della Repubblica di San
Marino impiegato permanentemente all’estero presso gli stessi sono esenti ai fini dell’applicazione
dell’imposta generale sui redditi di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n.91.
La lettera f), dell’articolo 10, della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni è
sostituita dalla seguente:
“f) le indennità, i premi, i gettoni e simili erogati ai soggetti che prestano servizio volontario
nei Corpi Uniformati sammarinesi e nelle pubbliche bande musicali;”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 agosto 2011/1710 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta