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Decreto Legge 4 agosto 2011 n.127 - Modifiche e integrazioni alla Legge 13 marzo 1991 n. 40 “Acquisto armi da fuoco”


Published: 2011-08-04
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AL COMANDO CENTRALE DELLA GENDARMERIA

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 4 agosto 2011 n.127

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre
2005 n.184 e precisamente la necessità di armonizzare la normativa sammarinese in materia di
armi da fuoco con quella italiana e l’urgenza di sottoscrivere un’intesa tecnica tra la Repubblica
di San Marino e la Repubblica Italiana immediatamente operativa al fine di attivare lo scambio di
informazioni fra le competenti Autorità di Polizia finalizzato ai trasferimenti di armi, munizioni e
materiali esplodenti nell’ottica della tutela della sicurezza pubblica interna ed internazionale;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 2 agosto 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 13 MARZO 1991 N. 40
“ACQUISTO ARMI DA FUOCO”

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art. 1

Ogni operatore economico abilitato al commercio al dettaglio di armi da fuoco, è obbligato
a tenere appositi registri per le armi, le polveri, le munizioni e gli artifizi pirotecnici di IV^ e V^
categoria ovvero muniti del marchio “CE del tipo” ed uno schedario per le sole armi. I registri di
cui sopra dovranno essere controfirmati in ogni pagina, così come ciascuna scheda relativamente
alle sole armi, dal Comando della Gendarmeria e dovranno indicare il carico e lo scarico dei
rispettivi articoli e le operazioni giornaliere. E’ vietata la vendita di esplosivi. Sino a quando non vi
sarà collegamento informatico certificato con la Gendarmeria di ogni singola armeria, le schede,
relativamente alle armi, potranno essere anche di tipo cartaceo.
I registri di cui al comma 1, dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del Comando della
Gendarmeria da parte dell’armiere che, in tempo reale, ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta
consegna all’acquirente di ogni arma da fuoco o parte di essa così come indicato nell’articolo 1 bis.
I registri di cui sopra, dovranno essere conservati per 50 anni ed alla cessazione dell’attività,
consegnati al Comando Gendarmeria che ne curerà la custodia per il periodo necessario.
Nei registri (ed anche sulle schede relativamente alle sole armi da fuoco), dovranno essere
trascritti tutti gli elementi di identificazione e la provenienza di ogni arma, polvere da sparo,
munizioni ed artifici pirotecnici di IV^ e V^ categoria, ovvero muniti del marchio “CE del tipo”, le
generalità e il domicilio dei soggetti con i quali le operazioni di carico e scarico vengono compiute,
il numero del Porto d’Armi o di altro titolo abilitativo all’acquisto, la data di rilascio e la validità
corrente con l'indicazione dell'ente, autorità o ufficio che l'ha rilasciato.
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Relativamente alla vendita di polveri, cartucce, artifizi pirotecnici di IV^ e V^ categoria
ovvero muniti del marchio “CE del tipo” di cui al comma 1, ai cittadini non residenti, nei
quantitativi consentiti dalla Legge del paese di appartenenza, si stabilisce che la cessione possa
avvenire in favore di coloro i quali siano in possesso di porto d’armi o di altro titolo abilitativo
all’acquisto in corso di validità, adottando la stessa procedura per la vendita delle armi da fuoco, di
cui al successivo articolo 3 della presente Legge. L’armeria dovrà informare, contestualmente
all’avvenuta vendita, l’Ufficio Armi della Gendarmeria che ne darà comunicazione immediata alle
autorità di Polizia italiane competenti.
Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d’Armi o Nulla Osta,
rilasciato dal Corpo della Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 cartucce relative
alle armi regolarmente detenute e denunciate, 5 Kg di polvere da sparo. Per i titolari di Porto
d’Armi ad uso caccia, il numero massimo di cartucce detenibile è esteso a 3.000. I tiratori sportivi,
che svolgono attività agonistica, possono chiedere l’estensione del numero di cartucce da 1.500 a
3.000 producendo relativa istanza al Comando Gendarmeria Ufficio Armi. La durata
dell’autorizzazione è annuale.
Il Comando della Gendarmeria è tenuto a compiere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni
sulla autenticità, la veridicità e la validità dei documenti personali di riconoscimento di cui al terzo
comma e la conservazione della fotocopia degli stessi.”.

Art. 2
(Inserimento dell’articolo 1 bis nella Legge 13 marzo 1991 n. 40)

Dopo l’articolo 1 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è inserito il seguente articolo:

“Art.1 bis

Si intende per “arma da fuoco” qualsiasi arma portatile provvista di canna capace di lanciare
proiettili, mediante l'azione di un combustibile propellente.
Ai fini della presente legge, un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato in arma se:
- ha l’aspetto di un’arma da fuoco (pistole, rivoltelle, fucili);
- per le caratteristiche tecnologiche (struttura meccanica, qualità dei materiali) può essere
trasformato in tale strumento.
Ai fini della presente Legge, si intende per «parte» qualsiasi elemento specificamente
progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al compimento del suo ciclo funzionale. Rientrano
nell’ipotesi la canna, l’otturatore od il blocco di culatta, il fusto o la carcassa, il carrello, il tamburo.
Sono equiparati alle parti di arma i dispositivi, progettati, costruiti, od adattati per attenuare il
rumore prodotto da un’arma da fuoco.
Ai fini della presente Legge, si intende per «munizione» l'insieme della cartuccia adatta ad
essere usata in un’arma da fuoco. La cartuccia si divide nei seguenti componenti: bossolo, innesco,
polvere da sparo, palla o pallottola (proiettile).”.

Art. 3
(Modifiche all’articolo 2 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 2 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art.2

Per la vendita da parte di armerie di II^ categoria, così come definite dal Decreto Delegato
27 settembre 2006 n. 98, relativamente alle armi lunghe con canna o canne ad anima liscia - ed
altresì per la vendita di armi lunghe con canna o canne ad anima rigata a ripetizione ordinaria o
semiautomatiche, purché queste ultime per uso caccia, è richiesta l'esibizione e la registrazione del
documento di Porto d’Armi che ne autorizzi il legittimo acquisto. In difetto la vendita può essere
autorizzata soltanto dal Nulla Osta del Comando della Gendarmeria. I soggetti non residenti
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dovranno presentare un documento d’identità e licenza di Porto d’Armi o altro titolo abilitativo
all’acquisto in corso di validità e richiedere il N.O. preventivo della Gendarmeria per ogni tipo di
arma da fuoco acquistata, sia essa corta o lunga, la quale lo rilascerà dopo aver effettuato gli
accertamenti di rito presso l’autorità di P.S. competente per territorio. I suddetti accertamenti
avranno validità massima di 90 gg.
È vietata la vendita di armi da fuoco a privati attraverso i canali di comunicazioni on-line,
altresì è vietata la spedizione delle stesse a soggetti non residenti nella Repubblica di San Marino,
salvo che la stessa avvenga tramite spedizioniere appositamente autorizzato.
Per la vendita di armi con calcio amovibile o ripiegabile si applicano le disposizioni per la
vendita di armi corte di cui all'articolo successivo.”.

Art. 4
(Modifiche all’articolo 4 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 4 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art.4

La richiesta di Nulla Osta o autorizzazione, indirizzata al Comando della Gendarmeria, deve
essere sottoscritta da chi intende vendere ed altresì da chi intende acquistare l'arma. Quest'ultima
deve essere compiutamente individuata per marca, modello, funzionamento e calibro.
In allegato a quanto sopra richiesto, dovrà essere inclusa copia fotostatica o scannerizzata
del documento di Porto d’Armi, o di altro titolo abilitativo all’acquisto, fotocopiato o scannerizzato
dall’armiere che potrà così verificare l’autenticità dello stesso.
Nel caso l’acquirente produca apposita delega all’armiere per l’acquisto, nel momento in
cui ritirerà l’arma dovrà necessariamente esibire il documento originale all’armiere quale riscontro
sull’effettivo possesso del titolo inviato con la delega.”.

Art. 5
(Modifiche all’articolo 5 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 5 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque introduce nel territorio della
Repubblica, acquista, cede o riceve un'arma da fuoco - a qualsivoglia titolo, per atto fra vivi o a
causa di morte – deve denunciarla entro il termine di 3 giorni al Comando della Gendarmeria
indicando i dati di individuazione dell'arma, il nominativo del precedente proprietario o possessore,
il titolo dell'acquisto e il luogo in cui l'arma sarà conservata. Il residente nella Repubblica di San
Marino che intende, a qualsiasi titolo, cedere armi, e munizioni a soggetto non residente deve
richiedere preventivo Nulla-Osta al Comando della Gendarmeria o Comando Brigata Gendarmeria
territorialmente competente.
Dopo la verifica di cui all’articolo 3 comma 1 ultima parte della presente legge e il rilascio
del relativo nulla osta da parte della Gendarmeria, la vendita delle armi da fuoco e dei materiali di
cui all’articolo 1 acquistate da soggetti residenti o domiciliati in Italia ed in forza di un titolo
abilitativo all’acquisto rilasciato da quello Stato, sia nelle armerie che dai privati, dovrà essere
comunicata in tempo reale all’Ufficio Armi della Gendarmeria che provvederà immediatamente ad
informare gli organi di Polizia competenti.
Ogni soggetto maggiorenne residente in Repubblica può richiedere, pur non essendo in
possesso di Porto d’Armi, Nulla Osta alla Gendarmeria per la detenzione di un numero massimo di
10 armi da fuoco. Oltre tale limite, deve essere richiesta apposita autorizzazione alla Gendarmeria
che, previa valutazione degli opportuni requisiti oggettivi e soggettivi, può concederla. Il rilascio di
quest’ultima, seguirà le disposizioni dettate dal Comando Gendarmeria.
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Le armi e le munizioni detenute, dovranno essere custodite con la massima diligenza in
luogo idoneo ove il deposito offra adeguate garanzie di sicurezza. Il cittadino potrà altresì
richiedere la custodia c/o strutture abilitate in modo da aumentare la relativa tutela sulla sicurezza
delle armi.
Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi
titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di
apposita licenza o porto d’armi, apposita documentazione medica attestante l’idoneità psicofisica
del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione
alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle
autorizzazioni e licenze in essere e l’immediato sequestro delle armi.
È fatto obbligo da parte del possessore di armi, di denunciare immediatamente alla
Gendarmeria lo smarrimento, il furto delle armi o parti di esse e munizioni. L’omessa custodia al
pari della mancata denuncia è punita in base all’articolo 252 e 252 bis del codice penale, nonché
dai provvedimenti adottati dal Comandante della Gendarmeria in applicazione della presente
Legge.
L'obbligo di denuncia non riguarda le armi acquistate da operatori economici ed annotate
sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, né le armi acquistate da privati presso operatori
economici con le formalità e le autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, né infine
le armi da fuoco prodotte prima del 1890.”.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 6 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 6 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art. 6

La vendita di armi, munizioni e polveri a non residenti, dovrà soddisfare le condizioni legali
vigenti nel paese di residenza. In particolare, le armi da sparo destinate a residenti in Italia,
dovranno essere iscritte nel Catalogo Nazionale Italiano delle armi da sparo e possedere tutti i
requisiti richiesti dalla legislazione vigente in quel paese. La stessa disposizione si applica alle armi
militari automatiche e demilitarizzate.
Gli operatori economici titolari di licenza commerciale all’ingrosso per l’importazione di
articoli classificati come armi di I^ categoria o di II^ categoria ad esclusione delle armi da fuoco,
devono adeguarsi per quanto compatibili alle prescrizioni di cui al Decreto delegato n. 98/2006
conformemente a quanto disposto con apposito provvedimento del Comando della Gendarmeria .
Sono vietati in ogni caso la vendita, l'acquisto e la detenzione a privati delle seguenti armi
da ritenersi illegali e pertanto soggette a confisca:
- armi a funzionamento automatico;
- armi non individuali;
- armi provenienti dalla dotazione delle forze armate nazionali o straniere;
- armi modificate nelle caratteristiche essenziali o nelle dimensioni;
- armi sprovviste in tutto o in parte dei numeri di matricola o di altri segni di identificazione;
- armi camuffate, occulte ossia celate sotto forma di altri oggetti.
Altresì è vietata l’importazione, il possesso o il commercio di esplosivi, salvo esigenze
particolari singolarmente e preventivamente autorizzati dal Comando della Gendarmeria.
Sono egualmente considerate illegali le munizioni che utilizzano proiettili autopropellenti,
perforanti, esplodenti, incendiari, dum-dum e le cartucce militari con contrassegno Nato posto sul
fondello.
È altresì vietata la trasformazione di qualsiasi arma e la demilitarizzazione di armi militari e
automatiche.
Il Comando della Gendarmeria potrà vietare di volta in volta o con disposizioni generali la
vendita e la cessione a qualsiasi titolo di singole armi, o categorie di armi, tenuto conto della
potenzialità offensiva e della pericolosità delle stesse e di quanto stabilito nelle Convenzioni e negli
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atti internazionali. Potrà altresì vietare la vendita di armi a ripetizione semiautomatica che tuttavia
hanno l'apparenza di armi automatiche. Il divieto di vendita comporta il divieto di importazione e di
detenzione a fine di commercio.”.

Art. 7
(Modifiche all’articolo 8 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 8 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art. 8

È punito con le sanzioni previste dall'articolo 251 del Codice Penale chiunque senza
osservare le prescrizioni di questa legge introduce nel territorio dello Stato, cede, acquista o riceve
e comunque detiene armi da fuoco ovvero si intromette per farle acquistare o ricevere. Il fatto
comporta sempre la confisca dell'arma.
La pena è aumentata di uno o due gradi quando si tratti di arma illegale ai sensi del
precedente articolo 6, terzo comma, e può in ogni altro caso essere aumentata nella stessa misura
quando il reato risulti particolarmente grave per le caratteristiche o la quantità delle armi ovvero
per l'esclusivo o prevalente scopo di lucro oppure per la recidiva specifica e reiterata prevista dagli
artt.18 e 91 del Codice Penale.
A carico degli operatori economici, in caso di recidiva o di perdurante inosservanza delle
prescrizioni date dal Comando della Gendarmeria, si applica anche la pena dell'interdizione di
primo grado dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere di cui all'articolo 82 del
Codice Penale.”.

Art. 8
(Modifiche all’articolo 9 della Legge 13 marzo 1991 n. 40)

L’articolo 9 della Legge 13 marzo 1991 n. 40 è così modificato:

“Art. 9

Le disposizioni di questa legge si applicano anche alle "repliche di armi", intendendo per
replica un'arma vera e propria, efficiente anche se resa non funzionante in modo non permanente ed
anche se disabilitata, con aspetto esteriore e funzionamento che riproducono fedelmente quelli di
un'arma di epoca anteriore al 1890.
Ad ogni effetto di legge per "riproduzione di armi “antiche” da fuoco si intendono prodotti
realizzati con materiali che non consentono la trasformazione in armi efficienti, con canna
totalmente o parzialmente ostruita. L'arma che viene riprodotta si considera "antica" quando di
epoca anteriore al 1890.
Per strumenti riproducenti armi o "arma modello" si intende un prodotto realizzato con
l'impiego di tecniche e di materiali che non consentono la trasformazione in arma efficiente, a
canna interamente e stabilmente ostruita e fissa, eventualmente con sparo a salve mediante l'uso di
colpi a salve di capsule in carta o cartoncino capaci di produrre soltanto un moderato fragore.
All'estremità della canna deve essere incorporato un tappo rosso non rimovibile. La vendita dei
colpi a salve può essere effettuata solo nelle armerie di II^ categoria.
Il Comando della Gendarmeria è tenuto: ad eseguire ispezioni e verifiche presso gli
operatori abilitati al commercio di armi, munizioni e materiali esplodenti; a prescrivere le misure di
volta in volta necessarie per la tutela dell'ordine pubblico; a sottoporre a controlli e prescrizioni
l'importazione e il commercio delle predette materie.
I minori di anni 18 non possono acquistare, ricevere e comunque detenere armi da fuoco,
polveri da sparo, munizioni per armi da fuoco, artifici pirotecnici della IV^ e V^ categoria ovvero
muniti del marchio “CE del tipo”, né gli ordigni e gli altri materiali indicati dall'articolo 251 del
Codice Penale. Nel caso in cui il minore faccia parte di una federazione sportiva preposta alle varie
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discipline di tiro e sia sotto la guida di chi ne esercita la podestà, potrà eccezionalmente fare uso
dell’arma nella pratica del tiro sportivo.
Per quanto non derogate dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni
dell'ordinamento in materia.
Entro il 1° gennaio 2012, tutte le armerie dovranno informatizzarsi per essere collegate
all’Ufficio Armi della Gendarmeria.”.

Art. 9
(Modifica dell’articolo 251 del Codice Penale)

L’articolo 251 del Codice Penale è così modificato:

“Art. 251
(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali
infiammabili od esplodenti)

E' punito con la prigionia di secondo grado [da sei mesi a 3 anni] o con l'arresto di secondo
grado [da quindici giorni a due mesi], chiunque senza le prescritte autorizzazioni:
1) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di
mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od
esplodenti;
2) fa brillare mine;
3) spara armi da fuoco, accende fuochi d'artifizio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni
pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
4) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria.”.

Art. 10
(Modifica dell’articolo 252 del Codice Penale)

L’articolo 252 del Codice Penale è così modificato:

“Art. 252
Omissione di cautele nella custodia di armi, bombe, gas, ordigni

È punito con la prigionia di primo grado [da tre mesi a un anno] chiunque:
1) omette di rendere innocui ovvero di denunciare alla autorità bombe od altri ordigni esplodenti
od infiammabili da lui rinvenuti;
2) consegna a persona minore degli anni diciotto che non sia in possesso della licenza dell’autorità
o non faccia parte di una federazione sportiva, o a persona anche parzialmente incapace
d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali
esplodenti od infiammabili, glieli lascia portare ovvero trascura le cautele necessarie ad
impedire che se ne impossessi;
3) senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma
impropria.
Si applica la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] quando il fatto di cui
al punto 2) è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività
sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi, munizioni o esplosivi
clandestini, si applica la prigionia di secondo grado [da sei mesi a tre anni].
Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è
autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi è punito con l’arresto [da uno a tre mesi] o con la
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multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni] se non adotta o non mantiene efficienti le
difese antifurto necessarie per tutelare la sicurezza pubblica.”.

Art. 11
(Inserimento dell’articolo 252 bis nel Codice Penale)

Dopo l’articolo 252 del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art.252 bis
(Omessa denuncia di smarrimento e furto di un’arma)

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di
un’arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo
grado [da venti a sessanta giorni].
Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a
conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al
Comando della Gendarmeria, pena l’arresto di terzo grado [da uno a tre mesi] o la multa a giorni di
terzo grado [da venti a sessanta giorni].”.

Art. 12
(Inserimento dell’articolo 252 ter nel Codice Penale)

Dopo l’articolo 252 bis del Codice Penale è inserito il seguente articolo:

“Art.252 ter
(Traffico illecito di armi)

Chiunque acquisisce, vende, consegna, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o
munizioni sprovviste di numero di matricola o altro segno di identificazione o in mancanza di
autorizzazione è punito con la prigionia di quarto grado [da quattro a dieci anni].
E’ punito con la prigionia di terzo grado [da due a sei anni] chiunque detiene le armi di cui
al comma precedente, chiunque le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, chiunque cancella,
contraffà o altera i numeri di matricola o gli altri segni di identificazione delle armi.”.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2011/1710 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta