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Decreto Legge 9 Agosto 2011 N. 130 - Interventi Urgenti Per La Semplificazione E L


Published: 2011-08-09
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misure urgenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 9 agosto 2011 n.130


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15 dicembre 2005
n.184;
Ritenute la straordinaria necessità ed urgenza, determinate dalla crescente disoccupazione e
dall’aumento del numero di richieste di mobilità e Cassa Integrazione Guadagni nell’ultimo
trimestre, la criticità dell’attuale fase economica e del mercato del lavoro; necessità ed urgenza di
emanare disposizioni di semplificazione del mercato del lavoro e misure di stimolo che favoriscano
nel loro complesso il rilancio della competitività delle imprese, il consolidamento delle imprese
esistenti e l’avvio di nuove attività economiche ed al contempo incentivare l’inserimento lavorativo
o il reinserimento dei lavoratori con particolare riferimento ai giovani e alle altre categorie più
vulnerabili, al fine di contribuire positivamente ad una ripresa del sistema produttivo del Paese e
dell’occupazione già dall’autunno prossimo con la riapertura delle imprese dopo la pausa estiva;
disposizioni che nel loro complesso non possono attendere i tempi necessari dell’ordinario iter
legislativo;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.54 adottata nella seduta del 2 agosto 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:



INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DEL
MERCATO DEL LAVORO


Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente il mercato del lavoro, facilitare l’incontro tra
domanda ed offerta, agevolare l’inserimento lavorativo dei non occupati, incrementare i livelli di
occupazione giovanile e femminile, contribuire ad accrescere le competenze tecnico-professionali
dei lavoratori, sostenere la competitività delle imprese e combattere il lavoro irregolare, il presente
decreto legge disciplina, in coerenza con quanto indicato nell’articolo 80 delle Legge 22 dicembre
2010 n. 194, misure urgenti destinate, in particolare a:
- semplificare le modalità di avviamento al lavoro;
- individuare criteri certi e trasparenti di accertamento dello status di non occupazione;
- aggiornare la disciplina dei contratti flessibili e dei rapporti a finalità formativa, anche allo
scopo di favorirne la stabilizzazione;
1

2

- prevedere nuove modalità per l’inserimento lavorativo con finalità di riqualificazione
professionale;
- dettare disposizioni correttive ed integrative in materia di ammortizzatori sociali;
- contrastare il lavoro irregolare, rafforzando il sistema di vigilanza e gli strumenti sanzionatori.


TITOLO I
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL MERCATO DEL LAVORO


Art. 2
(Status di non occupazione)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di iscrizione alle Liste di Avviamento al
Lavoro, possiedono lo status di non occupazione tutti coloro che, non risultando occupati né come
lavoratori subordinati né come lavoratori autonomi:
- sono iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro;
- sono immediatamente disponibili a prestare la propria attività come lavoratori subordinati.
2. La Commissione per il Lavoro delibererà, nell’ambito delle tipologie dei permessi di
soggiorno, le categorie che daranno diritto ai loro titolari di iscriversi alle Liste di Avviamento al
Lavoro.


Art. 3
(Avviamento al lavoro)

1. L’avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che
possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o la
richiesta generica inviate dal datore di lavoro all’Ufficio del Lavoro nei modi e nelle forme previste
dalle normative vigenti e dagli articoli del presente decreto-legge.
2. La comunicazione nominativa di lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro è
sempre ammessa.
3. La comunicazione nominativa, debitamente firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e
corredata della documentazione necessaria ad attestare l’esistenza di tutti i requisiti previsti
dall’Ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin dal momento in cui sia
stata ricevuta dall’Ufficio del Lavoro. Resta comunque salva la verifica successiva di tutti i
requisiti e le condizioni previste dalla legge per la regolare costituzione del rapporto, effettuata
dall’Ufficio del Lavoro entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. Accertata la non conformità della comunicazione nominativa, l’Ufficio del Lavoro assegna
al datore di lavoro il termine di 3 giorni per la regolarizzazione della comunicazione. Nel caso in
cui la regolarizzazione non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in
materia, l’Ufficio del Lavoro comunica immediatamente sia al datore di lavoro sia al lavoratore,
utilizzando anche le tecnologie informatiche, l’immediata risoluzione del rapporto.
5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento sia di palese evidenza, e
dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sarà comunque possibile la
costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro saranno applicate le sanzioni
previste dalle norme del Titolo IV del presente decreto legge in materia di lavoro irregolare.
6. A fronte di una richiesta generica di avviamento al lavoro, l’Ufficio del Lavoro, nel rispetto
delle graduatorie di avviamento al lavoro, invierà il personale da assumere nel più breve tempo
possibile, comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento. L’atto di accettazione del
lavoratore da parte del datore di lavoro è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro.


3


Art. 4
(Avviamento di lavoratori non iscritti alle Liste)

1. A parziale modifica delle modalità di assunzione previste dal Decreto 23 novembre 2005 n.
169, fermi restando i limiti all’utilizzo di lavoratori transfrontalieri previsti dall’articolo 8 del citato
decreto, l’assunzione di lavoratori non iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro è sempre
consentita nei limiti del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Liste stesse.
L’Ufficio del Lavoro rilascia lo speciale permesso di lavoro su richiesta nominativa del datore di
lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto nel Decreto 23 novembre 2005 n. 169 succitato.
2. Al di sopra della percentuale di cui al precedente comma, e fino al massimo del 50%, il
permesso di lavoro sarà rilasciato soltanto nel caso in cui i lavoratori aventi la professionalità, la
qualifica e la mansione richiesta non siano reperibili dalle Liste di Avviamento al Lavoro, verificate
altresì la presenza delle professionalità richieste fra i lavoratori posti in Cassa integrazione per
mobilità, in mobilità e in disoccupazione iscritti alla Lista speciale di cui all’articolo 7 del Decreto
23 novembre 2005 n. 169.
3. Eventuali deroghe ai limiti percentuali sopra indicati, per esigenze debitamente motivate da
parte dei datori di lavoro interessati, possono essere autorizzate con deliberazione della
Commissione per il Lavoro, oppure nell’ambito convenzionale dell’articolo 10, comma 2 , del
presente decreto legge. Parimenti, la Commissione per il Lavoro potrà deliberare percentuali
maggiori nel caso di settori o professionalità per i quali le Liste di Avviamento al Lavoro siano
stabilmente incapienti o ridurre la percentuale di cui al primo comma, per limitati periodi di tempo,
per quei settori o professionalità rispetto alle quali la disponibilità di lavoratori iscritti alle Liste sia
considerata significativa.
4. Con autorizzazione della Commissione per il Lavoro, limitatamente alle imprese industriali,
artigianali, commerciali, del settore turistico-alberghiero, gli studi professionali, le imprese di
servizio e le cooperative, l’assunzione di lavoratori non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro
può legittimamente avvenire anche con contratti di lavoro a tempo parziale.
5. Ad ogni impresa che abbia almeno un dipendente assunto dalle Liste di Avviamento al
Lavoro è data comunque facoltà di procedere all’assunzione di lavoratori ai sensi del primo comma
del presente articolo e nel pieno rispetto dei limiti previsti dal Decreto 23 novembre 2005 n. 169
succitato, facendone richiesta direttamente alla Commissione del Lavoro.


Art. 5
(Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 è sostituito dal seguente:
“1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto sono di natura personale e
senza vincolo di subordinazione, prevedono il possesso di particolari capacità professionali che
giustifichino la stipulazione di tale contratto, consistono in una prestazione d’opera e devono
riguardare la realizzazione di un progetto specifico o di un programma di lavoro stabiliti e
coordinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,
indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa e senza vincolo
dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro non potrà utilizzare collaboratori per un numero superiore
al 20% dei lavoratori dipendenti per le imprese con un numero di dipendenti inferiori alle 40 unità
o al 10% dei lavoratori dipendenti per le imprese con un numero di dipendenti superiori alle 40
unità fatta salva la possibilità per la Commissione per il Lavoro di deliberare percentuali maggiori o
minori riferite a settori economici o professionali specifici. Il giudizio di conformità del progetto o
del programma di lavoro definiti nel contratto, di competenza dell’Ufficio del Lavoro, dovrà
vertere esclusivamente sulla sussistenza degli elementi di cui al presente comma.”.


4

Art. 6
(Rapporti accessori di piccola collaborazione domestica)

1. Inoccupati, disoccupati, lavoratori a tempo parziale o occasionale, studenti e casalinghe,
possono svolgere presso il domicilio del committente piccole attività di collaborazione domestica
fino ad un massimo di complessive 18 ore settimanali e per non più di tre committenti.
2. Il committente deve preventivamente informare l’Ufficio del Lavoro, anche in via
telematica, dell’instaurazione del rapporto con il collaboratore, della sua presumibile durata,
dell’articolazione dell’orario, del domicilio presso il quale l’attività viene prestata e del relativo
compenso, versando all’Ufficio del Lavoro, a titolo di quota di registrazione del rapporto, una
somma pari a euro 50. Analoga comunicazione dovrà essere data per la modificazione o la
cessazione del rapporto. Il committente dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la
copertura dei rischi infortunistici connessi all’attività di piccola collaborazione domestica.
3. L’Ufficio del Lavoro, verificato il possesso dei requisiti di cui al primo comma, provvede a
registrare il collaboratore in un apposito elenco e a darne formale comunicazione all’I.S.S. e al
Comando della Gendarmeria.
4. I rapporti accessori di piccola collaborazione domestica non costituiscono lavoro
subordinato.
5. Possono accedere ai rapporti di cui al presente articolo anche i lavoratori del comma 1 non
iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro in possesso di un permesso di soggiorno in corso di
validità previsto dall’articolo 7 del Decreto 23 novembre 2005 n. 169.


Art. 7
(Limiti quantitativi all’utilizzazione di lavoratori distaccati )

1. L’utilizzazione di lavoratori distaccati da imprese forensi, disciplinata dal comma 6
dell’articolo 19 della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è consentita purché il numero degli stessi
risulti essere inferiore al 15% dei lavoratori dell’azienda presso la quale dovranno operare.
2. Qualora il distacco di personale avvenga tra società appartenenti ad uno stesso gruppo di
imprese e riguardi figure apicali o comunque dipendenti con incarichi direttivi, mediante
convenzioni stipulate con la Segreteria di Stato per il Lavoro potrà essere autorizzato il
superamento del limite percentuale di cui al primo comma.
3. Ad ogni impresa che abbia almeno un dipendente assunto dalla Liste di Avviamento al
Lavoro è riconosciuto comunque il diritto ad utilizzare due lavoratori distaccati.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto Legge 26 ottobre 2010, n. 172, Capo
III, in materia di stabile organizzazione d’impresa.


Art. 8
(Visite mediche preassuntive)

1. In attuazione dell’articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998, n. 31, a parziale modifica
dell’articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998, n. 68, le visite mediche preassuntive
possono essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro privati che siano
iscritti nell’apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento prevenzione dell’I.S.S..


TITOLO II

NUOVI STRUMENTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E L’INNALZAMENTO
DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI
5



Art. 9
(Piano individuale di inserimento lavorativo e formativo)

1. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento al lavoro di chi sia regolarmente iscritto
alle Liste di Avviamento al Lavoro e abbia chiesto all’Ufficio del Lavoro di sottoscrivere il Patto di
servizio di cui all’articolo 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i direttori dell’Ufficio del Lavoro e
del Centro di Formazione Professionale dovranno definire, ove ne ricorrano le condizioni, un Piano
individuale di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione professionale.
2. Il Piano individuale deve prevedere il tipo di attività, lavorativa o formativa, che potrà
essere svolta dal lavoratore non occupato, considerate le competenze professionali possedute.
3. Nella redazione del Piano individuale, i direttori sopraindicati dovranno adeguatamente
considerare, tra gli strumenti giuridici e le incentivazioni di natura contributiva e/o economica che
l’Ordinamento disciplina a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori, quelli che possano essere più
efficacemente utilizzati per sostenere la formazione, la riqualificazione, l’occupabilità e
l’occupazione del lavoratore, con particolare attenzione a quanto disposto dagli artt. 25, 27, 28,
della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
4. Per assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative e
formative definite nel Piano individuale, il Direttore del Centro di Formazione Professionale è
tenuto ad organizzare idonei servizi di tutoraggio e controlli aziendali periodici. Alla conclusione
delle attività previste nel Piano individuale, il direttore del Centro di Formazione Professionale
comunica all’Ufficio del Lavoro le competenze eventualmente acquisite dal lavoratore.
5. L’Ufficio del Lavoro dovrà relazionarsi con le Associazioni di categoria e con i singoli
datori di lavoro per promuovere, attraverso gli strumenti giuridici e le incentivazioni economiche
selezionate e indicate nei rispettivi Piani individuali, l’effettivo inserimento dei lavoratori e riferire
periodicamente alla Commissione per il Lavoro gli esiti dell’attività svolta.

Art. 10
(Convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo)

1. Le Convenzioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, mediante le
quali possono essere individuate nuove modalità di inserimento nelle aziende dei lavoratori
inoccupati o disoccupati, sono stipulate fra la Segreteria di Stato al Lavoro e i datori di lavoro
interessati.
2. Per favorire l’inserimento al lavoro di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, delle
lavoratrici a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico nonché per gli ultracinquantenni
che non beneficino di ammortizzatori sociali, iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, la
Segreteria di Stato al Lavoro può stipulare apposite Convenzioni con imprese disponibili, anche di
nuova costituzione, nell’ambito delle quali concordare, in una prospettiva di programmazione
anche pluriennale, tipologie, modalità e tempi di assunzione.
3. Le Convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse all’Ufficio del Lavoro che ne
curerà l’attuazione.
4. I direttori dell’Ufficio del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale segnaleranno
alla Segreteria di Stato per il Lavoro le aziende che intendono avvalersi delle facoltà di cui ai
precedenti commi.


Art. 11
(Contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo)

1. Il contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, di cui all’articolo 10 della Legge 29
settembre 2005 n. 131, è a tempo determinato e ha una durata massima di 18 mesi. Il superamento
6

del terzo mese dall’assunzione non determina la modifica della natura giuridica del rapporto
contrattuale.
2. Qualora al termine del contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, il datore di
lavoro lo trasformi in rapporto a tempo indeterminato, ha diritto a conservare, nella misura del
50%, gli sgravi contributivi per ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui il rapporto si estingua durante il
periodo coperto dagli sgravi per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto
alla restituzione integrale di quanto ottenuto a tale titolo.
3. Durante il periodo di durata del contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, le
imprese dovranno corrispondere, tenuto conto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva,
retribuzioni mensili pari:
- per il 1° trimestre, al 50%;
- per il 2° trimestre, al 55%;
- per il 3° trimestre, al 60%;
- per il 4° trimestre, al 70%;
- per il 5° trimestre e fino al termine del rapporto a tempo determinato, all’80%.

Art. 12
(Stages aziendali)

1. In parziale deroga a quanto previsto dell’articolo 14 della Legge 29 settembre 2005 n. 131,
gli stages per diplomandi e laureandi possono avere una durata non superiore a nove mesi
complessivi nella stessa impresa, limitatamente ad attività attinenti il corso di studio. Tale
esperienza può essere ripetuta al massimo presso tre imprese.
2. Possono effettuare stages aziendali anche i neolaureati e i neodiplomati nonché i giovani
studenti del Centro di Formazione Professionale che abbiano ottenuto l’attestato di qualifica
professionale previsto dalle leggi vigenti in materia di formazione professionale, entro dodici mesi
dal conseguimento del titolo e per un massimo di sei mesi.
3. Per gli stages aziendali che si trasformino in rapporto di lavoro, i datori di lavoro potranno
usufruire di uno sgravio contributivo pari al 50% per un periodo massimo di 6 mesi qualora
l’assunzione sia a tempo determinato e per un periodo massimo di 24 mesi qualora l’assunzione sia
a tempo indeterminato.
4. Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione integrale degli sgravi ottenuti nel caso in cui
il rapporto si estingua durante il periodo considerato per causa non imputabile al lavoratore.

Art. 13
(Contratto di lavoro a tempo determinato)

1. La durata massima complessiva del contratto di lavoro a tempo determinato di cui
all’articolo 16, comma 5, della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è di diciotto mesi presso una
medesima impresa, fatti salvi i maggiori limiti temporali che siano stabiliti nella contrattazione
collettiva.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato per non più di quattro volte,
anche per periodi di diversa durata, purché entro il termine massimo consentito di cui al primo
comma.
3. Per quanto non previsto si applica la disciplina prevista dalla Legge 29 settembre 2005 n.
131.

Art. 14
(Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro in part-time
per esigenze di cura personali e familiari)

1. A fronte di esigenze di cura personali e/o familiari, al datore di lavoro che accolga la
richiesta avanzata dal proprio dipendente assunto a tempo indeterminato per la trasformazione
7

temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo, anche
frazionato, comunque non superiore a 18 mesi nell’arco di un triennio, sono riconosciuti:
- la facoltà di assumere un nuovo lavoratore con contratto di lavoro part-time e a tempo
determinato, per l’integrazione della riduzione complessiva dell’orario di lavoro determinata
dalla trasformazione del rapporto;
- uno sgravio pari al 50% dei contributi dovuti per l’assunzione del nuovo lavoratore part-time.
2. Qualora la richiesta di trasformazione del rapporto sia avanzata da una lavoratrice a capo di
famiglia monogenitoriale con figli a carico, lo sgravio contributivo per l’assunzione del nuovo
lavoratore part-time è pari al 75%.


TITOLO III

DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 31 MARZO 2010, n.
73 E DEL DECRETO DELEGATO 26 LUGLIO 2010 N.132


Art. 15
(Trattamento di integrazione salariale)

1. L’ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 14, comma 1, della
Legge 31 marzo 2010 n. 73, deve contenere, oltre alla presumibile durata del trattamento, anche
l’indicazione dei giorni e della relativa fascia oraria.


Art. 16
(Accordo di mobilità)

1. Con riferimento al primo comma dell’articolo 18 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e ad
integrazione dell’articolo 19 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, il verbale dell’Accordo per
l’ammissione allo stato di mobilità deve dare indicazione: dell’effettiva contrazione dell’attività
economico-produttiva subita; dei motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza; dei
motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali non si sono potute adottare misure idonee a
porre rimedio alla predetta situazione; dell’impossibilità di procedere ad una riorganizzazione delle
mansioni e/o degli orari di lavoro, nonché dell’impossibilità di giungere alla stipulazione di accordi
aziendali di solidarietà, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n.
73, come modificato dal successivo articolo 17 del presente decreto - legge.
2. L’articolo 22 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, è così modificato:
“In caso di riduzione di personale, si procede prioritariamente con i lavoratori che non sono stati
assunti dalle Liste di Avviamento al Lavoro, ancorché stabilizzati, salvaguardando nell’ordine,
compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l’anzianità di servizio, le mansioni svolte e la
professionalità.”.

Art. 17
(Accordi aziendali di solidarietà)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono così sostituiti:
“2. L’Accordo aziendale di solidarietà formalmente sottoscritto dal datore di lavoro, dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolte, nonché dalla Segreteria di
Stato per il Lavoro e dalla Segreteria di Stato per l’industria, l’Artigianato e il Commercio, è titolo
idoneo per l’erogazione delle misure e l’attivazione degli strumenti in esso individuati.
3. Nel caso in cui, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia stata prevista una riduzione
concertata dell’orario di tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro, l’Accordo di
8

solidarietà, di durata non superiore a sei mesi, può consentire, anche in deroga alle specifiche
procedure disciplinate ed ai requisiti previsti dalla legge, l’erogazione del trattamento di Cassa
Integrazione e Guadagni per un ammontare non superiore al 50% della retribuzione persa. A tal
fine, l’Accordo di solidarietà, corredato della documentazione necessaria e contenente tutte le
informazioni dovute, potrà essere direttamente inviato alla Commissione per la Cassa Integrazione
guadagni. Dello stesso Accordo dovrà esserne data informazione all’Ufficio del Lavoro.
Nell’eventualità che l’Accordo di solidarietà non produca gli effetti di tutela dei rapporti di lavoro e
la salvaguardia dei livelli occupazionali auspicata, l’erogazione degli ammortizzatori sociali verrà
determinata in base alle retribuzioni percepite dai lavoratori precedentemente all’Accordo di
solidarietà.”.

Art. 18
(Inabilità temporanea durante i periodi di integrazione salariale)

1. A parziale modifica dell’articolo 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2010, n. 73, i periodi di
inabilità temporanea al lavoro non superiori ai 21 giorni continuativi che dovessero verificarsi
durante l’erogazione delle Indennità di mobilità e di disoccupazione non ne comportano la
sospensione, ferma restando la corresponsione dell’Indennità economica temporanea commisurata
all’importo dell’Indennità di disoccupazione o di mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe
percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore.

Art. 19
(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. All’articolo 30 comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, le parole “fino ad un massimo
di ulteriori 365 giorni” sono sostituite dalle parole “fino ad un massimo di 365 giorni”.

Art. 20
(Disposizioni incentivanti l’assunzione dei beneficiari dell’Indennità economica speciale e
dell’Indennità di disoccupazione)

1. L’articolo 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n.132, è così sostituito:

“Art. 5
Attività di riqualificazione ed incentivi all’assunzione dei beneficiari dell’Indennità economica
speciale e dell’ Indennità di disoccupazione
(Legge n. 73/2010, artt. 20 comma 7, e 23 comma 3)

1. In coerenza con le finalità della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i Piani individuali di
inserimento lavorativo e formativo che riguardino i beneficiari delle Indennità economica speciale
o dell’Indennità di disoccupazione che abbiano regolarmente sottoscritto il Patto di servizio,
possono prevedere un periodo di addestramento o formazione da svolgersi presso un datore di
lavoro privato oppure presso il Centro di Formazione Professionale, di durata non superiore a due
mesi di calendario.
2. L’attività di addestramento o formazione di cui al precedente comma può essere attivata
anche a seguito di richieste direttamente avanzate all’Ufficio del Lavoro dai datori interessati. Essa
non può comportare un impegno orario superiore a quanto determinato in base alle disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 3, della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
3. Durante l’attività di cui sopra a tutela dei lavoratori, non più soggetti agli obblighi di
presentazione presso l’Ufficio del Lavoro previsti dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato
26 luglio 2010 n.132, saranno predisposte apposite azioni di controllo e tutoraggio da parte del
Centro di Formazione Professionale, volte ad accertarne la proficuità e idonee ad attestare, al
termine del periodo, le competenze eventualmente acquisite, da comunicare tempestivamente
9

all’Ufficio del Lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge 29 settembre
2005, n. 131.
4. Nel corso dell’attività di addestramento o formazione, al più tardi al termine della stessa,
mediante apposita comunicazione nominativa all’Ufficio del Lavoro, i datori potranno assumere i
lavoratori coinvolti, senza periodo di prova, usufruendo degli sgravi contributivi nella misura del
50% per un massimo di sei mesi se il contratto è a tempo determinato, e nella misura del 50% per i
primi sei mesi, e del 75% per i successivi 12 mesi, per un periodo massimo di 18 mesi, se il
contratto è a tempo indeterminato. Qualora l’assunzione agevolata comporti un cambio di
mansione, resta valida la documentazione già agli atti dell’Ufficio del Lavoro, ma i lavoratori
dovranno essere comunque sottoposti a visita medica preassuntiva che potrà essere effettuata anche
presso un medico del lavoro privato, a mente del precedente articolo 8.
5. Le assunzioni di cui al precedente comma non sono possibili qualora siano richieste dallo
stesso datore di lavoro ovvero dallo stesso gruppo cui appartiene l’impresa che ne aveva disposto il
licenziamento, nonché da soggetti che perseguano finalità comunque elusive degli obblighi imposti
dalla vigente disciplina.
6. A tutti coloro che, ai sensi del quarto comma, saranno assunti a tempo determinato,
l’indennità economica speciale e l’indennità di disoccupazione vengono sospese per tutta la durata
del contratto e il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale.
7. I lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto a percepire il 100% della
retribuzione contrattuale, così suddivisa:
- per i primi sei mesi, il 20% a carico dell’azienda e l’80% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali;
- dal 7° mese al 12° mese, il 50% a carico dell’azienda, il 50% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali;
- dal 13° mese al 18° mese, il 75% a carico dell’azienda, il 25% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali.
Se il rapporto di lavoro dovesse cessare, per causa non imputabile al lavoratore, prima che siano
trascorsi 24 mesi dall’assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire all’I.S.S. la somma
corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato. L’azienda è tenuta
a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi mensilmente
dovuti all’I.S.S..”.


TITOLO IV
NUOVE NORME SUL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

Art. 21
(Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative)

1. E’ irregolare il rapporto di lavoro che si instaura o si svolge al di fuori delle tipologie, delle
modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal presente decreto legge e dalla legislazione
vigente in materia.
2. Il rapporto di lavoro irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella
misura fissa di euro 1500 e proporzionale di euro 150 per ogni lavoratore e per ogni giorno di
prestazione o frazione di giorno. Il prestatore di attività lavorativa irregolare è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 100. Se il lavoro irregolare concorre
con la presenza irregolare del lavoratore sul territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni
previste dalla Legge 28 giugno 2010 n. 118.
3. Per rendere più efficace l’azione di contrasto alla costituzione irregolare di un rapporto di
lavoro, qualora, nell’ambito delle attività di vigilanza svolte all’interno dei luoghi di lavoro
vengano identificate persone per le quali non sia possibile stabilire con certezza se la loro presenza
sia legittima, dette persone dovranno essere considerate come alle dipendenze di chi abbia
comunque la responsabilità dei luoghi di lavoro oggetto di ispezione.
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4. Ove le disposizioni di legge lo consentano, nell’ordinanza con la quale si ingiunge il
pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative ritualmente contestate, la Direzione
dell’Ufficio del Lavoro provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione degli
inadempimenti sanzionati. Nel caso in cui il datore di lavoro ottemperi alla diffida e versi entro il
termine previsto un importo pari all’ammontare delle sanzioni comminate ridotte della metà,
l’illecito amministrativo commesso deve intendersi estinto. L’estinzione dell’illecito non rileva ai
fini della recidiva.
5. Il licenziamento del lavoratore regolarizzato ai sensi del precedente comma, che sia stato
intimato entro tre mesi dalla regolarizzazione per causa a lui non imputabile, si presume avvenuto
eludendo le disposizioni di legge. L’elusione comporta la nullità del licenziamento e l’applicazione
delle sanzioni per condotta recidivante previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128.
6. Qualora nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l’applicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo si controverta sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro
oppure sullo status giuridico dei lavoratori, il giudice amministrativo, anche su specifica eccezione
formulata dall’Ufficio del Lavoro, è tenuto a interrompere immediatamente il dibattimento e a
disporre l’invio degli atti al Commissario della Legge competente per le cause di lavoro, al quale
spetta, nella stessa sentenza con cui decide la controversia, stabilire i termini, l’entità e le modalità
di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria.


Art. 22
(Condotte irregolari recidivanti e sospensione dell’attività)

1. In caso di condotta irregolare recidivante del datore di lavoro che si verifica quando nei
successivi cinque anni dal fatto accertato e sanzionato esso incorra nuovamente in una infrazione
della stessa natura di quella già commessa, come misura cautelare e sanzione accessoria speciale,
nell’Ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative
previste dall’Ordinamento, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro, valutata la gravità delle violazioni
commesse anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto all’organico aziendale,
può disporre la sospensione dell’attività d’impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7
e non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Il provvedimento può essere revocato dalla stessa Direzione dell’Ufficio del Lavoro su
richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione
aggiuntiva, nella misura fissa di euro 3000 e proporzionale di euro 300, per ogni lavoratore e per
ogni giorno di sospensione comminata.


Art. 23
(Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato)

1. Le imprese titolari di appalti pubblici nonché quelle che beneficiano di agevolazioni o
finanziamenti erogati dallo Stato, le quali utilizzino a qualsiasi titolo rapporti di lavoro irregolare ai
sensi delle disposizioni del presente Titolo e della disciplina legislativa vigente, in caso di prima
infrazione possono decadere dai contratti e dai suddetti benefici su apposita deliberazione della
Commissione per il Lavoro, sentito l’Ente appaltante, qualora si sia valutata la particolare gravità
delle violazioni commesse, anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto
all’organico aziendale.
2. Nel caso di condotta recidivante, la decadenza dai contratti di appalto e dai benefici di cui al
primo comma viene automaticamente comminata nell’Ordinanza di ingiunzione emanata dalla
Direzione dell’Ufficio del Lavoro.


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Art. 24
(Emersione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari)

1. In via straordinaria ed eccezionale, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto legge, è consentita la regolarizzazione dei rapporti di lavoro comunque in atto al
30 giugno 2011, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni del presente decreto -
legge.
2. Il datore di lavoro o il committente dovrà inviare all’Ufficio del Lavoro, entro il termine
perentorio di cui al primo comma, la richiesta di regolarizzazione straordinaria dei rapporti di
lavoro, compilando in ogni sua parte il modulo appositamente predisposto dall’Ufficio del Lavoro,
nel quale dichiarerà sotto la propria responsabilità civile e penale che il rapporto di lavoro di cui si
chiede la regolarizzazione è sorto in data antecedente al 1° luglio 2011.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la regolare
costituzione del rapporto di lavoro previste dal presente decreto legge e dalla normativa vigente in
materia, l’Ufficio del Lavoro ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro richiedente,
invitandolo a versare entro i successivi 10 giorni correnti, secondo le modalità previste per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie, una somma pari a euro 300 per ciascuno dei rapporti di lavoro
da regolarizzare. A tutti i fini di legge, anche per quanto concerne gli obblighi contributivi,
indipendentemente dalla data effettiva in cui avverrà la regolarizzazione, il rapporto di lavoro inizia
formalmente a decorrere dal 1° luglio 2011, senza rilevanza alcuna degli eventuali periodi di
attività lavorativa precedenti a tale data e con nessuna penalità per versamento tardivo dei
contributi.
4. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro che riguardino lavoratori non iscritti
alle Liste di Avviamento al Lavoro assume il valore di “Primo permesso di lavoro”, rilasciato ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto 23 novembre 2005 n. 169, anche in
deroga ai limiti percentuali nello stesso previsti. Il permesso di lavoro, indipendentemente dalla
data effettiva in cui avviene la regolarizzazione, deve intendersi formalmente autorizzato in data 1°
luglio 2011 e concesso per la durata indicata nella richiesta di regolarizzazione, comunque non
superiore a sei mesi. Il rinnovo del permesso di lavoro non sarà concesso qualora la Commissione
del Lavoro deliberi la significativa presenza nelle Liste di Avviamento al Lavoro delle stesse
professionalità regolarizzate, per i motivi di cui al comma 3 dell’articolo 4.
5. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari non rileva ai fini della
recidiva.
6. La regolarizzazione di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti sanzionatori in
corso.
7. Le somme raccolte a seguito della regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro
saranno destinate al Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del lavoro
di cui al Capitolo 2-8-7460 del Bilancio di previsione dello Stato per il finanziamento delle misure
di sostegno per l’inserimento dei giovani lavoratori di età compresa fra i 18 e i 32 anni, delle
lavoratrici a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico nonché per gli ultracinquantenni
che non beneficino di ammortizzatori sociali.


TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25
(Incentivazioni speciali)

1. Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 32 anni
e delle lavoratrici a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico la misura degli sgravi
contributivi previsti dal presente decreto - legge è aumentata del 10%. Per gli ultracinquantenni che
non beneficino di ammortizzatori sociali, la misura degli sgravi è aumentata del 15%.
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Art. 26
(Norma in materia di privilegi)

1. L’articolo 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854 e sue successive modifiche ed
integrazioni, è così modificato:
“La legge riconosce come privilegiati sopra i beni immobili e mobili del comun debitore, e da
soddisfarsi col prezzo dei medesimi in preferenza di ogni altro creditore privilegiato o ipotecario, e
coll’ordine seguente:
1) in primo luogo, i creditori di spese giudiziali;
2) in secondo luogo, i creditori di spese funerarie;
3) in terzo luogo, le persone di servizio per i loro salari;
4) in quarto luogo, i creditori per le somministrazioni alimentarie degli ultimi sei mesi precedenti
la morte o la decozione del debitore;
5) in quinto luogo, il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non
soddisfatte dal debitore entro l’annata; al di là dell’annata cessa il privilegio.”.

Art. 27
(Istituzione dell’Albo delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo)

1. In attuazione dell’articolo 17, comma 2, della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è istituito
presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, l’Albo delle Imprese di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Coloro che intendono svolgere l’attività di fornitura di lavoro temporaneo devono
presentare apposita istanza all’Ufficio per il rilascio delle Patenti di esercizio industriali che la
evaderà secondo le procedure previste. E’ condizione per l’accoglimento dell’istanza che
nell’oggetto dell’attività dell’Impresa risulti in modo esplicito ed esclusivo l’esercizio di fornitura
di lavoro temporaneo reso ai sensi dell’articolo 17 della Legge 29 settembre 2005 n. 131.
Contestualmente al rilascio della Patente dovrà essere effettuato il deposito, a titolo di garanzia per
le retribuzioni da erogare ai lavoratori, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non
inferiore ad euro 50.000.
3. L’impresa di fornitura di lavoro temporaneo sarà iscritta nell’apposito Albo. Di tale
iscrizione ne sarà data comunicazione immediata all’Ufficio del Lavoro. Dal ricevimento della
comunicazione di iscrizione all’Albo l’Impresa potrà effettivamente fornire lavoro temporaneo.
4. L’iscrizione dell’Impresa di fornitura di lavoro temporaneo dal previsto Albo potrà essere
sospesa con Ordinanza della Direzione dell’Ufficio del Lavoro per un periodo non superiore a 20
giorni di calendario ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV
del presente decreto - legge. In caso di recidiva, da calcolarsi nell’arco di un biennio, la
sospensione sarà pari a due mesi di calendario. Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel
successivo triennio, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall’Albo.
5. Le imprese che attualmente stanno svolgendo l’attività di fornitura di lavoro temporaneo
dovranno adempiere gli obblighi di iscrizione previsti dalla presente disposizione entro e non oltre
tre mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 28
(Comunicazioni telematiche)

1. Tutte le comunicazioni relative alla costituzione ed alla amministrazione del rapporto di
lavoro intercorrenti tra i datori di lavoro e l’Ufficio del Lavoro devono avvenire ricorrendo in modo
prevalente alle tecnologie informatiche.
2. Entro il 31 dicembre 2011, l’Ufficio del Lavoro si doterà di apposito sito informatico utile
alla ricezione delle richieste e della documentazione finalizzata alla gestione dei rapporti di lavoro,
nonché a fornire, attraverso modalità idonee, le informazioni richieste dall’utenza, sia per quanto
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riguarda la disponibilità di posti di lavoro offerti dalle aziende, sia per consentire ai datori di lavoro
di visualizzare le competenze degli iscritti nelle Liste di Avviamento al lavoro risultanti dai
curricula inviati all’Ufficio del Lavoro.
3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - legge, l’Ufficio del Lavoro
adotterà le necessarie disposizioni per l’invio in formato elettronico dei curricula che dovranno
essere redatti secondo gli standards europei da tutti coloro che intendano iscriversi nelle Liste di
Avviamento al Lavoro o vi siano già iscritti.

Art. 29
(Monitoraggio dell’andamento generale dell’occupazione)

1. Al fine di monitorare l’andamento generale dell’occupazione, gli Enti del Settore Pubblico
Allargato soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 nonché
le imprese partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, devono trasmettere con cadenza
trimestrale alla Segreteria di Stato per il Lavoro che ne curerà l’inoltro al Congresso di Stato,
l’organico aziendale completo con evidenza dei rapporti contrattuali di lavoro posti in essere nel
trimestre precedente e delle necessità occupazionali del trimestre successivo.
2. La prima trasmissione dell’organico aziendale avverrà con riferimento al 30 settembre 2011.

Art. 30
(Disposizioni programmatiche)

1. Con successivo provvedimento di legge sarà predisposta, con il più ampio coinvolgimento
delle parti sociali, una riforma organica del mercato del lavoro che comporterà:
- l’adozione di nuovi modelli organizzativi che assicurino una maggiore efficienza ed efficacia
dei servizi all’impiego e alla formazione, unitamente alla ristrutturazione funzionale e strategica
delle istituzioni preposte alla governance del mercato del lavoro;
- la predisposizione di un sistema organico di politiche attive del lavoro e della formazione;
- la razionalizzazione degli istituti di sostegno al reddito dei lavoratori, nell’ambito della
complessiva sostenibilità finanziaria del Bilancio dello Stato;
- il coordinamento sistematico e il rafforzamento dell’efficacia delle misure di vigilanza e
controllo sulla regolare costituzione e svolgimento dei rapporti di lavoro;
- il riassetto delle norme in materia di formazione professionale;
- la progettazione, con possibilità di finanziamento, di azioni positive per il lavoro e la
formazione concertate fra Stato e imprese;
- la riforma dei contratti a finalità formativa, con particolare attenzione alla fattispecie del
contratto di apprendistato;
- la certificazione delle competenze professionali dei lavoratori, in base agli standards europei;
2. Nell’ambito della razionalizzazione degli istituti di sostegno al reddito dei lavoratori sarà
estesa ai lavoratori a tempo determinato, che abbiano maturato presso lo stesso datore di lavoro
l’anzianità lavorativa continuativa prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, l’Indennità
economica speciale di cui all’articolo 17 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
3. Con ulteriore provvedimento, dopo ampia concertazione con le parti sociali, saranno
modificate le disposizioni della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, in materia di rappresentatività delle
associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante la definizione di
nuove procedure di contrattazione collettiva e per l’attribuzione di efficacia generale ai contratti
collettivi di lavoro.
4. In accordo con le parti sociali e nell’ambito di una complessiva valutazione dei modelli
organizzativi delle imprese e dello sviluppo del sistema economico, sarà esaminata la fattibilità di
nuove procedure destinate ad assicurare rapporti giuridici stabili dei lavoratori transfrontalieri.
5. Con apposito provvedimento, alle imprese che nei precedenti 24 mesi dalla sua entrata in
vigore, non hanno fatto ricorso a CIG per crisi di mercato o a riduzione di personale ai sensi
dell’articolo 19 della Legge 1977 n. 23, sarà riconosciuta una riduzione dell’aliquota fiscale, nella
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misura consentita dalla normativa fiscale vigente. La riduzione dell’aliquota, nella misura ridotta
della metà di quanto come sopra stabilito, sarà concessa anche alle imprese che successivamente
ad una riduzione di personale operata prima del presente decreto legge, abbiano riassunto o
riassumano tutta la propria forza lavoro disponibile a riattivare il rapporto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato.
6. I provvedimenti di cui ai commi che precedono saranno adottati dal Congresso di Stato
entro il 31 dicembre 2011.

Art. 31
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto - legge viene data copertura mediante imputazione
sul Capitolo 2-8-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del
lavoro” del Bilancio di Previsione dello Stato del corrente esercizio finanziario.

Art. 32
(Abrogazioni)

1. Oltre alle abrogazioni previste nei singoli articoli del presente decreto - legge, sono altresì
espressamente abrogati:
- l’articolo 20 della Legge 19 settembre 1989 n. 95;
- l’articolo 9 della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
- l’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 21 dicembre 1989 n. 128.
2. Sono infine abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o
incompatibili con le norme del presente decreto - legge.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 9 agosto 2011/1710 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini



IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta