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Legge Costituzionale 16 settembre 2011 n.2 - Organi del Potere Giudiziario


Published: 2011-09-16
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984409/legge-costituzionale-16-settembre-2011-n.2---organi-del-potere-giudiziario.html

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PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata
n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge Costituzionale approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011 con 45 voti favorevoli, 6 voti contrari, 1
astenuto e 1 non votante:

LEGGE COSTITUZIONALE 16 SETTEMBRE 2011 N.2

ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO

Art. 1

L’articolo 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato:

“Art. 2
(Organi del potere giudiziario)

Conformemente agli Statuti ed alla Dichiarazione dei Diritti e dei Principi Fondamentali
dell’Ordinamento Sammarinese, i Magistrati della Repubblica esercitano il Potere Giudiziario,
svolgono compiti istituzionali senza vincolo di subordinazione e sono responsabili in base alla
legge.
Ai Magistrati, vincolati ai doveri e titolari dei diritti indicati dalla legge, a garanzia della
obiettività e della imparzialità con cui sono tenuti ad esercitare le funzioni, spettano le particolari
garanzie personali, economiche e di status previste dalla legge e dal diritto internazionale pattizio e
consuetudinario.
Sono organi della giurisdizione il Giudice per la terza istanza, il Giudice d’Appello, il
Commissario della Legge, l’Uditore Commissariale.
Le funzioni giurisdizionali in grado straordinario nei casi previsti dalla legge sono assegnate
al Giudice per i rimedi straordinari.
L’azione di responsabilità civile dei magistrati è assegnata alla competenza dei Giudici per
l’azione di responsabilità civile.
I Giudici esercitano tutte le funzioni giurisdizionali loro attribuite espressamente dalla legge.
L’Uditore coadiuva il Commissario della Legge nelle sue attività; a lui possono essere demandate o
delegate, dal Commissario della Legge, funzioni istruttorie in materia civile, penale e
amministrativa.
Ai singoli uffici giudiziari possono venire assegnati più giudici, a ciascuno dei quali è
garantita la pienezza delle funzioni giurisdizionali. La legge qualificata sull’ordinamento giudiziario
disciplina le sostituzioni tra i giudici del medesimo grado.
Il Procuratore del Fisco è Magistrato requirente.”.

Art. 2

Dopo il primo comma dell’articolo 4 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è
aggiunto il seguente comma:



“Al Giudice per i Rimedi Straordinari esperto in materia civile compete la decisione sul
rescritto di sanatoria per le cause civili colpite da perenzione.”.

Art. 3

Il terzo comma dell’articolo 5 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così
modificato:
“Sulla astensione e la ricusazione dei Giudici per i Rimedi Straordinari e dei Giudici per
l’Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati decide il Collegio Garante della Costituzionalità
delle Norme, in composizione monocratica.”.

Art. 4

L’articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144 è così modificato:

“Art. 8
(Azione di sindacato)

I Magistrati della Repubblica sono responsabili degli atti compiuti nell’espletamento delle
proprie funzioni e possono essere chiamati a risponderne mediante l'azione di sindacato.
Il potere di iniziativa dell’azione di sindacato spetta al Consiglio Giudiziario riunito in
seduta ordinaria, ad almeno un terzo del Consiglio Giudiziario riunito in seduta plenaria o ad
almeno un terzo dei componenti la Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.
Le procedure relative all’azione di sindacato sono stabilite da apposita legge ordinaria.
La sentenza sull’azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla
Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e
Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa,
deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei
requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico
quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione
morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia.
Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare
durante lo svolgimento dell’azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene
corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo
stabilito dalla legge per quell’incarico.”.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale
pubblicazione.


Data dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2011/1711 d.F.R


I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta