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Decreto Legge 20 settembre 2011 n.146 (Ratifica Decreto Legge 11 luglio 2011 n. 104) Proroga Benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109 "Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche"


Published: 2011-09-20
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO LEGGE 20 settembre 2011 n.146
(Ratifica Decreto Legge 11 luglio 2011 n.104)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Legge 11 luglio 2011 n.104 – “Proroga benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009
n.109 - Credito Agevolato Straordinario a sostegno delle attività economiche”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b)
della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge
Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l’urgenza di
estendere il termine di ammissibilità ai benefici di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109
al fine di mantenere lo strumento del credito agevolato alle imprese quale misura di
incentivazione agli investimenti, al radicamento delle imprese nel territorio ed
all’incremento dell’occupazione;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 giugno
2011;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 15 settembre 2011;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 11 luglio 2011 n.104
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:


PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109
CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 1

Fatto salvo l’ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all’articolo 1, comma 2,
della Legge 3 agosto 2009 n.109, il termine di cui all’articolo 5, comma 1 della medesima e di cui
all’articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già
modificati con l’articolo 27, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, dall’articolo 24, del
Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 e dall’articolo 1, del Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.42
sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Sulla base dell’esperienza di applicazione delle norme di incentivazioni della Legge n.
109/2009, valutato il contesto economico attuale e le accresciute esigenze di consolidamento e
rafforzamento delle imprese, sono ammissibili, i progetti di investimento anche in deroga a quelli
elencati all’articolo 4 della Legge n.109/2009, attuati o da attuare a decorrere dal 2011, e che siano
supportati da precisi piani occupazionali tesi ad incrementare in un periodo massimo di tre anni
l’occupazione dell’impresa o che siano tesi a mantenere stabile il livello occupazionale nella stessa
per un periodo minimo di 5 anni.
Nel caso di mantenimento del livello occupazionale esistente, l’impresa dovrà avere alle
proprie dipendenze almeno 10 unità lavorative.
Il mancato rispetto dei piani occupazionali di cui ai commi precedenti comporta la decadenza
dai benefici ai sensi dell’articolo 7 della Legge n.109/2009 e successive modificazioni.
In deroga all’articolo 6, comma 1, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni
l’ammontare massimo dei finanziamenti erogabili ai sensi del presente articolo è pari ad euro 2
milioni ed il contributo in conto interessi a carico dello Stato in deroga al comma 2 del medesimo
articolo è definito dal Comitato di Valutazione tenuto conto dell’impegno occupazionale e sino ad
un massimo dell’80%.
Restano valide ed applicabili tutte le altre disposizioni della Legge n.109/2009 e successive
modiche ed integrazioni.

Art. 3

Qualora l’impresa richiedente l’accesso ai benefici sottoscriva con la Segreteria di Stato per il
Lavoro accordi per l’assunzione di almeno 5 unità lavorative entro 6 mesi dalla data di avvio
attività, pur non possedendo al momento della richiesta la licenza e non abbia alle proprie
dipendenze alcuna unità lavorativa ma il progetto rientri fra quelli finanziabili ai sensi della Legge
n.109/2009 e del presente decreto - legge, il Comitato di Valutazione può deliberare l’ammissione
ai benefici subordinandone l’erogazione alla attuazione dei necessari interventi di adeguamento ai
predetti requisiti entro un massimo di mesi 6 dalla delibera di ammissione.


Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2011/1711 d.F.R



I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta