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DECRETO LEGGE 30 settembre 2011 n.153 - Modifiche al Capo III del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175


Published: 2011-09-30
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Bozza decreto Delegato

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 30 settembre 2011 n.153


Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Valutata la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto
b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’articolo 12 delle Legge Qualificata 15
dicembre 2005 n. 184;
Valutata, più precisamente, la necessità di apportare modifiche al Capo III del Decreto Legge 26
ottobre 2010 n.175 al fine di consentire la piena e completa attuazione delle procedure di
verificazione straordinaria del Catasto sammarinese attivate con il predetto Decreto Legge;
Valutata, più precisamente, l’urgenza di apportare immediatamente tali modifiche in
considerazione del fatto che la mancata ratifica del Decreto Legge l4 settembre 2011 n.137 e la
conseguente perdita di efficacia della proroga delle scadenze previste agli articoli 15 e 17 del
Decreto Legge n.175/2010 ivi disposta determinerebbe, in assenza di ulteriori provvedimenti, una
lesione delle legittime aspettative ingenerate nei destinatari del predetto Decreto Legge n.137/2011
in ordine alla possibilità di poter disporre di un periodo di tempo più ampio per presentare
all’Ufficio Tecnico del Catasto le denunce di variazione o le dichiarazioni di conformità nonché in
considerazione del fatto che il termine originariamente stabilito nel Decreto - Legge 26 ottobre
2010 n.175 per l’ultimazione delle predette procedure scade nella giornata odierna;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 30 settembre 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO - LEGGE 26 OTTOBRE 2010 N.175

Art. 1

1. L’articolo 15, comma 3, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 è così sostituito:
“3. In particolare, qualora non siano intervenute variazioni nei fabbricati il cui ultimo
aggiornamento della consistenza sia stato accertato in data antecedente a quella individuata
mediante Regolamento del Congresso di Stato, è prodotta all’Ufficio Tecnico del Catasto, entro il
31 ottobre 2012, una dichiarazione conforme ai moduli predisposti dall’Ufficio medesimo e
sottoscritta da tecnico abilitato e dal possessore che attesti la corrispondenza tra la situazione di
fatto dell’immobile e lo stato, la consistenza e la rendita dello stesso accertati in Catasto.”.
2. L’articolo 15, comma 5, del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.175 è così sostituito:
“5. In via transitoria e nelle more della definizione delle procedure di verificazione
straordinaria, l’Ufficio Tecnico del Catasto determina, senza comminare la sanzione pecuniaria
prevista per il mancato accatastamento, il reddito presunto dei fabbricati atti all’uso cui sono
destinati ma non ancora accatastati, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 16, comma terzo,
primo periodo della Legge 13 ottobre 1984 n.91 come novellato dall’articolo 18 del presente
decreto-legge. Il reddito presunto, come determinato a mente del presente comma, è attribuito al
contribuente per i periodi d’imposta 2010 - 2011.”.

2
Art. 2

1. Il termine di cui all’articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n.175/2010 è così prorogato:
a) in relazione ai fabbricati atti all’uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile
2012;
b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla
precedente lettera a), al 31 ottobre 2012.

Art. 3

1. Per quanto concerne l’espletamento delle formalità relative alla presentazione della denuncia
di variazione di cui all’articolo 73 della Legge 29 ottobre 1981 n.88 o della dichiarazione di
conformità di cui all’articolo 15, comma 3 del Decreto - Legge n.175/2010 come modificato dal
precedente articolo 1 relativamente ad immobili condotti in locazione finanziaria, l’impresa
esercente l’attività di leasing immobiliare ha facoltà di delegare alla presentazione della predetta
denuncia o dichiarazione il conduttore in locazione finanziaria dell’immobile. Il rilascio della
delega costituisce, in capo all’impresa esercente l’attività di leasing immobiliare, il diritto di
rivalersi sul conduttore in locazione finanziaria dell’immobile di ogni onere e spesa eventualmente
sostenuta a causa della mancata presentazione della denuncia di variazione.
2. L’Ufficio Tecnico del Catasto accetta le denunce di variazione o le dichiarazioni di
conformità sottoscritte dal solo conduttore in locazione finanziaria di immobile esclusivamente nel
caso in cui lo stesso risulti munito di delega in forma scritta rilasciata dall’impresa esercente
l’attività di leasing a mente del comma 1.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2011/1711 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta