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Decreto Legge 5 Ottobre 2011 N.156 - Ratifica Decreto Legge 9 Agosto 2011 N.130 - Interventi Urgenti Per La Semplificazione E L'efficienza Del Mercato Del Lavoro


Published: 2011-10-05
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misure urgenti

REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO LEGGE 5 ottobre 2011 n.156
(Ratifica Decreto Legge 9 agosto 2011 n.130)



Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino


Visto il Decreto Legge 9 agosto 2011 n.130 – “Interventi urgenti per la semplificazione e
l’efficienza del mercato del lavoro”, promulgato:
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, punto b)
della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 ed all’articolo 12 delle Legge
Qualificata 15 dicembre 2005 n.184;
Ritenute la straordinaria necessità ed urgenza, determinate dalla crescente
disoccupazione e dall’aumento del numero di richieste di mobilità e Cassa
Integrazione Guadagni nell’ultimo trimestre, la criticità dell’attuale fase economica e
del mercato del lavoro; necessità ed urgenza di emanare disposizioni di
semplificazione del mercato del lavoro e misure di stimolo che favoriscano nel loro
complesso il rilancio della competitività delle imprese, il consolidamento delle
imprese esistenti e l’avvio di nuove attività economiche ed al contempo incentivare
l’inserimento lavorativo o il reinserimento dei lavoratori con particolare riferimento
ai giovani e alle altre categorie più vulnerabili, al fine di contribuire positivamente ad
una ripresa del sistema produttivo del Paese e dell’occupazione già dall’autunno
prossimo con la riapertura delle imprese dopo la pausa estiva; disposizioni che nel
loro complesso non possono attendere i tempi necessari dell’ordinario iter legislativo;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.54 adottata nella seduta del 2 agosto
2011;
Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 30 settembre 2011;
Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Legge 9 agosto 2011 n.130
così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in
sede di ratifica dello stesso:



INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DEL
MERCATO DEL LAVORO

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente il mercato del lavoro, facilitare l’incontro tra
domanda ed offerta, agevolare l’inserimento lavorativo dei non occupati, incrementare i livelli di
1

2

occupazione giovanile e femminile, contribuire ad accrescere le competenze tecnico-professionali
dei lavoratori, sostenere la competitività delle imprese e combattere il lavoro irregolare, il presente
decreto legge disciplina, in coerenza con quanto indicato nell’articolo 80 delle Legge 22 dicembre
2010 n. 194, misure urgenti destinate, in particolare a:
- semplificare le modalità di avviamento al lavoro;
- individuare criteri certi e trasparenti di accertamento dello status di non occupazione;
- aggiornare la disciplina dei contratti flessibili e dei rapporti a finalità formativa, anche allo
scopo di favorirne la stabilizzazione;
- prevedere nuove modalità per l’inserimento lavorativo con finalità di riqualificazione
professionale;
- dettare disposizioni correttive ed integrative in materia di ammortizzatori sociali;
- contrastare il lavoro irregolare, rafforzando il sistema di vigilanza e gli strumenti sanzionatori.


TITOLO I
MISURE PER L’EFFICIENZA DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 2
(Status di non occupazione)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di iscrizione alle Liste di Avviamento al
Lavoro, possiedono lo status di non occupazione tutti coloro che, non risultando occupati né come
lavoratori subordinati né come lavoratori autonomi:
- sono iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro;
- sono immediatamente disponibili a prestare la propria attività come lavoratori subordinati.
2. La Commissione per il Lavoro delibererà, nell’ambito delle tipologie dei permessi di
soggiorno, le categorie che daranno diritto ai loro titolari di iscriversi alle Liste di Avviamento al
Lavoro.

Art. 3
(Avviamento al lavoro)

1. L’avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che
possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la comunicazione nominativa o a
seguito della richiesta generica inviate dal datore di lavoro all’Ufficio del Lavoro nei modi e nelle
forme previste dalle normative vigenti e dagli articoli del presente decreto-legge.
2. La comunicazione nominativa di lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro è
sempre ammessa.
3. La comunicazione nominativa, debitamente firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e
corredata della documentazione necessaria ad attestare l’esistenza di tutti i requisiti previsti
dall’Ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin dal momento in cui sia
stata ricevuta dall’Ufficio del Lavoro. Resta comunque salva la verifica successiva di tutti i
requisiti e le condizioni previste dalla legge per la regolare costituzione del rapporto, effettuata
dall’Ufficio del Lavoro entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione. L’Ufficio
del Lavoro comunica al datore di lavoro la presa d’atto dell’avvenuta regolare costituzione del
rapporto.
4. Accertata la non conformità della comunicazione nominativa, l’Ufficio del Lavoro assegna
al datore di lavoro il termine di 3 giorni per la regolarizzazione della comunicazione. Nel caso in
cui la regolarizzazione non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in
materia, l’Ufficio del Lavoro comunica immediatamente sia al datore di lavoro sia al lavoratore,
utilizzando anche le tecnologie informatiche, l’immediata risoluzione del rapporto.
5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall’ordinamento sia di palese evidenza, e
dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sarà comunque possibile la
3

costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro saranno applicate le sanzioni
previste dalle norme del Titolo IV del presente decreto legge in materia di lavoro irregolare.
6. A fronte di una richiesta generica di avviamento al lavoro, l’Ufficio del Lavoro, nel rispetto
delle graduatorie di avviamento al lavoro, invierà il personale da assumere nel più breve tempo
possibile, comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo ricevimento. L’atto di accettazione del
lavoratore da parte del datore di lavoro è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 4
(Avviamento di lavoratori non iscritti alle Liste)

1. A parziale modifica delle modalità di assunzione previste dal Decreto 23 novembre 2005 n.
169, fermi restando i limiti all’utilizzo di lavoratori transfrontalieri previsti dall’articolo 8 del citato
decreto, l’assunzione di lavoratori non iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro, è sempre
consentita nelle modalità e percentuali deliberate dal Congresso di Stato con apposito Regolamento;
le percentuali sono calcolate con riferimento ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Liste
stesse. L’Ufficio del Lavoro rilascia lo speciale permesso di lavoro su richiesta nominativa del
datore di lavoro, nel pieno rispetto di quanto previsto nel Decreto 23 novembre 2005 n. 169
succitato.
2. Al di sopra della percentuale di cui al precedente comma, e fino al massimo del 50%, il
permesso di lavoro sarà rilasciato soltanto nel caso in cui i lavoratori aventi la professionalità, la
qualifica e la mansione richiesta non siano reperibili dalle Liste di Avviamento al Lavoro, verificata
altresì la presenza delle professionalità richieste fra i lavoratori posti in Cassa integrazione per
mobilità, in mobilità e in disoccupazione iscritti alla Lista speciale di cui all’articolo 7 del Decreto
23 novembre 2005 n. 169.
3. Eventuali deroghe al limite percentuale sopra indicato, per esigenze debitamente motivate
da parte dei datori di lavoro interessati, possono essere autorizzate con deliberazione della
Commissione per il Lavoro.
4. Il Congresso di Stato adotta le deliberazioni di cui al superiore comma 1 su proposta della
Commissione del lavoro, tenuto conto della presenza di lavoratori iscritti nelle Liste di Avviamento
al Lavoro o della stabile incapienza delle stesse.

Art. 5
(Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della Legge 29 settembre 2005 n. 131 è sostituito dal seguente:
“1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto sono di natura personale e senza
vincolo di subordinazione, prevedono il possesso di particolari capacità professionali che
giustifichino la stipulazione di tale contratto, consistono in una prestazione d’opera intellettuale e
comunque non di natura esclusivamente o meramente esecutiva e devono riguardare la
realizzazione di un progetto specifico o di un programma di lavoro stabiliti e coordinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa e senza vincolo dell’orario di lavoro. Il
datore di lavoro non potrà utilizzare collaboratori per un numero superiore al 20% dei lavoratori
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino alle 40 unità e al 10% oltre le 40
unità, fatta salva la possibilità per la Commissione per il Lavoro di deliberare percentuali maggiori
o minori riferite a professionalità specifiche. Il giudizio di conformità del progetto o del programma
di lavoro definiti nel contratto, di competenza dell’Ufficio del Lavoro, dovrà vertere esclusivamente
sulla sussistenza degli elementi di cui al presente comma.”.
2. Sono fatte salve le delibere della Commissione per il Lavoro già adottate all’atto dell’entrata
in vigore del presente decreto-legge, che stabiliscono percentuali maggiori di utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto.


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Art. 6
(Rapporti accessori di piccola collaborazione domestica)

1. Inoccupati, disoccupati, lavoratori a tempo parziale o occasionale, studenti e casalinghe,
possono svolgere presso il domicilio del committente piccole attività di collaborazione domestica
fino ad un massimo di complessive 18 ore settimanali e per non più di tre committenti.
2. Il committente deve preventivamente informare l’Ufficio del Lavoro, anche in via
telematica, dell’instaurazione del rapporto con il collaboratore, della sua presumibile durata,
dell’articolazione dell’orario, del domicilio presso il quale l’attività viene prestata e del relativo
compenso, versando all’Ufficio del Lavoro, a titolo di quota di registrazione del rapporto, una
somma pari a euro 50. Analoga comunicazione dovrà essere data per la modificazione o la
cessazione del rapporto. Il committente dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per la
copertura dei rischi infortunistici connessi all’attività di piccola collaborazione domestica.
3. L’Ufficio del Lavoro, verificato il possesso dei requisiti di cui al primo comma, provvede a
registrare il collaboratore in un apposito elenco e a darne formale comunicazione all’I.S.S. e al
Comando della Gendarmeria.
4. I rapporti accessori di piccola collaborazione domestica non costituiscono lavoro
subordinato.
5. Possono accedere ai rapporti di cui al presente articolo anche i lavoratori del comma 1 non
iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro, nonché i lavoratori in possesso di un permesso di
soggiorno in corso di validità previsto dall’articolo 7 del Decreto 23 novembre 2005 n. 169.

Art. 7
(Limiti quantitativi all’utilizzazione di lavoratori distaccati )

1. L’utilizzazione di lavoratori distaccati da imprese forensi, in deroga al comma 6 dell’articolo
19 della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è consentita purché il numero degli stessi risulti essere
inferiore al 15% dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’azienda presso la
quale dovranno operare. Oltre tale limite percentuale, i distacchi potranno avere corso solo qualora
l’Ufficio del lavoro attesti che non vi siano lavoratori disponibili nelle suddette Liste a parità di
qualifica e mansione.
2. Qualora il distacco di personale avvenga tra società appartenenti ad uno stesso gruppo di
imprese e riguardi figure apicali o comunque dipendenti con incarichi direttivi, esso viene
autorizzato dall’Ufficio del Lavoro, con il supporto tecnico del Centro di Formazione Professionale
a condizione che l’impresa sammarinese inserisca, nelle forme e nei modi previsti dall’ordinamento,
giovani diplomati o laureati di età compresa fra i 18 e i 32 anni, iscritti nelle Liste di Avviamento al
Lavoro, cui far acquisire le competenze professionali necessarie all’azienda.
3. Quanto disposto dal presente articolo non si applica alle stabili organizzazioni d’impresa di
cui al Capo III del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172.

Art. 8
(Visite mediche preassuntive)

1. In attuazione dell’articolo 17 della Legge 18 febbraio 1998 n. 31, a parziale modifica
dell’articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, le visite mediche preassuntive possono
essere legittimamente effettuate anche da parte dei medici del lavoro dell’azienda che siano iscritti
nell’apposito elenco dei medici abilitati presso il Dipartimento prevenzione dell’I.S.S.

Art. 8/bis
(Rapporti di collaborazione del socio)

1. Tutti i soci che possiedono quote o azioni in misura non inferiore al 10% del capitale
sociale, che svolgono a favore dell’impresa attività lavorativa non avente natura di lavoro
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subordinato, devono preventivamente comunicare all’Ufficio del Lavoro che fra essi e la società di
cui sono comproprietari si è costituito uno speciale rapporto di collaborazione lavorativa.
2. E’ condizione di ricevibilità della comunicazione, la presentazione in allegato di copia del
contratto formalmente registrato, concluso tra il socio e la società, nel quale dovrà essere indicato, a
pena di nullità, il corrispettivo erogato per l’attività svolta. In mancanza della predetta
comunicazione preventiva, il rapporto di lavoro fra il socio e la società si considera irregolarmente
costituito, comportando l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21 del presente decreto
legge.
3. I rapporti speciali di collaborazione di cui al presente articolo sono assogettati agli oneri
contributivi e assicurativi previsti dalle normative in materia.


TITOLO II
NUOVI STRUMENTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E L’INNALZAMENTO
DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI


Art. 9
(Piano individuale di inserimento lavorativo e formativo)

1. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento al lavoro di chi sia regolarmente iscritto
alle Liste di Avviamento al Lavoro e abbia chiesto all’Ufficio del Lavoro di sottoscrivere il Patto di
servizio di cui all’articolo 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i direttori dell’Ufficio del Lavoro e
del Centro di Formazione Professionale dovranno definire, ove ne ricorrano le condizioni, un Piano
individuale di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione professionale.
2. Il Piano individuale deve prevedere il tipo di attività, lavorativa o formativa, che potrà
essere svolta dal lavoratore non occupato, considerate le competenze professionali possedute.
3. Nella redazione del Piano individuale, i direttori sopraindicati dovranno adeguatamente
considerare, tra gli strumenti giuridici e le incentivazioni di natura contributiva e/o economica che
l’Ordinamento disciplina a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori, quelli che possano essere più
efficacemente utilizzati per sostenere la formazione, la riqualificazione, l’occupabilità e
l’occupazione del lavoratore, con particolare attenzione a quanto disposto dagli articoli 25, 26 e 27
della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
4. Per assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative e
formative definite nel Piano individuale, il Direttore del Centro di Formazione Professionale è
tenuto ad organizzare idonei servizi di tutoraggio e controlli aziendali periodici. Alla conclusione
delle attività previste nel Piano individuale, il direttore del Centro di Formazione Professionale
comunica all’Ufficio del Lavoro le competenze eventualmente acquisite dal lavoratore.
5. L’Ufficio del Lavoro dovrà relazionarsi con le Associazioni di categoria e con i singoli
datori di lavoro per promuovere, attraverso gli strumenti giuridici e le incentivazioni economiche
selezionate e indicate nei rispettivi Piani individuali, l’effettivo inserimento dei lavoratori e riferire
periodicamente alla Commissione per il Lavoro gli esiti dell’attività svolta.


Art. 10
(Convenzioni finalizzate all’inserimento lavorativo)

1. Le Convenzioni per incentivare l’inserimento in azienda di lavoratori inoccupati o
disoccupati di cui agli articoli 25 (lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego con iscrizione
nelle liste di avviamento da oltre 12 mesi), 26 (lavoratori ultracinquantenni con particolari esigenze
di riqualificazione, disoccupati di lungo periodo, donne assenti dal mondo del lavoro da più di 18
mesi per maternità o per esigenze di cura familiare con iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro
da oltre sei mesi) e 27 (lavoratori iscritti nelle liste da più di 12 mesi che abbiano terminato tutti gli
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ordinari strumenti di sostegno al reddito) disciplinati dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73, sono
stipulate fra i datori di lavoro interessati e i Direttori dell’Ufficio del Lavoro e del Centro di
Formazione Professionale che ne cureranno l’attuazione.
2. Le Convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Segreteria di Stato per il
Lavoro, all’Ufficio Contributi dell’I.S.S. nonché alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni
di Categoria.
3. I direttori dell’Ufficio del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale segnaleranno
alla Segreteria di Stato per il Lavoro le aziende che intendono avvalersi delle facoltà di cui al
comma 1.
4. In seguito alla stipulazione delle Convenzioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro,
mensilmente invierà all’I.S.S. il conteggio dei relativi oneri previdenziali obbligatori allegando
l’apposito cedolino paga del lavoratore soggetto alla convenzione, nel quale risultino le giornate
effettive di attività prestata e l’ammontare della somma corrisposta; le indennità derivanti
dall’applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, anticipate dal datore di
lavoro, e gli sgravi contributivi relativi sono a carico del Bilancio dello Stato mediante imputazione
sul capitolo 2-8-7460 dell’Ufficio del Lavoro.


Art. 11
(Contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo)

1. Il contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, di cui all’articolo 10 della Legge 29
settembre 2005 n. 131, è a tempo determinato e ha una durata massima di 14 mesi. Il superamento
del terzo mese dall’assunzione non determina la modifica della natura giuridica del rapporto
contrattuale.
2. Qualora al termine del contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, il datore di
lavoro lo trasformi, mantenendo il livello professionale acquisito, in rapporto a tempo
indeterminato, ha diritto a conservare, nella misura del 50%, gli sgravi contributivi per ulteriori 12
mesi. Nel caso in cui il rapporto si estingua durante il periodo coperto dagli sgravi per causa non
imputabile al lavoratore, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione integrale di quanto ottenuto
a tale titolo dopo la trasformazione. Qualora, invece, al termine del contratto di lavoro in praticato a
contenuto formativo non avvenga la trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro è
tenuto alla restituzione degli sgravi contributivi nella misura del 75% a partire dal quarto mese dalla
costituzione del rapporto.
3. Durante il periodo di durata del contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo, le
imprese dovranno corrispondere, tenuto conto di quanto disposto dalla contrattazione collettiva,
retribuzioni mensili pari:
- per il 1° trimestre, al 55%;
- per il 2° trimestre, al 60%;
- per il 3° trimestre, al 70%;
- per il 4° trimestre, al 75%;
- per il 5° trimestre e fino al termine del rapporto a tempo determinato, all’80%.


Art. 12
(Stages aziendali)


1. In parziale deroga a quanto previsto dell’articolo 14 della Legge 29 settembre 2005 n. 131,
gli stages per diplomandi e laureandi possono avere una durata non superiore a nove mesi
complessivi nella stessa impresa, limitatamente ad attività attinenti il corso di studio. Tale
esperienza può essere ripetuta al massimo presso tre imprese.
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2. Possono effettuare stages aziendali anche i neolaureati e i neodiplomati nonché i giovani
che abbiano ottenuto l’attestato di qualifica professionale previsto dalle leggi vigenti in materia di
formazione professionale, entro dodici mesi dal conseguimento del titolo e per un massimo di sei
mesi.
3. Per gli stages aziendali che si trasformino in rapporto di lavoro, i datori di lavoro potranno
usufruire di uno sgravio contributivo pari al 50% per un periodo massimo di 6 mesi qualora
l’assunzione sia a tempo determinato e per un periodo massimo di 24 mesi qualora l’assunzione sia
a tempo indeterminato.
4. Il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione integrale degli sgravi ottenuti nel caso in cui
il rapporto si estingua durante il periodo considerato per causa non imputabile al lavoratore.
5. I giovani studenti del Centro di Formazione Professionale che hanno conseguito l’attestato
di qualifica secondo il vecchio ordinamento didattico biennale della Formazione Professionale di
base, possono essere inviati agli stages di cui al comma 1.


Art. 13
(Contratto di lavoro a tempo determinato)

1. La durata massima complessiva del contratto di lavoro a tempo determinato di cui
all’articolo 16, comma 5, della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è di diciotto mesi presso una
medesima impresa, fatti salvi i maggiori limiti temporali che siano stabiliti nella contrattazione
collettiva.
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato per non più di quattro volte,
anche per periodi di diversa durata, purché entro il termine massimo consentito di cui al primo
comma, nell’arco di ventiquattro mesi.
3. Per quanto non previsto, si applica la disciplina della Legge 29 settembre 2005 n. 131.

Art. 14
(Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro in part-time
per esigenze di cura personali e familiari)

1. A fronte di esigenze di cura personali e/o familiari, al datore di lavoro che accolga la
richiesta avanzata dal proprio dipendente assunto a tempo indeterminato per la trasformazione
temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo, anche
frazionato, comunque non superiore a 18 mesi nell’arco di un triennio, sono riconosciuti:
- la facoltà di assumere un nuovo lavoratore con contratto di lavoro part-time e a tempo
determinato, per l’integrazione della riduzione complessiva dell’orario di lavoro determinata
dalla trasformazione del rapporto;
- uno sgravio pari al 50% dei contributi dovuti per l’assunzione del nuovo lavoratore part-time.
2. Qualora la richiesta di trasformazione del rapporto sia avanzata da una lavoratrice o
lavoratore a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico, lo sgravio contributivo per
l’assunzione del nuovo lavoratore part-time è pari al 75%.


TITOLO III
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 31 MARZO 2010, n.
73 E DEL DECRETO DELEGATO 26 LUGLIO 2010 N.132

Art. 15
(Trattamento di integrazione salariale)

1. L’ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 14, comma 1, della
Legge 31 marzo 2010 n. 73, deve contenere, oltre alla presumibile durata del trattamento, anche
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l’indicazione dei giorni e della relativa fascia oraria, compresa quella in cui l’attività lavorativa
viene svolta.

Art. 16
(Accordo di mobilità e riduzioni di personale)

1. Fermo restando il diritto dei lavoratori alle indennità di sostegno al reddito secondo le norme
vigenti, il verbale dell’Accordo per l’ammissione allo stato di mobilità deve dare indicazione della
relazione sintetica del legale rappresentante dell’impresa, allegata alla richiesta di riduzione di
personale, contenente: l’effettiva contrazione dell’attività economico-produttiva subita; i motivi che
hanno determinato la situazione di eccedenza; i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali
non si sono potute adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione; l’impossibilità di
procedere ad una riorganizzazione delle mansioni e/o degli orari di lavoro, nonché l’impossibilità di
giungere alla stipulazione di accordi aziendali di solidarietà, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, come modificato dal successivo articolo 17 del
presente decreto - legge.
2. L’articolo 22 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, è così modificato:
“In caso di riduzione di personale, si procede prioritariamente con i lavoratori che non sono stati
assunti dalle Liste di Avviamento al Lavoro, ancorché stabilizzati, salvaguardando nell’ordine,
compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l’anzianità di servizio, le mansioni svolte e la
professionalità, il carico familiare.”.

Art. 17
(Accordi aziendali di solidarietà)

1. I commi 2 e 3 dell’articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 sono così sostituiti:
“2. L’Accordo aziendale di solidarietà formalmente sottoscritto dal datore di lavoro, dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolte, nonché dalla Segreteria di
Stato per il Lavoro e dalla Segreteria di Stato per l’industria, l’Artigianato e il Commercio, è titolo
idoneo per l’erogazione delle misure e l’attivazione degli strumenti in esso individuati.
3. Nel caso in cui, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia stata prevista una riduzione
concertata dell’orario di tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro, l’Accordo di
solidarietà, di durata non superiore a sei mesi, può consentire, anche in deroga alle specifiche
procedure disciplinate ed ai requisiti previsti dalla legge, l’erogazione del trattamento di Cassa
Integrazione e Guadagni per un ammontare non superiore al 50% della retribuzione persa.
L’Accordo di solidarietà può riguardare anche singoli reparti o settori. L’Accordo di solidarietà,
corredato della documentazione necessaria e contenente tutte le informazioni dovute, potrà essere
direttamente inviato alla Commissione per la Cassa Integrazione guadagni. Dello stesso Accordo
dovrà esserne data informazione all’Ufficio del Lavoro. Nell’eventualità che l’Accordo di
solidarietà non produca gli effetti di tutela dei rapporti di lavoro e la salvaguardia dei livelli
occupazionali auspicata, l’erogazione degli ammortizzatori sociali verrà determinata in base alle
retribuzioni percepite dai lavoratori precedentemente all’Accordo di solidarietà.”.


Art. 18
(Inabilità temporanea durante i periodi di integrazione salariale)

1. A parziale modifica dell’articolo 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2010, n. 73, i periodi di
inabilità temporanea al lavoro non superiori ai 21 giorni continuativi che dovessero verificarsi
durante l’erogazione delle Indennità di mobilità e di disoccupazione non ne comportano la
sospensione, ferma restando la corresponsione dell’Indennità economica temporanea commisurata
all’importo dell’Indennità di disoccupazione o di mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe
percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore.
9


Art. 19
(Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica)

1. All’articolo 30 comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, le parole “fino ad un massimo
di ulteriori 365 giorni” sono sostituite dalle parole “fino ad un massimo di 365 giorni”.

Art. 20
(Disposizioni incentivanti l’assunzione dei beneficiari dell’Indennità economica speciale e
dell’Indennità di disoccupazione e nuove norme a tutela dei lavoratori)

1. L’articolo 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n.132, è così sostituito:

“Art. 5
Attività di riqualificazione ed incentivi all’assunzione dei beneficiari dell’Indennità economica
speciale e dell’ Indennità di disoccupazione
(Legge n. 73/2010, artt. 20 comma 7, e 23 comma 3)

1. In coerenza con le finalità della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i Piani individuali di
inserimento lavorativo e formativo che riguardino i beneficiari delle Indennità economica speciale
o dell’Indennità di disoccupazione che abbiano regolarmente sottoscritto il Patto di servizio,
possono prevedere un periodo di addestramento o formazione da svolgersi presso un datore di
lavoro privato oppure presso il Centro di Formazione Professionale, di durata non superiore a due
mesi di calendario.
2. L’attività di addestramento o formazione di cui al precedente comma può essere attivata
anche a seguito di richieste direttamente avanzate all’Ufficio del Lavoro dai datori interessati. Essa
non può comportare un impegno orario superiore a quanto determinato in base alle disposizioni di
cui all’articolo 4, comma 3, della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
3. Durante l’attività di cui sopra a tutela dei lavoratori, non più soggetti agli obblighi di
presentazione presso l’Ufficio del Lavoro previsti dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato
26 luglio 2010 n.132, saranno predisposte apposite azioni di controllo e tutoraggio da parte del
Centro di Formazione Professionale, volte ad accertarne la proficuità e idonee ad individuare, al
termine del periodo, le competenze eventualmente acquisite, da comunicare tempestivamente
all’Ufficio del Lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 4, della Legge 29 settembre
2005, n. 131. La partecipazione ad attività di addestramento o formazione presso il Centro di
Formazione Professionale non pregiudica l’avviamento al lavoro.
4. Nel corso dell’attività di addestramento o formazione, al più tardi al termine della stessa,
mediante apposita comunicazione nominativa all’Ufficio del Lavoro, i datori potranno assumere i
lavoratori coinvolti, senza periodo di prova, usufruendo degli sgravi contributivi nella misura del
50% per un massimo di sei mesi se il contratto è a tempo determinato, e nella misura del 50% per i
primi sei mesi, e del 75% per i successivi 12 mesi, per un periodo massimo di 18 mesi, se il
contratto è a tempo indeterminato. Qualora l’assunzione agevolata comporti un cambio di
mansione, resta valida la documentazione già agli atti dell’Ufficio del Lavoro, ma i lavoratori
dovranno essere comunque sottoposti a visita medica preassuntiva che potrà essere effettuata anche
presso un medico del lavoro privato, a mente del precedente articolo 8.
5. Il datore di lavoro può assumere ai sensi del presente articolo i lavoratori beneficiari
dell’Indennità economica speciale e dell’Indennità di disoccupazione anche a prescindere
dall’attività di addestramento o formazione di cui al comma 1, fermo restando il periodo di prova,
beneficiando degli stessi sgravi contributivi di cui al presente articolo. Le assunzioni di cui al
precedente comma non sono possibili qualora siano richieste dallo stesso datore di lavoro ovvero
dallo stesso gruppo cui appartiene l’impresa che ne aveva disposto il licenziamento, nonché da
soggetti che perseguano finalità comunque elusive degli obblighi imposti dalla vigente disciplina.
10

6. A tutti coloro che, ai sensi del quarto comma, saranno assunti a tempo determinato,
l’indennità economica speciale e l’indennità di disoccupazione vengono sospese per tutta la durata
del contratto e il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale.
7. I lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto a percepire il 100% della
retribuzione contrattuale, così suddivisa:
- per i primi sei mesi, il 20% a carico dell’azienda e l’80% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali;
- dal 7° mese al 12° mese, il 50% a carico dell’azienda, il 50% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali;
- dal 13° mese al 18° mese, il 75% a carico dell’azienda, il 25% a carico della Cassa per
Ammortizzatori Sociali.
Se il rapporto di lavoro dovesse cessare, per causa non imputabile al lavoratore, prima che siano
trascorsi 24 mesi dall’assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire all’I.S.S. la somma
corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato. L’azienda è tenuta
a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi mensilmente
dovuti all’I.S.S..”.

2. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell’abrogato articolo 5 del
Decreto Delegato 26 luglio 2010 n. 132 ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge restano assoggettati alle disposizioni vigenti al momento della loro costituzione. E’
tuttavia riconosciuto ai lavoratori il diritto ad un periodo di indennità economica speciale o di
indennità di disoccupazione di durata pari a quella utilizzata dall’entrata in vigore del presente
decreto-legge.
3. A tutti i lavoratori comunque assunti a tempo determinato successivamente all’entrata in
vigore del presente decreto legge viene sospesa l’indennità economica speciale e l’indennità di
disoccupazione per tutta la durata del contratto, con diritto a percepire il 100% della retribuzione
loro contrattualmente spettante.
4. Il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti a tutti i lavoratori per almeno tre mensilità
consecutive costituisce giusta causa di dimissioni. La delibera della Direzione dell’Ufficio del
lavoro, emanata in sede conciliativa ai sensi degli articoli 9 e seguenti della Legge 4 maggio 1977 n.
23 su richiesta dei lavoratori, con la convocazione dell’Amministratore e la comunicazione a tutti i
soci, in cui si attesti la non composizione della vertenza, è titolo idoneo ad ottenere l’iscrizione dei
lavoratori dimessisi alle liste speciali di mobilità o disoccupazione e l’ammissione al godimento
delle indennità di sostegno di cui abbiano diritto nel rispetto delle disposizioni della Legge 31
marzo 2010 n. 73.


TITOLO IV
NUOVE NORME SUL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE


Art. 21
(Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative)

1. E’ irregolare il rapporto di lavoro che si instaura o si svolge al di fuori delle tipologie, delle
modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal presente decreto legge e dalla legislazione
vigente in materia.
2. Il rapporto di lavoro irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella
misura fissa di euro 2000 e proporzionale di euro 200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di
prestazione o frazione di giorno. Il prestatore di attività lavorativa irregolare è punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 150. Se il lavoro irregolare concorre
con la presenza irregolare del lavoratore sul territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni
previste dalla Legge 28 giugno 2010 n. 118.
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3. Per rendere più efficace l’azione di contrasto alla costituzione irregolare di un rapporto di
lavoro, qualora, nell’ambito delle attività di vigilanza svolte all’interno dei luoghi di lavoro vengano
identificate persone per le quali non sia possibile stabilire con certezza se la loro presenza sia
legittima, dette persone dovranno essere considerate come alle dipendenze di chi abbia comunque la
responsabilità dei luoghi di lavoro oggetto di ispezione.
4. Ove le disposizioni di legge lo consentano, nell’ordinanza con la quale si ingiunge il
pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative ritualmente contestate, la Direzione
dell’Ufficio del Lavoro provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione degli
inadempimenti sanzionati.
5. Il licenziamento del lavoratore regolarizzato ai sensi del precedente comma, che sia stato
intimato entro tre mesi dalla regolarizzazione per causa a lui non imputabile, si presume avvenuto
eludendo le disposizioni di legge. L’elusione comporta la nullità del licenziamento e l’applicazione
delle sanzioni per condotta recidivante previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128.
6. Qualora nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l’applicazione delle
sanzioni di cui al presente articolo si controverta sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro
oppure sullo status giuridico dei lavoratori, il giudice amministrativo, anche su specifica eccezione
formulata dall’Ufficio del Lavoro, è tenuto a interrompere immediatamente il dibattimento e a
disporre l’invio degli atti al Commissario della Legge competente per le cause di lavoro, al quale
spetta convocare le parti e decidere sulla controversia di cui l’Ufficio del Lavoro è parte necessaria.
Nella stessa sentenza con cui decide la controversia, stabilisce anche i termini, l’entità e le modalità
di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria.

Art. 22
(Condotte irregolari recidivanti)

1. In caso di condotta irregolare recidivante del datore di lavoro che si verifica quando nei
successivi cinque anni dal fatto accertato e sanzionato esso incorra nuovamente in una infrazione
della stessa natura di quella già commessa, come misura cautelare e sanzione accessoria speciale,
nell’Ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative
previste dall’Ordinamento, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro, valutata la gravità delle violazioni
commesse anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto all’organico aziendale,
dispone la sospensione dell’attività d’impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7 e
non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Il provvedimento può essere revocato dalla stessa Direzione dell’Ufficio del Lavoro su
richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione
aggiuntiva, nella misura fissa di euro 5000 e proporzionale di euro 500, per ogni lavoratore e per
ogni giorno di sospensione comminata.
3. In caso di ulteriore recidiva, verificatasi nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato
ai sensi del precedente comma 1, sarà disposta la chiusura dell’attività e la comminazione, a carico
del datore di lavoro, della multa a giorni prevista dal vigente articolo 85 del Codice Penale o
dell’arresto di cui al vigente art. 83 del Codice Penale. In caso di particolare gravità, il giudice può
aggiungere, a quella della multa a giorni o dell’arresto, la pena dell’interdizione dall’esercizio da
una professione, arte, industria, commercio o mestiere di cui all’articolo 82 del Codice Penale, nel
primo o nel secondo grado. Nell’uso del potere discrezionale relativo all’applicazione della pena in
concreto, deve tenersi conto della gravità del reato desunta dal numero dei lavoratori ai quali il reato
in qualunque modo si riferisce. Il Giudice è in facoltà di ordinare la pubblicazione dei
provvedimenti di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 141 del Codice Penale.
4. La Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti di accertamento relativi alle violazioni
di cui ai precedenti commi al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza.


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Art. 23
(Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato)

1. Le imprese titolari di appalti pubblici nonché quelle che beneficiano di agevolazioni o
finanziamenti erogati dallo Stato, le quali utilizzino a qualsiasi titolo rapporti di lavoro irregolare ai
sensi delle disposizioni del presente Titolo e della disciplina legislativa vigente, in caso di prima
infrazione possono decadere dai contratti e dai suddetti benefici su apposita deliberazione della
Commissione per il Lavoro, sentito l’Ente appaltante, qualora si sia valutata la particolare gravità
delle violazioni commesse, anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto
all’organico aziendale.
2. Nel caso di condotta recidivante, la decadenza dai contratti di appalto e dai benefici di cui al
primo comma viene automaticamente comminata nell’Ordinanza di ingiunzione emanata dalla
Direzione dell’Ufficio del Lavoro, e l’impresa non potrà più essere ammessa a gare d’appalto
pubbliche per i successivi 5 anni.
3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative previste agli articoli 21 e 22, se applicate
nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono raddoppiate.
4. Gli enti appaltanti o gli uffici erogatori di benefici, agevolazioni o finanziamenti di cui ai
precedenti commi sono tenute a darne formale comunicazione alla Direzione dell’Ufficio del
Lavoro per quanto di competenza.
5. Nel caso in cui sia disposta la decadenza dai contratti di appalti pubblici, l’appaltatore è
tenuto ad effettuare l’erogazione del servizio o della fornitura alle medesime condizioni contenute
nel contratto decaduto fino all’espletamento della nuova gara d’appalto e comunque per non più di
3 mesi.

Art. 24
(Emersione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari)

1. In via straordinaria ed eccezionale, entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto legge, è consentita la regolarizzazione dei rapporti di lavoro comunque in atto al
30 giugno 2011, nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle disposizioni del presente decreto -
legge.
2. Il datore di lavoro o il committente dovrà inviare all’Ufficio del Lavoro, entro il termine
perentorio di cui al primo comma, la richiesta di regolarizzazione straordinaria dei rapporti di
lavoro, compilando in ogni sua parte il modulo appositamente predisposto dall’Ufficio del Lavoro,
nel quale dichiarerà sotto la propria responsabilità civile e penale che il rapporto di lavoro di cui si
chiede la regolarizzazione è sorto in data antecedente al 1° luglio 2011.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la regolare
costituzione del rapporto di lavoro previste dal presente decreto legge e dalla normativa vigente in
materia, l’Ufficio del Lavoro ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro richiedente,
invitandolo a versare entro i successivi 10 giorni correnti, secondo le modalità previste per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie, una somma pari a euro 500 per ciascuno dei rapporti di lavoro
da regolarizzare. A tutti i fini di legge, anche per quanto concerne gli obblighi contributivi,
indipendentemente dalla data effettiva in cui avverrà la regolarizzazione, il rapporto di lavoro inizia
formalmente a decorrere dal 1° luglio 2011, senza rilevanza alcuna degli eventuali periodi di
attività lavorativa precedenti a tale data e con nessuna penalità per versamento tardivo dei
contributi.
4. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro che riguardino lavoratori non iscritti
alle Liste di Avviamento al Lavoro assume il valore di “Primo permesso di lavoro”, rilasciato ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto 23 novembre 2005 n. 169, anche in
deroga ai limiti percentuali nello stesso previsti. Il permesso di lavoro, indipendentemente dalla
data effettiva in cui avviene la regolarizzazione, deve intendersi formalmente autorizzato in data 1°
luglio 2011 e concesso per la durata indicata nella richiesta di regolarizzazione, comunque non
superiore a sei mesi. Il rinnovo del permesso di lavoro non sarà concesso qualora la Commissione
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del Lavoro deliberi la significativa presenza nelle Liste di Avviamento al Lavoro delle stesse
professionalità regolarizzate, per i motivi di cui al comma 3 dell’articolo 4.
5. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari non rileva ai fini della
recidiva.
6. La regolarizzazione di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti sanzionatori in
corso.
7. Le somme raccolte a seguito della regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro
saranno destinate al Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del lavoro
di cui al Capitolo 2-8-7460 del Bilancio di previsione dello Stato per il finanziamento delle misure
di sostegno per l’inserimento dei giovani lavoratori di età compresa fra i 18 e i 32 anni, delle
lavoratrici o lavoratori a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico nonché per gli
ultracinquantenni che non beneficino di ammortizzatori sociali.


TITOLO V
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25
(Incentivazioni speciali)

1. Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 32 anni
e delle lavoratrici o lavoratori a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico la misura degli
sgravi contributivi previsti dal presente decreto - legge è aumentata del 10%. Per gli
ultracinquantenni che non beneficino di ammortizzatori sociali, la misura degli sgravi è aumentata
del 15%.

Art. 25 bis
(Vouchers formativi)

1. Entro 12 mesi dall’assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori, diplomati o
laureati, di età compresa fra i 18 e i 32 anni iscritti alle Liste di avviamento al lavoro, nel caso in cui
siano inviati dai loro datori di lavoro a frequentare corsi di alta formazione o di specializzazione
all’estero considerati necessari ad accrescerne la professionalità e far acquisire competenze
specifiche, nonché ad aumentare la competitività dell’impresa, lo Stato concorre a sostenere i costi
di tale alta formazione con l’erogazione di appositi vouchers sulle spese sostenute, risultanti da
idonea documentazione.
2. Un apposito Fondo destinato a finanziare l’alta formazione all’estero dei giovani diplomati e
laureati di cui al comma che precede, sarà istituito nel Bilancio di Previsione dello Stato a partire
dall’esercizio finanziario 2012 secondo i criteri, gli indirizzi, le condizioni di accesso e la misura
massima del concorso dello Stato, stabiliti nella apposita Legge di Bilancio.

Art. 26
(Norma in materia di privilegi)

1. L’articolo 17 della legge ipotecaria 16 marzo 1854 e sue successive modifiche ed
integrazioni, è così modificato:
“La legge riconosce come privilegiati sopra i beni immobili e mobili del comun debitore, e da
soddisfarsi col prezzo dei medesimi in preferenza di ogni altro creditore privilegiato o ipotecario, e
coll’ordine seguente:
1) in primo luogo, i creditori di spese giudiziali;
2) in secondo luogo, i creditori di spese funerarie;
3) in terzo luogo, le persone di servizio per i loro salari;
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4) in quarto luogo, i creditori per le somministrazioni alimentarie degli ultimi sei mesi precedenti
la morte o la decozione del debitore;
5) in quinto luogo, il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non
soddisfatte dal debitore entro l’annata; al di là dell’annata cessa il privilegio;
6) in sesto luogo, i professionisti per le prestazioni eseguite negli ultimi dodici mesi.”.


Art. 27
(Istituzione dell’Albo delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo)

1. In attuazione dell’articolo 17, comma 2, della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è istituito
presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, l’Albo delle Imprese di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Coloro che intendono svolgere l’attività di fornitura di lavoro temporaneo devono presentare
apposita istanza all’Ufficio per il rilascio delle Patenti di esercizio industriali che la evaderà
secondo le procedure previste. E’ condizione per l’accoglimento dell’istanza che nell’oggetto
dell’attività dell’Impresa risulti in modo esplicito ed esclusivo l’esercizio di fornitura di lavoro
temporaneo reso ai sensi dell’articolo 17 della Legge 29 settembre 2005 n. 131. Contestualmente al
rilascio della Patente dovrà essere effettuato il deposito, a titolo di garanzia per le retribuzioni da
erogare ai lavoratori, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore ad euro
3000 per ogni lavoratore mediamente impiegato nell’anno precedente e comunque non inferiore ad
euro 50.000 complessivi.
3. L’impresa di fornitura di lavoro temporaneo sarà iscritta nell’apposito Albo. Di tale
iscrizione ne sarà data comunicazione immediata all’Ufficio del Lavoro. Dal ricevimento della
comunicazione di iscrizione all’Albo l’Impresa potrà effettivamente fornire lavoro temporaneo.
4. L’iscrizione dell’Impresa di fornitura di lavoro temporaneo dal previsto Albo potrà essere
sospesa con Ordinanza della Direzione dell’Ufficio del Lavoro per un periodo non superiore a 20
giorni di calendario ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV
del presente decreto - legge. In caso di recidiva, da calcolarsi nell’arco di un quinquennio, la
sospensione sarà pari a due mesi di calendario. Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel
successivo triennio, la Direzione dell’Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall’Albo.
5. Le imprese che attualmente stanno svolgendo l’attività di fornitura di lavoro temporaneo
dovranno adempiere gli obblighi di iscrizione previsti dalla presente disposizione entro e non oltre
tre mesi dalla sua entrata in vigore.


Art. 28
(Comunicazioni telematiche)

1. Tutte le comunicazioni relative alla costituzione ed alla amministrazione del rapporto di
lavoro intercorrenti tra i datori di lavoro e l’Ufficio del Lavoro devono avvenire ricorrendo in modo
prevalente alle tecnologie informatiche.
2. Entro il 31 dicembre 2011, l’Ufficio del Lavoro si doterà di apposito sito informatico utile
alla ricezione delle richieste e della documentazione finalizzata alla gestione dei rapporti di lavoro,
nonché a fornire, attraverso modalità idonee, le informazioni richieste dall’utenza, sia per quanto
riguarda la disponibilità di posti di lavoro offerti dalle aziende, sia per consentire ai datori di lavoro
di visualizzare le competenze degli iscritti nelle Liste di Avviamento al lavoro risultanti dai
curricula inviati all’Ufficio del Lavoro.
3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto - legge, l’Ufficio del Lavoro
adotterà le necessarie disposizioni per l’invio in formato elettronico dei curricula che dovranno
essere redatti secondo gli standards europei da tutti coloro che intendano iscriversi nelle Liste di
Avviamento al Lavoro o vi siano già iscritti.

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Art. 29
(Monitoraggio dell’andamento generale dell’occupazione)

1. Al fine di monitorare l’andamento generale dell’occupazione, gli Enti del Settore Pubblico
Allargato soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 nonché
le imprese partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, devono trasmettere con cadenza
trimestrale alla Segreteria di Stato per il Lavoro che ne curerà l’inoltro al Congresso di Stato, e alla
Commissione del Lavoro, l’organico aziendale completo con evidenza dei rapporti contrattuali di
lavoro posti in essere nel trimestre precedente e delle necessità occupazionali del trimestre
successivo.
2. La prima trasmissione dell’organico aziendale avverrà con riferimento al 30 settembre 2011.

Art. 30
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto - legge viene data copertura mediante imputazione
sul Capitolo 2-8-7460 “Fondo speciale per interventi sull’occupazione e contenimento costo del
lavoro” del Bilancio di Previsione dello Stato del corrente esercizio finanziario.

Art. 31
(Abrogazioni)

1. Oltre alle abrogazioni previste nei singoli articoli del presente decreto - legge, sono altresì
espressamente abrogati:
- l’articolo 20 della Legge 19 settembre 1989 n. 95;
- l’articolo 9 della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
- l’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 21 dicembre 1989 n. 128.
2. Sono infine abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o
incompatibili con le norme del presente decreto - legge.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 ottobre 2011/1711 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta