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Decreto Legge 11 Ottobre 2011 N.169 - Misure Urgenti A Sostegno Di Operazioni A Tutela Del Risparmio


Published: 2011-10-11
Read law translated into English here: https://www.global-regulation.com/translation/san-marino/2984402/decreto-legge-11-ottobre-2011-n.169---misure-urgenti-a-sostegno-di-operazioni-a-tutela-del-risparmio.html

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REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO - LEGGE 11 ottobre 2011 n.169

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’art. 2, comma 2, punto b) della Legge
Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all’art. 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.
184 ed in particolare la necessità e l’urgenza di garantire l’interesse pubblico alla tutela del
risparmio e, di conseguenza, alla stabilità del sistema creditizio sammarinese, attraverso il
sostegno di indifferibili operazioni di sistema atte a tutelare i depositanti;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta dell’11 ottobre 2011;
Visto l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 9 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:


MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO

Art. 1

Il presente decreto istituisce strumenti a sostegno delle operazioni di sistema a salvaguardia
del risparmio e della stabilità del sistema bancario a fronte dell’avvio di procedure di liquidazione
coatta amministrative di banche.
Gli istituti di credito che, nell’ambito di operazioni autorizzate dalla Banca Centrale,
acquisiscono le attività e le passività dei soggetti finanziari sammarinesi posti in liquidazione coatta
amministrativa possono accedere ai benefici fiscali di cui al successivo articolo 2 nonché alle
facilitazioni creditizie di cui al successivo articolo 4.
La misura massima dei benefici fiscali per ogni banca aderente all’operazione è pari
all’ammontare dell’eventuale saldo negativo dato dalla differenza fra gli attivi e i passivi acquisiti al
momento dell’acquisizione. Il predetto ammontare viene rettificato annualmente in aumento o in
diminuzione durante il periodo temporale di cui al successivo articolo 3 in ragione delle perdite
accertate in funzione dell’effettivo realizzo delle attività cedute. Ai fini della determinazione della
perdita si tiene conto di ogni utilità che dovesse derivare alle banche cessionarie nell’ambito delle
operazioni di realizzo ovvero a seguito delle azioni di responsabilità e risarcitorie anche
successivamente al termine ultimo di cui all’articolo 3.

Art. 2

Le banche che partecipano alle operazioni di cui al precedente articolo 1, fatto salvo quanto
previsto al terzo comma del medesimo articolo, hanno diritto ad uno sgravio fiscale da utilizzare:
a) a compensazione del pagamento dell’imposta dovuta dalla banca sul suo reddito;
b) a compensazione del versamento allo Stato delle ritenute applicate ai sensi dell’articolo 39
della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni operate dalla banca in qualità
di sostituto d’imposta.
Dell’applicazione dei predetti benefici è tenuto conto nell’ambito della determinazione delle
previsioni di entrata sul Bilancio dello Stato.

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Art. 3

Le banche di cui al precedente articolo 1 possono avvalersi indistintamente degli sgravi fiscali
di cui all’articolo 2 nelle seguente modalità:
- per i primi sei anni fiscali compreso quello in cui ha luogo l’operazione di cui all’articolo 1: sino
alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 15% dell’ammontare complessivo dei benefici ad
esse spettanti;
- per i successivi due anni fiscali sino alla concorrenza, per ogni singolo esercizio, del 5%
dell’ammontare complessivo dei benefici ad esse spettanti.
Le quote di cui al comma precedente sono adeguate sulla base delle eventuali rettifiche di cui
al precedente articolo 1, terzo comma.
L’utilizzo dei benefici deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione
del sostituto d’imposta relativa ad ogni esercizio fiscale.

Art. 4

A sostegno delle banche cessionarie di cui all’articolo 1 ed in presenza di eventuali tensioni di
liquidità derivanti dai rimborsi che le stesse banche potrebbero sostenere a fronte delle passività
acquisite nell’ambito delle operazioni di cui sopra, la Banca Centrale potrà concedere linee di
credito commisurate all’effettivo fabbisogno di liquidità e subordinatamente alla presentazione di
adeguate garanzie.
Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i predetti finanziamenti saranno assistiti da
fideiussione dello Stato nella misura massima del 50% delle passività acquisite e comunque non
superiore all’ammontare del finanziamento erogato.
Le modalità di rilascio della fideiussione di cui al comma precedente saranno previste da
apposito regolamento del Congresso di Stato.

Art. 5

Gli atti di cessione degli attivi e dei passivi alle banche, nell’ambito delle operazioni di cui
all’articolo 1, nonché gli eventuali successivi atti di trasferimento degli stessi attivi a società
veicolo, o fondi comuni di investimento, per agevolare le operazioni di realizzo sono esenti dalle
imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.
La Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio potrà stabilire, mediante circolare,
specifiche disposizioni applicative del presente decreto tenuto conto degli elementi dei contratti di
acquisizione degli attivi e dei passivi di cui all’articolo 1.



Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 ottobre 2011/1711 d.F.R




I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini




IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta